(1) Chiunque viola le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione e concernenti l'estirpazione e la rinnovazione delle ceppaie e la resinazione delle piante, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa di Euro 3 per ogni pianta o ceppaia, con un minimo in ogni caso di Euro 62.16)
(2) Chiunque viola le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione e concernenti la raccolta di strame e di altri prodotti secondari nei boschi, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 62.16)
(2-bis) Chiunque utilizzi un deposito per legname con tettoia a fini commerciali, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00 euro; alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 euro soggiace chi vi depositi macchinari, veicoli, attrezzi, materiali diversi dal legno, vi ricoveri del bestiame oppure affitti o dia in locazione tale struttura. 17)
(3) Per la violazione di disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione, e per le quali non è prevista espressamente la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica quella di Euro 62.16)