(1) L’autorità forestale può redigere pianificazioni silvo-pastorali di tipo sovraziendale, coinvolgendo anche i proprietari, i comuni, altre autorità, le associazioni e la popolazione.
(2) L’autorità forestale provvede anche alla pianificazione silvo-pastorale aziendale, che si articola in piani di gestione dei beni silvo-pastorali nonché in schede boschive ed alpicole. 18)
(3) Le superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale netta superiore a cento ettari devono essere utilizzate in conformità ad un piano di gestione approvato dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste. 19)
(4) I piani di cui al comma 3 acquistano efficacia con l'avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio dei comuni interessati; essi sono parificati a tutti gli effetti al regolamento di esecuzione della presente legge.
(5) Nel caso di superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale netta superiore a cento ettari, la cui gestione ordinaria non sia possibile a causa di particolari condizioni, si provvede alla predisposizione di una scheda boschiva, approvata dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale. 20)
(6) La gestione e l'utilizzazione di superfici boschive aventi una superficie forestale inferiore a cento ettari deve avvenire in conformità alle corrispondenti schede boschive approntate dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale. Tali strumenti di pianificazione forestale contengono i dati essenziali dei piani di gestione. 21)
(7) Le superfici pascolive non gestite con un piano di gestione dei beni silvo-pastorali devono essere gestite in conformità alle corrispondenti schede alpicole predisposte dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per l’economia montana.
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