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e) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 31)
Norme per l'agricoltura biologica

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 febbraio 2003, n. 6.

Art. 10 (Obblighi degli organismi di controllo)

(1)  Gli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 8, oltre alle attività loro attribuite dalla presente legge, devono:

  1. comunicare immediatamente alla Ripartizione le violazioni di cui all' articolo 11, comma 5, commesse dagli operatori e le sanzioni comminate nei confronti degli stessi;
  2. trasmettere alla Ripartizione entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata sull' attività esercitata, sui controlli eseguiti e sui provvedimenti adottati nell'anno precedente d'intesa con la Ripartizione stessa;
  3. mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con l' iter di ciascuna procedura di certificazione per un periodo minimo di cinque anni;
  4. fornire al personale utilizzato istruzioni documentate ed aggiornate sui relativi compiti e responsabilità;
  5. consegnare alla Ripartizione, in caso di annullamento o revoca dell' autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo e certificazione;
  6. attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri esposti nella norma EN 45011 del 26 giugno 1989. Tali riesami devono essere documentati e registrati ed essere disponibili per le persone aventi diritto all' accesso alle informazioni;
  7. avere procedure documentate per il ritiro e l' annullamento di certificati e marchi di conformità;
  8. conservare le informazioni sulla qualificazione ed esperienza professionale del proprio personale e tenere aggiornata una registrazione relativa alla qualifica, all' addestramento e all'esperienza di ciascuno;
  9. redigere elenchi degli operatori autorizzati all' utilizzazione della dicitura "Agricoltura biologica - Regime di controllo CE";
  10. consentire alle autorità competenti per l’esercizio della vigilanza sull’attività di controllo l’accesso ai propri uffici e fornire qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria per l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo; 9)
  11. trasferire il fascicolo di controllo all’organismo di controllo subentrante entro 15 giorni dalla notifica di variazione. 10)
9)
La lettera j) dell'art. 10, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 5, comma 5, della L.P. 17 ottobre 2019, n. 10.
10)
La lettera k) dell'art. 10, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 5, comma 5, della L.P. 17 ottobre 2019, n. 10.
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