(1) Con regolamento di esecuzione è determinata la struttura organizzativa provinciale competente in materia di sicurezza alimentare.
(2) La struttura organizzativa di cui al comma 1 è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modifiche.
(3) La struttura di cui al comma 1 è altresì nodo provinciale per la gestione delle allerte alimentari nonché punto di contatto e raccordo tra Ministero della Salute, Azienda Sanitaria, laboratori pubblici e l’Istituto zooprofilattico sperimentale in provincia di Bolzano. 10)