(1) Le domande concernenti lo scioglimento del maso o modifiche alla consistenza del maso non possono più essere presentate dopo la notifica del decreto con il quale il o la giudice, nella procedura per la determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, fissa l’udienza di discussione. 16) 17)
(2) La commissione locale per i masi chiusi decide sulle domande presentate entro i termini e il relativo provvedimento ha effetto immediato sulla determinazione delle pertinenze. È fatto salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.