In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 45 (Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità)     75)

(1) La legge di approvazione del bilancio di previsione determina il limite massimo di importo entro il quale la Giunta provinciale, con la medesima deliberazione con cui è effettuato annualmente il riaccertamento ordinario dei residui, dispone  la rinuncia alla riscossione di entrate a natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all’ammontare della medesima. Detto limite resta valido anche per gli anni successivi, ove non venga variato con successiva legge di bilancio. 76)

(2)  Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi provinciali, comprensivi di sanzioni amministrative o interessi ovvero costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto non superi, per ciascun credito, l'importo stabilito dalla normativa statale vigente e semprechè il credito non derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. L'importo predetto costituisce anche il limite al di sotto del quale non sono effettuati i rimborsi di tributi provinciali. 77)

(3)  L’importo previsto al comma 2 costituisce anche il limite al di sotto del quale non si procede alla riscossione coattiva di crediti relativi ad entrate aventi natura non tributaria, semprechè il credito non derivi da ripetuto omesso pagamento della medesima entrata. 78) 79)

75)
Vedi anche l'art. 9 della L.P. 22 dicembre 2009, n. 12.
76)
L'art. 45, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 1, comma 16, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente dall'art. 11, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
77)
L'art. 45, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 4, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
78)
L'art. 45 è stato prima sostituito dall'art. 20, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi dall'art. 6, comma 2, della L.P. 15 novembre 2011, n. 13.
79)
L'art. 45, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 5, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActiona) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
ActionActionBilancio pluriennale e leggi di spesa
ActionActionBilancio annuale di previsione e piano di gestione
ActionActionGestione delle entrate
ActionActionArt. 35  
ActionActionArt. 36 (Accertamento delle entrate)  
ActionActionArt. 37 (Riscossione delle entrate)   
ActionActionArt. 38  
ActionActionArt. 39 (Norme integrative sugli agenti della riscossione)
ActionActionArt. 40 (Conti giudiziali delle entrate)
ActionActionArt. 41 (Versamento e rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione)
ActionActionArt. 42  
ActionActionArt. 43 (Snellimento nell'acquisizione delle entrate)
ActionActionArt. 44 (Norme per la riscossione coattiva)       
ActionActionArt. 44/bis (Alto Adige riscossioni spa)    
ActionActionArt. 45 (Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità)     
ActionActionArt. 46  
ActionActionGestione delle spese
ActionActionRendiconto generale
ActionActionContabilità degli enti provinciali, delle gestioni fuori bilancio e disposizioni generali
ActionActionCollegio dei revisori dei conti 
ActionActionNorme transitorie e finali
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 7 dicembre 2018, n. 35
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 2 dicembre 2019, n. 30
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2021, n. 38
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 23 ottobre 2023, n. 36
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico