(1) La sessione forestale è pubblica ed è tenuta in ogni comune di norma una volta all’anno. Nella sessione forestale vengono presentate innovazioni, concordati obiettivi e programmi annuali con altre amministrazioni e rilasciate autorizzazioni. 32)
(2) Le modalità di indizione, di pubblicazione e di esecuzione delle sessioni forestali sono disciplinate nel regolamento d'esecuzione della presente legge.
(3) 33)