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c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 20 (Determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice e del valore di assunzione del maso) 28)

(1)  Se il defunto o la defunta non ha disposto in riguardo all'assuntore/assuntrice o al prezzo di assunzione del maso e se gli interessati o le interessate non addivengono a un accordo tra di loro, l'assuntore o l'assuntrice e il prezzo di assunzione del maso sono determinati dal/dalla giudice in un unico procedimento.

(2) Ai fini della stima del valore di assunzione del maso si tiene conto del reddito medio netto annuo presunto in base alla conduzione del maso secondo gli usi locali. Con riguardo all‘attività agricola tale valore è capitalizzato al tasso annuo del cinque per cento e, con riferimento alle attività connesse di cui al terzo comma dell‘articolo 2135 del codice civile, e successive modifiche, il valore è capitalizzato al tasso annuo del nove per cento. Con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 49 vengono definiti i criteri per la determinazione del valore di assunzione. 29) 

(3)  In caso di cessione di un maso chiuso i diritti connessi con la conduzione del maso così come le pertinenze di cui all'articolo 12, passano a titolo gratuito all'assuntore o all'assuntrice del maso.30) 

(4)  Beni utilizzati a scopi non agricoli vengono stimati separatamente; fanno eccezione quei beni che sono di minore rilevanza economica e che sono connessi al maso in modo tale che un eventuale distacco comporterebbe grave pregiudizio per la conduzione del maso, oppure beni la cui permanenza al maso sia necessaria per altri motivi.31) 

(5)  Se il maso chiuso è gravato da diritti di usufrutto, uso o abitazione, da servitù o da oneri reali, essi sono stimati separatamente e il loro valore è defalcato dal valore di assunzione calcolato.

(6)  32)

28)
La rubrica dell'art. 20 è stata così sostituita dall'art. 8, comma 1, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
29)
L'art. 20, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4, e successivamente dall'art. 8, comma 2, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
30)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
31)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
32)
L'art. 20, comma 6, è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
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