(1) L'utilizzazione delle acque destinate al consumo umano è prioritaria rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità delle acque destinate al consumo umano. In via di principio dopo l'uso per il consumo umano si dà la priorità all'uso agricolo.
(2) L'acqua potabile per acquedotti pubblici può essere prelevata solo da corpi idrici sotterranei e superficiali, sottoposti a vincolo di tutela ai sensi delle disposizioni di cui al capo II.