(1) Qualora nella designazione dell’assuntore o dell’assuntrice venissero preferiti eredi non legittimari rispetto ai legittimari del defunto o della defunta, la valutazione del valore del maso chiuso ai fini della determinazione delle quote di legittima è effettuata in base ai valori agricoli medi stabiliti annualmente ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, senza applicare i coefficienti di rivalutazione; nella valutazione sono già compresi il valore dell’annesso rustico e la cubatura residenziale utilizzata per scopi agricoli. 27)