(1) Si distinguono le seguenti categorie di acquedotti idropotabili:
(2) Gli acquedotti idropotabili di cui al comma 1, lettere a) e b), sono elencati nell'apposito registro tenuto presso l'Ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.
(3) Tutti gli acquedotti idropotabili, compresi quelli liberi ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, devono essere costruiti e gestiti secondo le direttive tecnico-igieniche impartite dal Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente 16) .17)