(1) Qualora vengano eseguiti lavori e utilizzazioni boschive in violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente può disporre la sospensione immediata dei lavori.
(2) L'ordine di sospensione ai sensi del comma 1 è emanato con apposito decreto, contenente anche una descrizione dello stato di fatto accertato e viene notificato da un agente forestale ai trasgressori ed alle persone responsabili in solido.
(3) L'inosservanza di quanto disposto ai sensi del comma 1 comporta la triplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle relative prescrizioni.