(1) I responsabili delle unità organizzative competenti provvedono, ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, all’accertamento delle entrate. Per le materie non attribuite a una specifica unità organizzativa, l’accertamento delle entrate è effettuato a cura del competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze.
(2) Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata a favore del bilancio provinciale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze che, dopo avere effettuato le verifiche previste dalle regole contabili vigenti, appone il visto di regolarità contabile.
(3) Ogni atto successivo a quelli di cui al comma 2 e avente attinenza con gli accertamenti effettuati deve essere comunicato al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze per le occorrenti annotazioni contabili. 54)