(1) Gli enti pubblici devono investire in interventi di miglioramento un importo di almeno il dieci per cento del ricavo netto derivante dai tagli ordinari e straordinari della massa legnosa assegnata. Tale importo viene utilizzato dalla Ripartizione provinciale Foreste per l’esecuzione di un corrispondente progetto per lavori in economia. L’ente ha per altro facoltà di realizzare i relativi interventi migliorativi sotto forma di prestazioni proprie riconosciute dall’autorità forestale. 34)
(2) L'importo da accantonare è determinato in base al ricavo utile netto o, in caso di taglio per uso interno, in base al più probabile prezzo di macchiatico stabilito dal direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente.