(1) Ogni qualvolta norme statali, regionali o provinciali stabiliscano entrate a favore della Provincia, la riscossione coattiva è effettuata con la procedura di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.65)
(2) La Provincia a mezzo di suo incaricato può assistere il concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella ricerca dei beni pignorabili ai fini dell'esecuzione coattiva.
(3) Le entrate provinciali dovute da privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio di riscossione dei tributi incaricato dell'esecuzione coattiva ne abbia data comunicazione nei termini e con le modalità previste dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e il Direttore della Ripartizione finanze e bilancio ne abbia autorizzato il discarico.
(4) Nel caso di debiti e crediti provinciali giunti a scadenza, la Ripartizione provinciale Finanze e bilancio è autorizzata a compensare pagamenti e riscossioni nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato, ad esclusione dello Stato e della Regione Trentino Alto-Adige, anche sospendendo i pagamenti per consentire la compensazione. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 48/bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 66)
(4/bis) Nel caso di debiti e crediti degli enti strumentali della Provincia giunti a scadenza, il rispettivo direttore è autorizzato a compensare pagamenti e riscossioni nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato, ad esclusione della medesima Provincia, nei limiti e con le modalità di cui al comma 4. 67)
(5) 68)