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c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 22 (Procedimento giudiziario)  

(1)  Per le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione è competente per materia il tribunale. È competente per territorio il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio tavolare presso il quale il maso è intavolato nel libro fondiario.36)

(2) In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 del codice di procedura civile è esperito presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. Alla procedura si applicano i commi da 2 a 8 dell’articolo 21 della presente legge. 37)

(3)  Qualora cumulativamente con le domande di cui all’articolo 21, comma 1, siano state proposte domande connesse di cui all’articolo 22, comma 2, oppure qualora le relative cause siano state successivamente riunite, il procedimento deve svolgersi secondo le forme del rito ordinario.38)

36)
L'art. 22, comma 1,è stato così sostituito dall'art, 1, comma 11, della L.P. 22 gennaio 2010, n.2.
37)
L'art. 22, comma 2, è stao prima sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e poi dall'art. 3, comma 2, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
38)
L'art. 22, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 12, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
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