In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 14 (Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso in caso di successione legittima)     delibera sentenza

(1)  In caso di successione legittima, in mancanza di un accordo tra coloro che secondo il codice civile sono chiamati a succedere, l'assuntore o l'assuntrice del maso chiuso è determinato/a dall'autorità giudiziaria in base al seguente ordine di preferenza:

  1. i coeredi o le coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e agli altri coeredi o alle altre coeredi;
  2. tra più coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e coloro che nei due anni antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazione del maso;
  3. tra più coeredi che adempiano i presupposti previsti nelle lettere a) e b) sono preferiti/e coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola professionale ad indirizzo agrario o di economia domestica riconosciuta dallo Stato o dalla Provincia, o di un'altra adeguata formazione riconosciuta dalla Provincia;
  4. i discendenti o le discendenti che crescono o sono cresciuti/e nel maso, compresi i figli adottivi o le figlie adottive e coloro che subentrano per rappresentazione, sono preferiti/e al coniuge superstite; quest'ultimo o quest'ultima però è preferito/a a tutti gli altri parenti, se dall'ultima assunzione del maso sono passati cinque anni o se da almeno cinque anni ha collaborato alla conduzione del maso, considerando il lavoro domestico svolto nel maso quale collaborazione alla sua conduzione;
  5. tra più coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla a) alla d) sono preferiti/e i parenti o le parenti più vicini/e di grado;
  6. se il defunto o la defunta non ha lasciato discendenti nè coniuge superstite e ha assunto l'intero maso o gran parte di esso da uno dei genitori per via ereditaria o per trasferimento in anticipazione della successione ereditaria, trovano applicazione, in caso di presenza di più persone dello stesso grado di parentela, i criteri di cui alle lettere a), b) e c);
  7. 18) 19)

(2) Nel caso in cui vi siano più coeredi aventi gli stessi diritti di preferenza di cui alle lettere da a) a f) o qualora nessun o nessuna coerede soddisfi le condizioni previste al comma 1, quale assuntore o assuntrice viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso. 20)

(3) Sono escluse dal diritto di assunzione del maso le persone che sono coeredi dichiarate inabilitate o interdette.  21)

(4)  Il diritto di assunzione acquisito si trasferisce in caso di morte ai discendenti o alle discendenti e al coniuge dell'avente diritto all'assunzione; nella scelta del coerede assuntore o della coerede assuntrice si osservano, in quanto applicabili, i criteri previsti dai commi 1 e 2.

(5)  Se la persona chiamata all'assunzione non intende assumere il maso, la preferenza passa agli altri coeredi o alle altre coeredi e si applicano i criteri di cui ai commi 1 e 2.

massimeCorte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2021, n. 15 - Proprietà – Maso chiuso – Procedimento giudiziale per l'assunzione in caso di successione legittima nello stesso grado – Disposizione sostitutiva di quella applicabile nel giudizio a quo dichiarata costituzionalmente illegittima – Identico contenuto – Illegittimità costituzionale consequenziale – Applicazione, ratione temporis, della normativa che accorda la preferenza, tra i coeredi, al più anziano (c.d. maggiorascato), anziché alla persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso – Irragionevolezza – Illegittimità costituzionale parziale
massimeCorte costituzionale - sentenza 21 giugno 2017, n. 193 - Maso chiuso – determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso in caso di successione legittima – tra i chiamati alla successione nello stesso grado ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine – illegittimità costituzionale
18)
La lettera g) dell'art. 14, comma 1, è stata abrogata dall'art. 1, comma 7, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
19)
La Corte Costituzionale con sentenza del 9 febbraio 2021, n. 15 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, del Decreto del Presidente della Provincia del 7 febbraio 1962, n 8 e dell’art. 14, comma 1, lett. g), della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17.
20)
L'art. 14, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
21)
L'art. 14, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, e successivamente dall'art. 5, comma 1, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1960, n. 42
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 10 —
ActionActionc) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionLimitazioni della facoltà di disporre del proprietario o della proprietaria del maso chiuso
ActionActionDiritto di prelazione sul maso chiuso
ActionActionDisposizioni particolari concernenti la divisione del patrimonio ereditario
ActionActionArt. 11 (Indivisibilità del maso)  
ActionActionArt. 12 (Pertinenze del maso)
ActionActionArt. 13 (Ammissibilità delle domande)  
ActionActionArt. 14 (Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso in caso di successione legittima)    
ActionActionArt. 15 (Assegnazione del maso all'assuntore o all'assuntrice)
ActionActionArt. 16 (Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice con disposizione di ultima volontà)
ActionActionArt. 17 (Legatario/legataria o assuntore/assuntrice con atto tra vivi)
ActionActionArt. 18 (Più persone eredi chiamate alla successione senza designazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso)  
ActionActionArt. 19 (Esclusione dei legittimari e delle legittimarie del defunto o della defunta dall’assunzione del maso)  
ActionActionArt. 20 (Determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice e del valore di assunzione del maso)
ActionActionArt. 21 (Tentativo di conciliazione)  
ActionActionArt. 22 (Procedimento giudiziario)  
ActionActionArt. 23 (Consulenti ed elenco provinciale dei/delle consulenti)
ActionActionArt. 24 (Sentenza sul prezzo d'assunzione)
ActionActionArt. 25 (Procedimento d'appello)
ActionActionArt. 26 (Pagamento del prezzo di assunzione agli/alle eredi)
ActionActionArt. 27 (Dilazione di pagamento del prezzo di assunzione)
ActionActionArt. 28 (Disciplina ereditaria nel caso di più masi chiusi)
ActionActionArt. 29 (Divisione ereditaria suppletoria)   
ActionActionArt. 30 (Assunzione di una quota di comproprietà di un maso chiuso)
ActionActionArt. 31 (Diritto all'integrazione della quota spettante)
ActionActionArt. 32 (Assunzione del maso di comune accordo e ricorso per il rilascio del certificato di eredità)
ActionActionArt. 33 (Rilascio del certificato di eredità e revoca dello stesso)
ActionActionArt. 34 (Diritti del o della coniuge superstite)   
ActionActionArt. 34-bis (Interpretazione autentica)  
ActionActionArt. 35 (Mantenimento dei/delle discendenti del defunto o della defunta viventi nel maso)
ActionActionSvincolo del maso chiuso
ActionActionDisposizioni particolari
ActionActionOrgani e procedure
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 maggio 2006, n. 19
ActionActione) Legge provinciale 19 aprile 2018, n. 5
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico