(1) Sulla base dei requisiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 11, ogni gestore di acquedotto pubblico redige un proprio regolamento di acquedotto, approvato dal sindaco del comune interessato. Se il regolamento di acquedotto non corrisponde alle esigenze di un approvvigionamento efficiente e razionale a livello comunale, il sindaco prescrive le modifiche assolutamente necessarie, con particolare riguardo all'area di approvvigionamento e all'obbligo di allacciamento.
(2) 18)