(1) Il gestore dell'acquedotto deve garantire i requisiti minimi del servizio idropotabile sul territorio di sua competenza stabiliti nel regolamento di esecuzione.
(2) Nel regolamento di esecuzione è altresì stabilito quali dati di esercizio devono essere trasmessi annualmente all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche per la loro raccolta, elaborazione e pubblicazione a fini statistici.
(3) I comuni sono obbligati a costituire e gestire un catasto degli acquedotti pubblici situati sul loro territorio.