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c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 29 (Divisione ereditaria suppletoria)    delibera sentenza

(1)  Se, entro dieci anni dalla morte della persona che ha lasciato l’eredità, l’assuntore o l’assuntrice del maso a causa di morte trasferisce il diritto di proprietà del maso o di parti del medesimo con uno o più atti tra vivi a favore di terzi, deve versare agli aventi diritto, a titolo di divisione suppletoria, la differenza risultante tra il ricavo conseguito dall’alienazione e il valore di assunzione. Se l’assunzione del maso è avvenuta per atto tra vivi, sussiste l’obbligo alla divisione ereditaria suppletoria, se l’assuntore o l’assuntrice aliena la proprietà del maso o di parti del medesimo entro 20 anni dall’assunzione. Nel caso in cui l’assunzione del maso non sia avvenuta a causa di morte, non sussiste l’obbligo alla divisione ereditaria suppletoria, se l’alienazione a favore di terzi avviene decorsi dieci anni dalla morte della persona che ha ceduto il maso all’assuntore o all’assuntrice. Il versamento è dovuto al momento dell’apertura della successione o, se successivo a tale apertura, al momento del trasferimento. Per singole parti del maso il calcolo viene effettuato rapportando il loro valore di assunzione a quello dell’intero maso. Dal ricavo conseguito va detratto il valore di eventuali migliorie realizzate dall’assuntore o dall’assuntrice. 40)

(2)  Il diritto di chiedere la divisione ereditaria suppletoria spetta ai/alle coeredi e ai/alle loro discendenti, fatte salve le disposizioni di legge sulla divisione ereditaria ordinaria.

(3)  L'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria vale anche in caso di esecuzione forzata o di espropriazione di un maso chiuso o di parte di esso. In tali casi il prezzo ricavato dall'asta o l'indennità di esproprio costituiscono oggetto della divisione ereditaria suppletoria.

(4)  Qualora la persona obbligata di cui al comma 1, entro due anni dal momento in cui sorge l'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria, intenda acquistare in provincia di Bolzano un maso ovvero terreni agricoli o forestali equivalenti destinati a essere incorporati nel maso, oppure intenda investire il ricavato in miglioramenti straordinari del maso, può sospendere il versamento ai coeredi o alle coeredi per lo stesso periodo e dedurre gli investimenti effettuati, a condizione che dia immediata comunicazione ai coeredi stessi o alle coeredi stesse dell'alienazione, dell'esecuzione forzata o dell'esproprio e costituisca una garanzia per i diritti spettanti ai coeredi o alle coeredi per il predetto periodo.

(5)  L'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria vale anche per il maso e i terreni acquistati ai sensi del comma 4.

(6)  La divisione ereditaria suppletoria ai sensi del comma 1 è esclusa nel caso in cui il trasferimento del maso chiuso avvenga tra parenti in linea diretta o a favore del coniuge convivente. Il diritto alla divisione ereditaria suppletoria rimane tuttavia nei confronti del nuovo assuntore o della nuova assuntrice per il tempo rimanente fino alla scadenza dei termini di cui al comma 1. 41)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 340 del 18.10.1996 - Assunzione di maso chiuso - Obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, anche dell'eccedenza, rispetto al prezzo di assunzione, del valore conseguito a titolo di indennità di espropriazione
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988 - Trasferimento coattivo del maso chiuso - Obbligo di versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del prezzo di assegnazione sul prezzo di assunzione
40)
L'art. 29, comma 1, è stato  prima sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5, e successivamente dall'art. 19, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
41)
L'art. 29, comma 6, è stato così modificato dall'art. 19, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
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