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g) Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 11)
Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1992, n. 4.

Art. 8 (Disposizioni generali per gli organi consultivi provinciali)  

(1)  Le funzioni di segreteria degli organi collegiali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 sono svolte da personale amministrativo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Le funzioni di segreteria degli organi collegiali di cui all’articolo 4 e al comma 7 dell’articolo 6 sono svolte da un funzionario provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI. 20)

(2)  Gli organi collegiali di cui agli articoli da 4 a 7, sono nominati dalla Giunta provinciale e rimangono in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa.

(3)  La composizione degli organi collegiali di cui agli articoli da 4 e 6 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; deve essere garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(4)  La composizione delle commissioni distrettuali di cui all'articolo 7 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel territorio di competenza dell'unità sanitaria locale interessata, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

(5)  Il presidente degli organi collegiali di cui agli articoli da 4 a 7, può avvalersi della consulenza di esperti esterni per specifiche problematiche all'esame degli organi stessi.

(6)  Ai componenti degli organi collegiali di cui agli articoli da 4 e 7 sono corrisposti, in quanto spettino, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa provinciale per i componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile.21) 

20)
L'art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
21)
L'art. 8 è stato modificato dall'art. 17, comma 1, e dall'art. 18, comma 2, della L.P. 13 novembre 1995, n. 22, e dall'art. 12 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10; la disposizione di cui al comma 6 trova applicazione a decorrere dall' 1° giugno 1994 (art. 17, comma 2, della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.
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