(1) È istituito presso la Ripartizione l'elenco provinciale degli operatori, di seguito denominato elenco.
(2) L'elenco di cui al comma 1 è pubblico, contiene i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento ed è distinto nelle sezioni "produttori agricoli", "preparatori" e "importatori".
(3) Nella sezione dei produttori agricoli rientrano anche, ai sensi dell'allegato I, lettera A, punto 4, al regolamento, i raccoglitori di prodotti spontanei da agricoltura biologica.
(4) La sezione relativa ai produttori agricoli si articola in "aziende agricole biologiche", "aziende agricole in conversione biologica" e "aziende agricole biologiche miste".
(5) La Ripartizione, entro il 31 marzo di ogni anno, deve trasmettere al Ministero per le politiche agricole e forestali l'elenco degli operatori iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.