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e) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 31)
Norme per l'agricoltura biologica

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 febbraio 2003, n. 6.

Art. 11 (Modalità dei controlli)

(1)  Gli organismi di controllo di cui all'articolo 8 eseguono la loro attività in conformità al piano-tipo di controllo, dagli stessi presentato ai fini dell'autorizzazione.

(2)  Nell'esercizio delle funzioni di controllo gli organismi di controllo devono effettuare almeno una volta all'anno con preavviso non inferiore a tre giorni un controllo fisico completo della produzione, delle unità di confezionamento o degli altri locali nelle aziende iscritte all'elenco degli operatori. Gli organismi di controllo hanno comunque la possibilità di eseguire in ogni momento ispezioni o sopralluoghi non preannunziati.

(3)  I titolari delle aziende di cui all'articolo 2 o il responsabile della struttura soggetta a controllo devono consentire al personale degli organismi di controllo il libero accesso ai loro uffici e impianti e a ogni parte dell'azienda, fornire loro le informazioni richieste e collaborare per l'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento.

(4)  Gli incaricati degli organismi di controllo redigono una relazione sui controlli effettuati, che attesti il rispetto delle norme vigenti. Questa deve essere controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta al controllo o dal suo rappresentante e conservata agli atti per almeno cinque anni.

(5)  Ove, nel corso di un controllo, sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III dello stesso, l'organismo di controllo fa sopprimere le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità. Il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico viene ritirato all'operatore per un periodo da convenirsi con la Ripartizione, qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati. Avverso detta misura l'operatore può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Inoltre il funzionario incaricato - salvo l'obbligo di denuncia alla Procura in presenza di un fatto costituente reato - redige apposito verbale sugli accertamenti eseguiti e lo trasmette entro cinque giorni alla Ripartizione. I criteri per determinare la gravità delle violazioni  e i necessari provvedimenti da adottare  vengono fissati con apposito provvedimento della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. 11)

(6)  Gli organismi di controllo trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Ripartizione una relazione sull'attività svolta contenente in ogni caso le seguenti indicazioni:

  1. nome, indirizzo e codice degli operatori controllati entro il 31 dicembre dell' anno precedente;
  2. numero e tipo dei provvedimenti che gli organismi stessi hanno emanato nei confronti degli operatori per la violazione degli articoli 5 e 6 del regolamento o delle misure di cui all'allegato III dello stesso; 12)
  3. risorse impiegate di personale qualificato e modifiche intercorse alle attrezzature di carattere tecnico ed amministrativo utilizzate;
  4. eventuali aggiornamenti del piano-tipo di controllo.
11)
L'art. 11, comma 5, è stato così modificato dall'art. 5, comma 6, della L.P. 17 ottobre 2019, n. 10.
12)
La lettera b) dell'art. 11, comma 6, è stata così modificata dall'art. 5, comma 7, della L.P. 17 ottobre 2019, n. 10.
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