(1) Qualora ricorrano gravi e motivate ragioni, l’amministrazione provinciale può concedere, su richiesta del debitore, la rateazione del debito fino a un massimo di 72 rate mensili, secondo criteri da stabilirsi con regolamento. L’importo delle singole rate è maggiorato degli interessi, calcolati sulla base del tasso legale.
(2) Alla restituzione delle somme indebitamente versate alla Provincia, provvede la Ripartizione provinciale Finanze entro 90 giorni dall’accertamento della somma indebitamente versata. 56)