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a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 44/bis (Alto Adige riscossioni spa)     delibera sentenza

(1)  La Provincia, a seguito di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata a costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, denominata "Südtiroler Einzugsdienste AG - Alto Adige riscossioni spa", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 3, compresi i loro rispettivi enti strumentali e società in house,  possono affidare, sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente: 69)

  1. l'accertamento, la liquidazione e la riscossione spontanea delle entrate;
  2. la riscossione coattiva delle entrate;
  3. la gestione delle violazioni amministrative; 70)
  4. il servizio di intermediazione tecnologica per la connessione alla piattaforma nazionale dei pagamenti elettronici nonché ad altre piattaforme per le comunicazioni digitali a cittadini, imprese ed enti; 71)
  5. le attività connesse e complementari a quelle di cui alle precedenti lettere. 72)

(2)  Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la società può essere delegata ad accedere alle banche dati a disposizione dei soci nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. A tal fine la società stipula direttamente contratti con i titolari o i gestori delle banche dati.

(3)  Alla società possono partecipare i comuni e gli altri enti locali della Provincia di Bolzano nonché i loro consorzi e associazioni. Lo statuto può prevedere che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché altri enti pubblici.

(4)  I rapporti tra i soci e la società sono regolati da un contratto di servizio che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1 e 2, per l'eventuale assegnazione di finanziamenti e contributi e la messa a disposizione di beni e attrezzature nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Il contratto di servizio può prevedere che i soci possano svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società. La società opera con personale provinciale, di amministrazioni locali o mediante personale proprio.   Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la società può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità.73)

(5)  Il direttore della società è nominato, d'intesa tra la Provincia ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, tra funzionari degli enti soci con comprovata esperienza nel settore della riscossione delle entrate. 74)

massimeDelibera 10 giugno 2013, n. 875 - Approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della societá "Alto Adige Riscossioni spa – Südtiroler Einzugsdienste AG" nonchè dello schema di convenzione per la governance della società ai sensi dell'articolo 44-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche
69)
L'alinea dell'art. 44/bis, comma 1, è stata così modificata dall'art. 12, comma 2, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
70)
La lettera c) dell'art. 44/bis, comma 1, è stata modificata dall'art. 12, comma 3, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2, e successivamente così sostituita dall'art. 17, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
71)
La lettera d), dell'art. 44/bis, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 17, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
72)
La lettera e), dell'art. 44/bis, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 17, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
73)
L'art. 44/bis, comma 4, è stato così modificato dall'art. 7, comma 2, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
74)
L'art. 44/bis è stato aggiunto dall'art. 10, comma 3, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
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