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a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

CAPO I
Bilancio pluriennale e leggi di spesa

Art. 1  2)

2)
L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 2  3)

3)
L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 3  4)

4)
L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 4  5)

5)
L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 5  6)

6)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 6 (Copertura finanziaria delle leggi provinciali)   

(1) Le leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione. 7)

(2)  Ai fini di cui al comma 1, i disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale sono corredati, a cura del proponente, di una relazione tecnica esplicativa delle nuove o maggiori spese o delle minori entrate e sono sottoposti, prima dell'approvazione della Giunta provinciale, all'esame degli aspetti finanziari da parte della Ripartizione provinciale Finanze, che predispone le relative norme finanziarie. Per i disegni di legge non di iniziativa della Giunta provinciale la predetta Ripartizione esprime un parere sulla adeguatezza della relativa copertura finanziaria, su richiesta della competente commissione legislativa del Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia o all'Assessore provinciale alle Finanze, entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

(3)  La copertura finanziaria delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le seguenti modalità:

  1. mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
  2. mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;
  3. mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 8)
7)
L'art. 6, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
8)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 7  9)

9)
L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 8   10)

10)
L'art. 8 è stato prima sostituito dall'art.1, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera a), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 9 (Termini per le procedure di spesa)  

(1) I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici determinano, per i provvedimenti di erogazione che comportano spese a carico del bilancio della Provincia, i termini entro i quali si deve provvedere ai necessari adempimenti, i provvedimenti conseguenti al mancato rispetto di tali termini e i casi in cui può essere disposta la revoca del beneficio.

(2)  I criteri per l’attribuzione di vantaggi economici di natura corrente o in conto capitale devono prevedere che le relative spese vengano rendicontate dal beneficiario entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine o il più breve termine eventualmente stabilito senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’unità organizzativa responsabile del procedimento ne dispone la revoca. Per gravi e motivate ragioni, l’unità organizzativa responsabile del procedimento può concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.

(3)  I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici riguardanti attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale devono prevedere che il beneficiario trasmetta un cronoprogramma delle attività. Il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2.

(4)  I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici riguardanti opere o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale devono prevedere che il beneficiario indichi una data di inizio dei lavori e trasmetta un cronoprogramma delle attività. Il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2, fatta salva la facoltà del beneficiario di proporre, a seguito della revoca del vantaggio economico, istanza di concessione di un nuovo vantaggio economico, al fine di completare l’opera o l’investimento.

(5)  Qualora la Giunta provinciale proceda alla revoca di contributi o altre agevolazioni già erogati, le somme da restituire, ove non diversamente stabilito, sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

(6)  Fino all’adeguamento dei suddetti criteri alle disposizioni della presente legge, ai provvedimenti di concessione dei vantaggi economici si applicano tali disposizioni. 11) 

11)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

CAPO II
Bilancio annuale di previsione e piano di gestione

Art. 10   12)

12)
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 11   13)

13)
L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 12 (Bilancio finanziario gestionale)   

(1) Contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di accompagnamento da parte della Giunta provinciale, il Direttore  generale approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale. 14)

(2)  La gestione di ciascuno dei capitoli del bilancio finanziario gestionale è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa competente in base alle disposizioni sull’ordinamento della struttura dirigenziale. 15)

14)
L'art. 12, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
15)
L'art. 12 è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente dall'art. 6, comma 2, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.

Art. 12/bis (Documento di economia e finanza provinciale (DEFP))

(1)  Il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) elaborato ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, individua, in particolare - con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione - gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura e fornisce un’indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi.

(2)  La Giunta provinciale approva il DEFP, acquisito il parere del Consiglio dei Comuni, entro il 30 giugno di ogni anno e ne cura la trasmissione al Consiglio provinciale, che lo esamina secondo le procedure previste dal proprio regolamento interno.

(3)  La Giunta provinciale, unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, presenta al Consiglio provinciale una nota di aggiornamento del DEFP medesimo. La nota di aggiornamento del DEFP aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFP. 16)

16)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 13  17)

17)
L'art. 13 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 14  18)

18)
L'art. 14 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 15   19)

19)
L'art. 15 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 16  20)

20)
L'art. 16 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 17   21)

21)
L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 18  22)

22)
L'art. 18 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 19 (Fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale)

(1) Nel bilancio è iscritto un fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa. 23)

23)
L'art. 19 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 19/bis (Cancellazione dei residui perenti)

(1)  Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di evitare la conservazione non necessaria nel conto del patrimonio di residui perenti, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti a:

  1. impegni assunti a carico di capitoli di parte capitale almeno dieci anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione;
  2. impegni assunti a carico di capitoli di parte corrente almeno cinque anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione.

(2)  Le eventuali somme reclamate dai creditori che siano state oggetto di cancellazione ai sensi del comma 1 verranno riammesse al pagamento previo prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie. 24)

24)
L'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 20  25)

25)
L'art. 20 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 21  26)

26)
L'art. 21 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 21/bis (Concorso al riequilibrio della finanza pubblica)

(1)  Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono stanziati i mezzi finanziari definiti all’articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, quale concorso finanziario della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica da attuarsi nelle forme ivi stabilite. 27) 

(2)  Nello stato di previsione di cui al comma 1 è iscritto altresì un fondo vincolato al concorso della Provincia alle misure straordinarie di risanamento della finanza pubblica. In relazione alle predette misure disposte dallo Stato, l’assessore alle finanze, su indicazione della Giunta provinciale, adotta le conseguenti variazioni di bilancio mediante storno delle somme dagli stanziamenti di competenza al fondo. La disponibilità risultante al termine dell’esercizio finanziario viene portata a residuo passivo sino al permanere delle suddette misure di risanamento ovvero al raggiungimento di intese circa l’utilizzo delle suddette somme. Qualora vengano meno le motivazioni del vincolo, la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare dal fondo somme per integrare, in misura compatibile con il patto di stabilità, gli stanziamenti dei capitoli di spesa. 28)

(3)  Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 79, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, la Giunta provinciale, su proposta del Direttore Generale/della Direttrice Generale, al fine di assicurare il concorso della Provincia e degli enti del sistema territoriale provinciale integrato alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, adotta misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, impartendo alle unità organizzative della Provincia e agli enti individuati al comma 3 del suddetto articolo 79 istruzioni atte a produrre riduzioni, anche strutturali, delle spese, con particolare riguardo alle spese correnti di funzionamento. 29)

(4)  Gli organi di controllo contabile devono annotare, nei processi verbali delle sedute dei rispettivi organi collegiali, il rispetto delle istruzioni di cui al comma 3 da parte delle unità organizzative della Provincia e degli enti del sistema territoriale provinciale integrato. 30)

(5)  Le somme iscritte nel bilancio provinciale per la realizzazione degli interventi attuativi dell'articolo 2, commi 107 e 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini. 31)

27)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4, e poi così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 15 novembre 2011, n. 13.
28)
L'art. 21/bis, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
29)
L'art. 21/bis, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
30)
L'art. 21/bis, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
31)
L'art. 21/bis, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 8, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 21/ter (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici)

(1)  Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.

(2)  Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.

(3)  Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.

(4)  Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.

(5)  L’ACP procede all’elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall’ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall’ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 32)

32)
L'art. 21/ter è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7 della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 22    33)

33)
L'art. 22 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 22/bis (Legge di stabilità provinciale e legge collegata)

(1)  Contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio, la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un disegno di legge di stabilità provinciale ai sensi dell’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e l’eventuale disegno di legge collegato.

(2)  In relazione alle competenze spettanti alla Provincia secondo lo Statuto, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la legge di stabilità provinciale può contenere:

  1. disposizioni inerenti la finanza locale e degli enti collegati alla finanza provinciale, incluse quelle relative all'istituzione o alla modifica della disciplina dei tributi locali;
  2. disposizioni in materia di personale provinciale e di personale insegnante della scuola, sulla determinazione della relativa spesa e sulla copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
  3. disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia, inclusa l’istituzione di nuovi tributi di competenza provinciale.

(3)  La legge collegata può contenere disposizioni aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFP, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Provincia e per l'adeguamento della normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale, nonché l’abrogazione di disposizioni desuete. 34)

34)
L'art. 22/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 23 (Variazioni del bilancio)   

(1) Le leggi che comportano nuove o maggiori spese o entrate possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio.

(2)  Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta provinciale può:

  1. 35)
  2. apportare le altre variazioni previste dall’articolo 46, comma 3, e dall’articolo 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  3. effettuare modifiche agli elenchi di cui all’articolo 39, comma 11, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  4. apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonché quelle afferenti le permute di beni, crediti o altre attività, nel rispetto dell’ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni contenute nel DEFP.

(3)  L’Assessore provinciale alle Finanze è autorizzato ad apportare variazioni al bilancio per l’iscrizione di maggiori entrate e di maggiori spese per un importo corrispondente nonché variazioni ai capitoli delle contabilità speciali del bilancio stesso.

(4)  Il direttore della Ripartizione Finanze può:

  1. effettuare le variazioni di cui all’articolo 51,  comma 2, lettera c) e comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 36)
  2. effettuare i prelievi dai fondi di cui all’articolo 48, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 37)
  3. effettuare storni di cassa fra i capitoli appartenenti allo stesso macroaggregat,
  4. effettuare le variazioni necessarie per consentire l’utilizzo del fondo rischi spese legali. 38)

(4/bis)I titolari di ciascun centro di responsabilità amministrativa, cui è assegnata la gestione di capitoli di spesa, possono effettuare le variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato affidati alla gestione del medesimo centro di responsabilità amministrativa, dandone comunicazione, anche mediante sistemi telematici all’uopo predisposti, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze. 39)

(4/ter) Il direttore della Ripartizione personale può effettuare le variazioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 40)

(5)  La Giunta provinciale può delegare il Presidente della Provincia ad apportare le variazioni di bilancio di cui all’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(6)  Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale possono essere adottate con il medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le variazioni relative all’uno e all’altro documento.

(7)  A seguito dell’entrata in vigore di norme di attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre, le variazioni di bilancio anche occorrenti per l’iscrizione delle entrate e delle spese riferite all’attuazione delle nuove competenze. 41)

35)
La lettera a) dell'art. 23, comma 2, è stata abrogata dall'art. 6, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2016, n. 23.
36)
La lettera a) dell'art. 23, comma 4, è stata così modificata dall'art. 6, comma 4, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
37)
La lettera b) dell'art. 23, comma 4, è stata così moficata dall'art. 6, comma 4, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
38)
La lettera d) dell'art. 23, comma 4, è stata aggiunta dall'art. 12, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
39)
L'art. 23 comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 6, comma 5, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23, e successivamente così modificato dall'art. 28, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
40)
L'art. 23, comma 4/ter è stato aggiunto dall'art. 6, comma 5, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
41)
L'art. 23 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 10, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 24   42)

42)
L'art. 24 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 25  43) 

43)
L'art. 25 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 26  44)

44)
L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 27  45)

45)
L'art. 27 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 28 46)

46)
Gli artt. 28 e 30 sono stati abrogati dall'art. 6, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2010, n. 12.

Art. 28/bis (Garanzie)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussioni, ai sensi dell’articolo 1944 del Codice Civile, a garanzia di obbligazioni e di finanziamenti assunti da enti strumentali e da società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e dai comuni, congiuntamente o disgiuntamente, per l’attuazione e lo sviluppo di progetti d’investimento di rilevante interesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi della programmazione di sviluppo della Provincia.

(2)  Gli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria degli eventuali oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie fideiussorie sono iscritti in apposito capitolo del bilancio provinciale. 47)

(3)  Devono essere rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, in materia di prestazioni di garanzia. 48)

47)
L'art. 28/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 11, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
48)
L'art. 28/bis, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 2, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7 della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 29 (Anticipazioni di cassa)   delibera sentenza

(1) L’Assessore provinciale alle Finanze dispone l’assunzione di anticipazioni di cassa avvalendosi del tesoriere, ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria. 49)

massimeCorte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188 - Anticipazioni di cassa – illegittimità della disposizione provinciale che la ammette senza le limitazioni previste a livello statale – divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti
49)
L'art. 29 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 12, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 30 46)

46)
Gli artt. 28 e 30 sono stati abrogati dall'art. 6, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2010, n. 12.

Art. 31 (Cauzioni a favore della Provincia)

(1)  In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione o altra similare garanzia a favore della Provincia, sue aziende o istituti locali di diritto pubblico da essa istituiti, questa può essere costituita da reale e valida cauzione secondo le vigenti norme di contabilità pubblica, oppure da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito appositamente autorizzate, oppure da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Art. 32   50)

50)
L'art. 32 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 33  51)

51)
L'art. 33 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 34 (Autonomia contabile del Consiglio provinciale)52)

(1)  Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio provinciale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.

(2)  Le somme stanziate nel bilancio provinciale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale sono messe a disposizione del medesimo, in una o più soluzioni, a richiesta del suo Presidente.

52)
Vedi anche l'art. 11 della L.P. 26 giugno 2009, n. 3.

CAPO III
Gestione delle entrate

Art. 35  53)

53)
L'art. 35 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 36 (Accertamento delle entrate)  

(1) I responsabili delle unità organizzative competenti provvedono, ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, all’accertamento delle entrate. Per le materie non attribuite a una specifica unità organizzativa, l’accertamento delle entrate è effettuato a cura del competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze.

(2)  Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata a favore del bilancio provinciale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze che, dopo avere effettuato le verifiche previste dalle regole contabili vigenti, appone il visto di regolarità contabile.

(3)  Ogni atto successivo a quelli di cui al comma 2 e avente attinenza con gli accertamenti effettuati deve essere comunicato al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze per le occorrenti annotazioni contabili. 54)

54)
L'art. 36 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 13, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 37 (Riscossione delle entrate)   55)

(1) Qualora ricorrano gravi e motivate ragioni, l’amministrazione provinciale può concedere, su richiesta del debitore, la rateazione del debito fino a un massimo di 72 rate mensili, secondo criteri da stabilirsi con regolamento. L’importo delle singole rate è maggiorato degli interessi, calcolati sulla base del tasso legale.

(2)  Alla restituzione delle somme indebitamente versate alla Provincia, provvede la Ripartizione provinciale Finanze entro 90 giorni dall’accertamento della somma indebitamente versata.  56)

55)
Vedi anche l'art. 52, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
56)
L'art. 37 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 14, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 38  57)

57)
L'art. 38 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 39 (Norme integrative sugli agenti della riscossione)

(1)  Gli agenti della riscossione sono nominati dal direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio e riscuotono le entrate provinciali nei limiti e modi stabiliti dal relativo ordinamento, salvo quanto disposto dalla presente legge. 58)

(2)  Gli agenti di cui al comma 1 possono riscuotere tutte le entrate, senza limiti di somma, che derivino da atti di concessione o di disposizione rientranti nella propria competenza, ivi comprese le entrate derivanti da aste pubbliche. La quietanza rilasciata al versante ha efficacia liberatoria nei confronti del medesimo.

(3)  Gli agenti della riscossione possono disporre che il pagamento, da parte di qualunque debitore, avvenga mediante operazione bancaria o postale. In tal caso la quietanza è staccata e conservata agli atti a disposizione del debitore.

58)
L'art. 39, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 34, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 40 (Conti giudiziali delle entrate)

(1)  In seguito alle riscossioni di cui all'articolo 39, gli agenti rendono il conto giudiziale delle entrate relative a ciascun esercizio, inviandolo alla Ripartizione finanze e bilancio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

(2) La Ripartizione Finanze e bilancio riscontra i conti medesimi apponendovi il visto di conformità e li trasmette alla Corte dei conti. 59)

(3) In caso di difformità o presunte irregolarità, la Ripartizione Finanze e bilancio rinvia il conto, con osservazioni, all’agente della riscossione, il quale è tenuto a dare risposta entro il trentesimo giorno dal ricevimento del conto rinviato. 60)

(4) La Ripartizione provinciale Finanze e bilancio ha la facoltà di eseguire verifiche di cassa presso gli agenti della riscossione. 61)

59)
L'art. 40, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 34, comma, 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
60)
L'art. 40, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 34, comma 4, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
61)
L'art. 40, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 34, comma 5, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 41 (Versamento e rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione)

(1)  Entro quindici giorni lavorativi, gli agenti della riscossione versano al tesoriere provinciale l'ammontare delle somme incassate. La quietanza relativa a tale versamento va allegata al conto giudiziale e costituisce documento di discarico. 62)

(2)  Qualora le somme incassate dagli agenti della riscossione superino il limite di detenibilità fissato dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio, essi sono tenuti a versare, prima del termine di cui al comma 1, l'intero importo al tesoriere provinciale oppure su un apposito conto corrente bancario intestato alla Provincia.

(3)  Sul predetto conto, autorizzato dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio, affluiscono, oltre alle somme depositate a norma del comma 2, anche i versamenti di cui all'articolo 39, comma 3. La giacenza a fine mese su tale conto è versata al tesoriere provinciale a norma del comma 1. Gli interessi maturati sul conto, in misura e con capitalizzazione non inferiori a quelle previste dalla convenzione sul servizio di tesoreria della Provincia, sono versati a cura dell'agente al tesoriere provinciale entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro liquidazione.

(4)  Delle entrate riscosse per il proprio tramite, gli agenti della riscossione rendono conto mensilmente alla Ripartizione finanze e bilancio, mediante trasmissione di estratto del registro generale degli introiti. 63)

(5)  Per le entrate di natura tributaria possono essere stabilite dalla Giunta provinciale modalità di riversamento e rendicontazione diverse da quelle indicate dal presente articolo.

62)
L'art. 41, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, comma 6, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
63)
L'art. 41, comma 4, è stato così modificato dall'art. 1, comma 15, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 42  64)

64)
L'art. 42 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 43 (Snellimento nell'acquisizione delle entrate)

(1)  La Giunta provinciale può deliberare l'affidamento della promozione di specifiche entrate provinciali ad uffici diversi dalla Ripartizione finanze e bilancio, alla quale spetta comunque il compito di dare notizia agli uffici stessi delle avvenute riscossioni.

Art. 44 (Norme per la riscossione coattiva)       

(1)  Ogni qualvolta norme statali, regionali o provinciali stabiliscano entrate a favore della Provincia, la riscossione coattiva è effettuata con la procedura di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.65) 

(2)  La Provincia a mezzo di suo incaricato può assistere il concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella ricerca dei beni pignorabili ai fini dell'esecuzione coattiva.

(3)  Le entrate provinciali dovute da privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio di riscossione dei tributi incaricato dell'esecuzione coattiva ne abbia data comunicazione nei termini e con le modalità previste dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e il Direttore della Ripartizione finanze e bilancio ne abbia autorizzato il discarico.

(4) Nel caso di debiti e crediti provinciali giunti a scadenza, la Ripartizione provinciale Finanze e bilancio è autorizzata a compensare pagamenti e riscossioni nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato, ad esclusione dello Stato e della Regione Trentino Alto-Adige, anche sospendendo i pagamenti per consentire la compensazione. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 48/bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 66) 

(4/bis)  Nel caso di debiti e crediti degli enti strumentali della Provincia giunti a scadenza, il rispettivo direttore è autorizzato a compensare pagamenti e riscossioni nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato, ad esclusione della medesima Provincia, nei limiti e con le modalità di cui al comma 4. 67)

(5) 68) 

65)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.
66)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15, abrogato dall'art. 19 comma 2 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14, e successivamente aggiunto dall'art. 34, comma 6, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
67)
L'art. 44, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
68)
Il comma 5 è stato abrogato dall'art. 8, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

Art. 44/bis (Alto Adige riscossioni spa)     delibera sentenza

(1)  La Provincia, a seguito di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata a costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, denominata "Südtiroler Einzugsdienste AG - Alto Adige riscossioni spa", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 3, compresi i loro rispettivi enti strumentali e società in house,  possono affidare, sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente: 69)

  1. l'accertamento, la liquidazione e la riscossione spontanea delle entrate;
  2. la riscossione coattiva delle entrate;
  3. la gestione delle violazioni amministrative; 70)
  4. il servizio di intermediazione tecnologica per la connessione alla piattaforma nazionale dei pagamenti elettronici nonché ad altre piattaforme per le comunicazioni digitali a cittadini, imprese ed enti; 71)
  5. le attività connesse e complementari a quelle di cui alle precedenti lettere. 72)

(2)  Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la società può essere delegata ad accedere alle banche dati a disposizione dei soci nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. A tal fine la società stipula direttamente contratti con i titolari o i gestori delle banche dati.

(3)  Alla società possono partecipare i comuni e gli altri enti locali della Provincia di Bolzano nonché i loro consorzi e associazioni. Lo statuto può prevedere che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché altri enti pubblici.

(4)  I rapporti tra i soci e la società sono regolati da un contratto di servizio che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1 e 2, per l'eventuale assegnazione di finanziamenti e contributi e la messa a disposizione di beni e attrezzature nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Il contratto di servizio può prevedere che i soci possano svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società. La società opera con personale provinciale, di amministrazioni locali o mediante personale proprio.   Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la società può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità.73)

(5)  Il direttore della società è nominato, d'intesa tra la Provincia ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, tra funzionari degli enti soci con comprovata esperienza nel settore della riscossione delle entrate. 74)

massimeDelibera 10 giugno 2013, n. 875 - Approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della societá "Alto Adige Riscossioni spa – Südtiroler Einzugsdienste AG" nonchè dello schema di convenzione per la governance della società ai sensi dell'articolo 44-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche
69)
L'alinea dell'art. 44/bis, comma 1, è stata così modificata dall'art. 12, comma 2, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
70)
La lettera c) dell'art. 44/bis, comma 1, è stata modificata dall'art. 12, comma 3, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2, e successivamente così sostituita dall'art. 17, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
71)
La lettera d), dell'art. 44/bis, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 17, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
72)
La lettera e), dell'art. 44/bis, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 17, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
73)
L'art. 44/bis, comma 4, è stato così modificato dall'art. 7, comma 2, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
74)
L'art. 44/bis è stato aggiunto dall'art. 10, comma 3, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

Art. 45 (Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità)     75)

(1) La legge di approvazione del bilancio di previsione determina il limite massimo di importo entro il quale la Giunta provinciale, con la medesima deliberazione con cui è effettuato annualmente il riaccertamento ordinario dei residui, dispone  la rinuncia alla riscossione di entrate a natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all’ammontare della medesima. Detto limite resta valido anche per gli anni successivi, ove non venga variato con successiva legge di bilancio. 76)

(2)  Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi provinciali, comprensivi di sanzioni amministrative o interessi ovvero costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto non superi, per ciascun credito, l'importo stabilito dalla normativa statale vigente e semprechè il credito non derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. L'importo predetto costituisce anche il limite al di sotto del quale non sono effettuati i rimborsi di tributi provinciali. 77)

(3)  L’importo previsto al comma 2 costituisce anche il limite al di sotto del quale non si procede alla riscossione coattiva di crediti relativi ad entrate aventi natura non tributaria, semprechè il credito non derivi da ripetuto omesso pagamento della medesima entrata. 78) 79)

75)
Vedi anche l'art. 9 della L.P. 22 dicembre 2009, n. 12.
76)
L'art. 45, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 1, comma 16, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente dall'art. 11, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
77)
L'art. 45, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 4, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
78)
L'art. 45 è stato prima sostituito dall'art. 20, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi dall'art. 6, comma 2, della L.P. 15 novembre 2011, n. 13.
79)
L'art. 45, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 5, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

Art. 46  80)

80)
L'art. 46 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

CAPO IV
Gestione delle spese

Art. 47 (Stadi della spesa)   

(1)  Tutte le spese della Provincia passano per i seguenti stadi:

  1. impegno;
  2. liquidazione;
  3. ordinazione del pagamento;
  4. pagamento.

(2) La prenotazione della spesa può essere effettuata anche attraverso atti gestionali. 81)

81)
L'art. 47, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 17, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente così modificato dall'art. 10, comma 4, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7 della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 48 (Procedure per gli impegni di spesa e visto di regolarità contabile)

(1) Gli atti comportanti impegni di spesa sono adottati nel rispetto dell’ordine di competenze stabilito dalla normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici e di procedure amministrative e nell’ambito delle risorse assegnate.

(2)  Gli atti che comportano impegno di spesa a carico del bilancio provinciale sono vistati per regolarità contabile e registrati dal competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze prima della loro formalizzazione. A tale fine l'ufficio accerta che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo o che non sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato e che la quantificazione della spesa sia corretta in relazione all’obbligazione giuridica perfezionata. 82)

(3)  I settori responsabili della manutenzione degli immobili provinciali, delle strade e l’economato costituiscono centri di responsabilità della spesa e effettuano spese di importo unitario stimato non superiore a 200.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali  attraverso appositi programmi di spesa. Con l’approvazione di tali provvedimenti deve essere acquisita l’attestazione di copertura finanziaria e deve essere prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. L’atto che contiene il programma deve essere inviato, prima del suo avvio, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze, che ne verifica la copertura finanziaria. L’unità organizzativa competente, successivamente al perfezionamento dell’atto gestionale, provvede alla registrazione nelle scritture contabili dell’impegno della spesa secondo le regole contabili vigenti, senza ulteriori adempimenti.  Il responsabile dell’unità organizzativa competente verifica in ogni caso  che gli impegni di spesa siano stati assunti in conformità alle regole contabili vigenti.   83)

(4)  Con riguardo alla gestione dei fondi UE, l’ammontare della spesa da impegnare è determinato in considerazione dell’importo delle entrate da accertare derivanti da anticipi relativi a finanziamenti a rendicontazione. 84)

82)
L'art. 48, comma 2 è stato così modificato dall'art. 6, comma 7, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
83)
L'art. 48 è stato prima sostiuito dall'art. 1, comma 18, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente modificato dall'art. 6, comma 8, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23, e dall'art. 6, comma 1, della L.P. 16 giugno 2017, n. 7. Vedi anche l'art. 6, comma 2, della L.P. 16 giugno 2017, n. 7.
84)
L'art. 48, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 9, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.

Art. 49 (Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese)      

(1) Alla liquidazione delle spese provvedono i responsabili delle unità organizzative competenti.

(2)  L'atto di liquidazione, unitamente alla documentazione giustificativa, è trasmesso alla Ripartizione provinciale Finanze per la verifica contabile, avente ad oggetto il rispetto di limiti, condizioni e modalità fissati nell'atto di impegno, nonché per l'emissione del titolo di pagamento.

(3)  Qualora la liquidazione della spesa sia eseguita con procedura informatica, l’atto di liquidazione, munito di firma digitale, è immediatamente e automaticamente trasmesso per la verifica di cui al comma 2 alla Ripartizione provinciale Finanze. L’atto di liquidazione informatico è corredato di documentazione giustificativa digitalizzata e di una dichiarazione, firmata digitalmente dal responsabile dell’unità organizzativa competente, attestante la sussistenza e la validità di eventuali ulteriori presupposti della liquidazione. Nel regolamento di esecuzione di cui all’articolo 65/bis sono disciplinate le necessarie modalità operative, ivi compresi i casi in cui la trasmissione della documentazione giustificativa può essere sostituita da forme di controllo a campione presso le unità organizzative liquidatrici. 85)

85)
L'art. 49 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 19, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 50 (Modalità di effettuazione di particolari pagamenti)   

(1) Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa può essere disposto per gli stipendi, le pensioni, i fitti, le erogazioni assistenziali e negli altri casi di pagamenti periodici a scadenze determinate.

(2)  Per il pagamento di utenze, di spese obbligatorie ricorrenti di funzionamento dell’amministrazione e di ogni altra spesa, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, il tesoriere provinciale assume, su specifica richiesta del Direttore della Ripartizione provinciale Finanze, l’obbligo di provvedere al pagamento entro la rispettiva scadenza degli importi risultanti dalle bollette di utenza o da altra corrispondente documentazione inoltrata, anche mediante evidenze informatiche, dai fornitori. Una volta verificata la correttezza dei pagamenti da parte del competente ufficio liquidatore, la Ripartizione provinciale Finanze provvede periodicamente all’emissione del mandato di pagamento a copertura delle spese che il tesoriere ha addebitato alla Provincia.

(3)  Il pagamento di cui al comma 2 è effettuato dal tesoriere provinciale alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo. Il tesoriere provvede alle relative comunicazioni alla Ripartizione provinciale Finanze.  86) 

86)
L'art. 50 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 20, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 51  87)

87)
L'art. 51 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 52  88)

88)
L'art. 52 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 53   89)  delibera sentenza

massimeDelibera N. 1242 del 30.03.1998 - Criteri di controllo a campione sui rendiconti presentati dai funzionari delegati (modificata con delibera N. 3327 del 29.09.2003 e delibera n. 1184 del 08.08.2011)
89)
L'art. 53 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 54 (Servizi economali)  

(1)  Nell'ambito dei servizi previsti dall'ordinamento degli uffici della Provincia, sono istituiti servizi di cassa e di economato per provvedere alle spese indicate nell'apposito regolamento. 90)

(2)  Ai servizi di cui al comma 1 è assegnato in via di anticipazione un fondo cassa, che costituisce limite massimo di spesa ed il cui saldo deve essere versato all’entrata del bilancio dell’Ente entro il termine dell’esercizio. 91)

(3)  Ove le esigenze del servizio lo richiedano, contestualmente alla costituzione del fondo cassa, la Ripartizione provinciale Finanze  può autorizzare l'incaricato del servizio economale all'utilizzo delle forme di pagamento previste dal conto corrente bancario appositamente aperto, intestato alla Provincia. 92)

(4)  Alla nomina degli incaricati dei servizi economali provvede la Ripartizione provinciale Finanze, scegliendoli anche tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che, in relazione alle loro funzioni, operano in collegamento con la Provincia in specifiche competenze. 93)

(5)  Gli incaricati del servizio di cassa e di economato sono soggetti alla vigilanza della Ripartizione finanze e bilancio e alla giurisdizione della Corte dei conti.

(6)  I compiti rientranti nei servizi economali, le spese che possono effettuarsi con il fondo cassa, nonché le modalità e le condizioni di funzionamento dei servizi stessi sono stabiliti con apposito regolamento.

90)
L'art. 54, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, comma 10, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
91)
L'art. 54, comma 2, è stato così modificato dall'art. 6, comma 11, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
92)
L'art. 54, comma 3, è stato così modificato dall'art. 6, comma 12, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
93)
L'art. 54, comma 4, è stato così modificato dall'art. 6, comma 13, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.

Art. 54/bis (Pagamenti tramite conto corrente bancario)

(1)  Per particolari e motivate esigenze di servizio, a complemento della procedura contabile di cui all’articolo 54, il direttore della Ripartizione Finanze e bilancio può autorizzare l'utilizzo di modalità di pagamento attraverso conto corrente bancario intestato alla Provincia, al fine di effettuare spese imputabili ad un unico capitolo ed aventi la medesima classificazione gestionale. Il conto viene alimentato in base all'effettivo fabbisogno tramite mandati di pagamento a favore di un dipendente appositamente incaricato dall'assessore provinciale competente o dal direttore della ripartizione provinciale competente. Alla chiusura dell'esercizio finanziario le somme non utilizzate sul predetto conto corrente sono versate alle entrate del bilancio provinciale. 94)

(2) La rendicontazione delle spese gestite con le modalità di cui al comma 1 avviene secondo le istruzioni e scadenze stabilite dal direttore della Ripartizione Finanze il cui riscontro può essere esercitato anche a campione. 95) 

94)
L'art. 54/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 21, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
95)
L'art. 54/bis è stato inserito dall'art. 19, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14, e poi così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 23 settembre 2014, n. 6.

Art. 54/ter (Pagamenti mediante emissione di assegni in conto corrente postale)

(1)  Per l'erogazione dei sussidi assistenziali e di altri pagamenti periodici la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a provvedervi mediante l'emissione di assegni in conto corrente postale.

(2)  A tale scopo vengono accesi presso l'ufficio dei conti correnti postali uno o più conti relativi ai diversi servizi che si intendono gestire secondo quanto previsto dalla presente legge.

(3)  Su ciascun conto acceso, all'inizio dell'esercizio viene effettuato un versamento di acconto. Nel corso dell'esercizio il conto può essere alimentato secondo il fabbisogno, su accertamento della Ripartizione Finanze e bilancio.

(4) 96)

(5)  I dati relativi agli assegni restituiti dall'ufficio dei conti correnti postali, che per qualsiasi motivo non siano stati recapitati ai beneficiari, vengono comunicati alla ripartizione provinciale competente per la definizione delle rispettive pratiche.

(6)  Per gli assegni non recapitati entro il secondo mese dall'emissione viene richiesto il riaccredito in conto. I sussidi a cui detti assegni si riferiscono possono essere riproposti per il pagamento.

(7)  A chiusura di ciascun esercizio la Giunta provinciale, con propria deliberazione, approva il rendiconto annuale.97) 

96)
L'art. 54/ter, comma 4, è stato abrogato dall'art. 16, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
97)
L'art. 54/ter è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 55 (Regolarizzazione d’ufficio degli atti sottoposti a verifica)

(1) Qualora riscontri irregolarità ed errori negli atti di accertamento delle entrate, di impegno della spesa e loro liquidazione, sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 36, 48 e 49, la Ripartizione provinciale Finanze provvede d'ufficio, ove possibile, alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all’unità organizzativa proponente.

(2)  In ogni altro caso la Ripartizione provinciale Finanze indica all’unità organizzativa proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto. Qualora l’unità organizzativa proponente insista, la Ripartizione provinciale Finanze dà ulteriore corso all’atto. 98)

98)
L'art. 55 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 22, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 55/bis (Disposizioni contabili per il funzionamento dell’ufficio di Bruxelles)

(1)  In attuazione dell’intesa di collaborazione sottoscritta tra la Provincia autonoma di Bolzano, il Land Tirolo e la Provincia autonoma di Trento in data 28 maggio 2015, per la gestione congiunta della sede dei rispettivi uffici di collegamento con l’Unione europea, la Provincia può assumere e pagare spese per conto degli enti sottoscrittori della predetta intesa, relative alla gestione delle attività comuni, anche in base alla ripartizione degli oneri ivi prevista.

(2)  Per il pagamento delle spese previste dal comma 1, nonché delle altre spese occorrenti per il funzionamento e la gestione dell’ufficio, è istituito presso l’ufficio di Bruxelles un servizio di cassa ed economato, ai sensi dell’articolo 54. Il fondo cassa è reso disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità in uso, ivi comprese carte di credito e di debito. La persona incaricata del servizio economale può prelevare dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell’intesa di collaborazione di cui al comma 1, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L’incaricato/L’incaricata del servizio economale è personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri soggetti per la gestione dell’ufficio comune, ai sensi della predetta intesa.

(3)  La Ripartizione provinciale Finanze effettua il controllo contabile sul rendiconto del servizio economale mediante esame a campione della documentazione di spesa, trasmessa in copia per via telematica secondo le disposizioni vigenti.

(4)  La persona incaricata del servizio economale è sottoposta alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. 99)

99)
L'art. 55/bis è stato inserito dall'art. 12, comma 4, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.

Art. 56  100)

100)
L'art. 56 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 57  101)

101)
L'art. 57 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

CAPO V
Rendiconto generale

Art. 58   102)

102)
L'art. 58 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 58/bis (Informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Provincia e i propri organismi controllati e partecipati)

(1) In attuazione dell’articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto generale della Provincia illustra, anche in forma sintetica, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Provincia e i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa è improntata ai principi della massima semplificazione e della significatività e rilevanza, da valutarsi comparativamente ai valori complessivi del rendiconto della Provincia.

(2) Il collegio dei revisori dei conti della Provincia, gli organi di controllo comunque denominati degli enti strumentali della Provincia e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle società a partecipazione provinciale provvedono, senza necessità di ulteriori incarichi e di compensi aggiuntivi, all’asseverazione, per la parte di rispettiva competenza, dell’informativa di cui al comma 1, almeno 20 giorni prima della data fissata per l’approvazione del rendiconto generale da parte della Giunta provinciale.

(3) Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità e il diritto al risarcimento del danno, l’asseverazione può essere disposta dall’Ufficio Vigilanza finanziaria della Ripartizione provinciale Finanze, che vi provvede, senza necessità di diffida e contestazione, attraverso un commissario ad acta o d’ufficio, avvalendosi all’occorrenza di un soggetto esterno iscritto nel registro dei revisori legali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche. 103)

103)
L'art. 58/bis è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.

Art. 59  104)

104)
L'art. 59 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 60  105)

105)
L'art. 60 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 61   106)

106)
L'art. 61 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 62  107)

107)
L'art. 62 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 62/bis  108)

108)
L'art. 62/bis è stato inserito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

CAPO VI
Contabilità degli enti provinciali, delle gestioni fuori bilancio e disposizioni generali109)

Art. 63     110) delibera sentenza

massimeDelibera N. 475 del 18.02.2008 - Istruzioni in materia di bilancio e contabilità degli enti pubblici funzionali della Provincia.
110)
L'art. 63 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 63/bis (Vigilanza sugli organismi partecipati)   delibera sentenza

(1) La vigilanza sugli organismi controllati e partecipati della Provincia è effettuata dalla Giunta provinciale per il tramite delle strutture dirigenziali competenti per materia a norma dell’Allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, ferma restando la vigilanza finanziaria sui bilanci degli enti funzionali di competenza della Ripartizione finanze. 111)

massimeDecreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2023, n. 17 - Regolamento di esecuzione in materia di Public Corporate Governance della Provincia autonoma di Bolzano
111)
L'art. 63/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 18 settembre 2018, n. 19.

Art. 63/ter (Gli strumenti della programmazione degli enti funzionali)  

(1) Costituiscono strumenti della programmazione degli enti funzionali della Provincia in contabilità civilistica:

  1. il piano delle attività o piano programma, di durata triennale, definito in coerenza con le indicazioni della Provincia. Il piano può essere contenuto in un’apposita sezione della relazione illustrativa o nota illustrativa allegata al budget economico;
  2. il budget economico di durata triennale, da deliberarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente;
  3. le eventuali variazioni al budget economico;
  4. il bilancio di esercizio, da deliberarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti funzionali.

(2) I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 sono deliberati dai competenti organi dell’ente ed entro 15 giorni dalla rispettiva deliberazione sono trasmessi, anche mediante modalità telematiche, alla Giunta provinciale per l’approvazione.

(3) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai documenti di cui alla lettera c) del comma 1 nel caso in cui l’ente sia beneficiario di erogazioni a carico del bilancio provinciale e provveda ad adeguare le corrispondenti previsioni di entrata del budget all'ammontare delle assegnazioni disposte a suo favore dalla Provincia.

(4) Ai fini della redazione del bilancio consolidato della Provincia, gli enti funzionali e gli altri organismi controllati e partecipati trasmettono, entro dieci giorni dall’approvazione e, in ogni caso, entro il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, alla Ripartizione Finanze il bilancio di esercizio o il rendiconto, riclassificati secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla medesima Ripartizione. Nel caso in cui alla predetta data non sia intervenuta la relativa approvazione l’ente trasmette lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell’approvazione.  112)

(5) Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai corrispondenti documenti di programmazione degli enti strumentali della Provincia che adottano la contabilità finanziaria.  113)

112)
L'art. 63/ter, comma 4 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15.
113)
L'art. 63/ter è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 18 settembre 2018, n. 19.

Art. 63/quater (Organi di controllo degli enti funzionali della Provincia)

(1) Gli organi di controllo degli enti funzionali della Provincia, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della Giunta provinciale.

(2) I membri degli organi di controllo di cui al comma 1 sono scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, o, in rappresentanza dell’amministrazione provinciale, fra i dipendenti provinciali di ruolo iscritti in un elenco, tenuto presso la Ripartizione finanze, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto del Presidente della Provincia di natura non regolamentare per l’espletamento dell’incarico. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile. 114)

(3) Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco, la verifica del possesso e dell’insussistenza dei requisiti richiesti, nonché la cancellazione dall’elenco medesimo.  115)

(4) Con deliberazione della Giunta provinciale si provvede, sulla base di parametri oggettivi e trasparenti, alla determinazione dei compensi spettanti ai membri degli organi di cui al comma 1. 116)

114)
L'art. 63/quater, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 30 luglio 2019, n. 6.
115)
L'art. 63/quater è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 18 settembre 2018, n. 19.
116)
L'art. 63/quater, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 6, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.

Art. 64 (Erogazioni della Provincia)  

(1)  I pagamenti a fronte delle assegnazioni a carico del bilancio provinciale a favore degli enti di cui al presente capo, nonché di enti pubblici e loro consorzi finanziati in via ordinaria dalla Provincia, sono disposti periodicamente  anche tenendo conto del  loro fabbisogno di cassa. 117)

117)
L'art. 64, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15.

Art. 64/bis (Bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano)

(1)  I risultati complessivi della gestione della Provincia autonoma di Bolzano e dei propri enti strumentali e società controllate e partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(2)  Il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta provinciale, entro il 30 settembre di ogni anno, e presentato al Consiglio provinciale, per le conseguenti deliberazioni. 118)

118)
L'art. 64/bis è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 15 maggio 2018, n. 7, e successivamente così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 3 agosto 2022, n. 9.

Art. 65 (Gestioni fuori bilancio)    delibera sentenza

(1)  Gli uffici provinciali responsabili per le gestioni di fondi fuori dal bilancio della Provincia, autorizzate da leggi speciali, devono presentare annualmente alla Ripartizione finanze e bilancio, per il riscontro della regolarità amministrativa e contabile, il rendiconto della gestione con una relazione illustrativa.

(2)  Con regolamento di esecuzione saranno stabiliti termini e modalità di controllo e rendicontazione unitari per le gestioni di cui al comma 1.

massimeDelibera N. 2260 del 20.06.2005 - Modalità di gestione del fondo speziale „Assegno provinciale al nucleo familiare“

Art. 65/bis (Semplificazione mediante utilizzo di sistemi informatici e telematici)

(1)  Con regolamento di esecuzione possono essere emanate disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per la gestione e contabilità delle entrate e delle spese mediante utilizzo di sistemi, evidenze nonché titoli di riscossione e pagamento informatici e per la trasmissione telematica dei relativi documenti, ivi compreso l'utilizzo di visti e firme digitali in luogo delle firme autografe richieste dalle vigenti disposizioni.119) 

119)
L'art. 65/bis è stato inserito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
109)
Il titolo del Capo VI è stato sostituito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

CAPO VI/bis
Collegio dei revisori dei conti 120)

Art. 65/ter (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)

(1)  È istituito il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato “Collegio”, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Provincia. Il Collegio opera in raccordo con la competente Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano.

(2)  Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre 2016, a seguito di sorteggio, con le modalità previste dall’articolo 65/septies, da un elenco istituito presso la Segreteria generale della Provincia. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi solo in caso di cessazione anticipata dall’incarico secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 65/septies e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.

(3)  La composizione del Collegio si adegua alle norme provinciali vigenti in materia di rispetto della consistenza dei tre gruppi linguistici e di rispetto dell’equilibrio fra i generi. I membri del Collegio possiedono un’adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca.

(4)  Nell’elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche, da almeno dieci anni;
  2. esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché presso gli enti previsti dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche;
  3. acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;
  4. onorabilità, professionalità ed indipendenza, secondo quanto previsto all’articolo 2387 del codice civile, e successive modifiche. 121)
121)
L'art. 65/ter è stato inserito dall'art. 10, comma 6, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 65/quater (Cause di esclusione e incompatibilità)

(1)  Non possono essere nominati componenti del Collegio:

  1. i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi;
  2. i membri della Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano;
  3. i dipendenti della Provincia, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e degli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche;
  4. i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i rappresentanti delle istituzioni europee;
  5. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile, e successive modifiche;
  6. i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera i), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

(2)  Sono incompatibili con l’incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Provincia, alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o agli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, da un rapporto di lavoro, di consulenza, di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale. I componenti del Collegio non possono altresì instaurare i rapporti predetti durante l’esercizio del proprio mandato.

(3)  L'incarico di revisore non è compatibile con l'incarico di revisore presso la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nonché con gli incarichi di revisione e controllo presso enti strumentali e società a partecipazione di maggioranza della Provincia. 122)

122)
L'art. 65/quater è stato inserito dall'art. 10, comma 6, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15, e successivamente così modificato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

Art. 65/quinquies (Durata dell’incarico)

(1)  Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e comunque fino all’approvazione del rendiconto generale del terzo esercizio finanziario; i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del Collegio provvede la Giunta provinciale entro il termine di scadenza.

(2)  I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall’incarico in caso di:

  1. dimissioni;
  2. decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;
  3. revoca per gravi inadempienze ai doveri d’ufficio. 123)
123)
L'art. 65/quinquies è stato inserito dall'art. 10, comma 6, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 65/sexies (Funzioni)

(1)  Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e in particolare:

  1. esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio;
  2. esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale, attesta la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze della gestione, verifica l’esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
  3. effettua verifiche periodiche di cassa;
  4. vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione e agli adempimenti fiscali;
  5. 124)
  6. svolge ulteriori funzioni attribuite dalla Giunta provinciale.

(2)  Il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Provincia, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite. 125)

124)
La lettera e) del comma 1 dell'art. 65/sexies è stata abrogata dall'art. 5, comma 2, della L.P. 15 maggio 2018, n. 7.
125)
L'art. 65/sexies è stato inserito dall'art. 10, comma 6, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 65/septies (Disposizioni attuative)

(1)  Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:

  1. il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 65/ter;
  2. le modalità e i termini entro i quali esaminare tali domande;
  3. le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;
  4. i criteri di estrazione dall’elenco, in modo tale da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;
  5. le modalità di subentro dei membri supplenti;
  6. le tipologie di atti da comunicare al Collegio;
  7. le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

(2)  Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 20 per cento dell’indennità di carica dei consiglieri provinciali, maggiorata del 20 per cento per il presidente, al netto di IVA ed oneri. In ragione dell’attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell’articolo 65/sexies, comma 1, lettera f), può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità; nel caso di subentro di membri supplenti l’indennità è proporzionalmente ridotta. 126)

(3)  Ove il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non nomini un proprio organo di revisione e qualora il Collegio svolga le funzioni di cui all’articolo 65/sexies anche per il Consiglio, ai componenti del Collegio spetta un compenso aggiuntivo pari al 20 per cento del compenso stabilito con deliberazione di nomina. 127)

(4)  Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018. 127)

126)
L'art. 65/septies è stato inserito dall'art. 10, comma 6, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
127)
L'art. 65/septies, commi 3 e 4 sono stati inseriti dall'art. 9, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11 rispettivamente dall'art. 6, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.
120)
Il capo VI/bis è stato inserito dall'art. 10, comma 5, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

CAPO VII
Norme transitorie e finali

Art. 66 (Applicazione della presente legge)

(1)  Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della medesima, salvo quanto disposto dal comma 2.

(2)  Le disposizioni riguardanti la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale, del piano annuale di gestione nonché del conto consuntivo, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

(2/bis)  Le disposizioni di cui all’articolo 12 si applicano a decorrere dal primo esercizio di operatività nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 128)

(3)  Per i vantaggi economici già concessi si applicano le disposizioni riguardanti i termini per le procedure di spesa in essere prima dell’entrata in vigore della presente legge. 129)

(4)  A seguito della soppressione del funzionario delegato per la Ripartizione provinciale Foreste e per i Bacini montani, e del conseguente passaggio di competenze ai rispettivi entri strumentali, i residui accertati saranno attribuiti alle strutture provinciali competenti per la successiva liquidazione a favore degli enti strumentali individuati. 130)

(5)  Fino all’adozione delle deliberazioni previste dall’articolo 63/quater, comma 4, della presente legge e dall’articolo 1, comma 6, lettera i), della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, continua a trovare applicazione la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2013, n. 1988, come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2015, n. 1550. 131)

128)
L'art. 66, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 14, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
129)
L'art. 66, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 23, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
130)
L'art. 66, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 23, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
131)
L'art. 66, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 7, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.

Art. 66/bis (Rimborso per le funzioni delegate)

(1)  Le entrate concernenti il rimborso dell’onere previsto dall’articolo 2, commi 112 e 113, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono conservate tra i residui attivi per gli anni fino al 2015. A decorrere dal 2016 la quota annuale prevista dal citato articolo viene accertata e imputata nel medesimo anno. 132)

132)
L'art. 66/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 24, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 66/ter  133)

133)
L'art. 66/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 24, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera a), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 66/quater (Regolamento di esecuzione)  delibera sentenza

(1)  Per l’esecuzione della presente legge la Giunta provinciale può emanare apposito regolamento. 134)

massimeDecreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2023, n. 17 - Regolamento di esecuzione in materia di Public Corporate Governance della Provincia autonoma di Bolzano
134)
L'art. 66/quater è stato inserito dall'art. 1, comma 24, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 66/quinquies (Armonizzazione dei sistemi contabili delle istituzioni scolastiche)

(1)  Le istituzioni scolastiche di cui alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017. 135)

135)
L'art. 66/quinquies è stato inserito dall'art. 1, comma 24, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 67 (Norma finale)

(1)  Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

(2)  Per la gestione del bilancio dell'esercizio finanziario 2002 e le relative variazioni nonché per la predisposizione del rendiconto generale dell'esercizio 2002 continuano ad applicarsi le norme della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

(3)  Se il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, è au-torizzato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l’esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio. 136)

136)
L'art. 67, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 15, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.

Art. 68 (Adeguamento di leggi provinciali)

(1)  Ovunque ricorra nella legislazione provinciale il riferimento alla materia della riscossione coattiva, è da intendersi che questa possa essere effettuata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.137) 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

137)
L'art. 68 è stato aggiunto dall'art. 24 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13, e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
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