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e) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 31)
Norme per l'agricoltura biologica

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 febbraio 2003, n. 6.

Art. 5 (Iscrizione e cancellazione dall'elenco)

(1)  L'operatore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che ha sede legale o un'unità aziendale locale in provincia di Bolzano, notifica ai sensi dell'articolo 3 l'inizio della sua attività alla Ripartizione, chiedendo contemporaneamente l'iscrizione all'elenco. Una copia della notifica deve essere trasmessa all'organismo di controllo prescelto.

(2)  L'organismo di controllo prescelto deve far pervenire alla Ripartizione l'attestato di conformità al regime di controllo che attesti il rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento da parte del neo-notificato operatore.

(3)  Qualora l'attestato di conformità sia positivo, il direttore dell'ufficio competente per l'agricoltura biologica presso la Ripartizione - accertata la regolarità della notifica e della documentazione allegata alla domanda di cui al comma 1 - dispone l'iscrizione dell'operatore al relativo elenco.

(4)  Qualora l'operatore perda i requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco, il direttore dell'ufficio competente per l'agricoltura biologica presso la Ripartizione dispone la sua cancellazione dallo stesso elenco; la domanda per la reiscrizione non può essere presentata prima di due  anni dalla cancellazione. 6)

(5)  Avverso il diniego di iscrizione all'elenco e il provvedimento di cancellazione dallo stesso, l'operatore può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6)
L'art. 5, comma 4, è stato così modificato dall'art. 5, comma 3, della L.P. 17 ottobre 2019, n. 10.
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