(1) I piani di gestione dei boschi e dei pascoli di cui agli articoli 13 e 16 sono redatti e revisionati periodicamente dall'autorità forestale in economia o da un tecnico forestale abilitato all'esercizio della libera professione e di fiducia dell'ente committente.
(2) Per la redazione e la revisione dei piani di gestione per i boschi e per i pascoli, l'amministrazione provinciale può concedere contributi che non possono essere superiori al cinquanta per cento dell'importo di spesa riconosciuta ammissibile e sono commisurati all'importanza ed all'entità dell'onere finanziario derivante dalla compilazione.