(1) I comuni sono competenti per il servizio idropotabile pubblico sul loro territorio. Essi organizzano il servizio al fine di garantire un approvvigionamento efficiente ed economico, attraverso la razionalizzazione ed il risparmio della risorsa idrica sul territorio comunale.
(2) La concessione di derivazione di acquedotti potabili pubblici è rilasciata al comune o, per acquedotti sovracomunali, ai comuni interessati o a consorzi di comuni.
(3) I comuni possono, mediante convenzione, affidare il servizio idropotabile ad altri gestori, anche per singole parti del comune, purchè venga garantito un servizio efficiente ed economico. In questo caso il gestore è responsabile del servizio idropotabile nel territorio affidatogli e la concessione di derivazione d'acqua limitatamente alla durata della convenzione viene rilasciata, rispettivamente trasferita, al gestore del servizio idropotabile. Al momento della risoluzione della convenzione, qualunque sia la causa, la concessione torna al comune.
(4) Nella convenzione di cui al comma 3 può essere prevista la riscossione da parte del comune delle tariffe di cui all'articolo 7/bis. In tal caso al gestore è dovuta un'indennità pari almeno ai costi di gestione dell'acquedotto.13)