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g) Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 11)
Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1992, n. 4.

Art. 3 (Funzioni degli organi provinciali)       delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale:

  • a)-d)  2)
  • e)  dispone la nomina di organi collegiali sanitari di interesse provinciale, demandata dalla vigente normativa al medico provinciale;
  • f)  determina con proprio regolamento e requisiti dei reparti di terapia fisica ed affini, nonché dei bagni all'interno di strutture ricettive;
  • g)  fissa le norme igieniche che devono essere osservate nelle malghe e nei rifugi alpini nella preparazione e somministrazione di pasti tipici nonché nella vendita di prodotti tipici locali. 3)
  • h)  disciplina la semplificazione delle procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni e idoneità in materia di igiene e sanità pubblica, prevedendo anche l'abolizione delle stesse sulla base della normativa comunitaria, dei principi della legislazione nazionale nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. 4)
  • i)  sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, fissa le tariffe per le certificazioni micologiche richieste nell’esclusivo interesse privato; tali tariffe sono fissate tenuto conto del costo effettivo della prestazione.5)
  • j)  determina i programmi di formazione per gli operatori del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, tenendo conto delle realtà produttive locali, dell’applicazione delle buone pratiche agricole e zootecniche ed in materia d’igiene, nonché della caratterizzazione delle diverse attività in base ai principi dell’analisi del rischio, della formazione scolastica, tecnico-professionale e dell’esperienza lavorativa. La formazione equipollente già acquisita, anche fuori provincia, è in ogni caso riconosciuta. 6)

(2)  L'assessore provinciale competente in materia di sanità, sentito il responsabile del servizio di igiene e sanità dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente:

  1. autorizza l'esercizio dei laboratori e stabilimenti per la produzione, la preparazione ed il confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale;
  2. autorizza l'esercizio di stabilimenti che trattano sostanze alimentari miste di origine prevalentemente vegetale, e di carattere dolciario; 7)
  3. autorizza l'uso di cisterne e di altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
  4. autorizza l'uso di veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
  5. rilascia le autorizzazioni, i nulla osta, le licenze, i benestare ed i provvedimenti similari, in materia di igiene e sanità, previsti dalla vigente normativa e non espressamente riservati alla competenza della Giunta provinciale.

(2/bis)  L'assessore provinciale alla sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 6, comma 7, rilascia i nulla osta di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche.8) 

(2/ter)  L'assessore provinciale alla sanità esercita altresì le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche.8) 

(3)  L'assessore provinciale competente in materia di sanità può delegare al direttore dell'ufficio affari amministrativi dell'igiene e sanità pubblica l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere c) e d).

(4)  L'assessore provinciale competente in materia di sanità verifica ed accerta l'attuazione dei programmi e delle direttive della Giunta provinciale, vigila sul funzionamento dei presidi e dei servizi sanitari e sul regolare utilizzo dei mezzi finanziari.

(5)  Fatti salvi i ricorsi innanzi all'autorità giudiziaria previsti dalla vigente normativa statale, contro le ordinanze applicative di sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza. Questa regola si applica anche per le ordinanze paragonabili, emanate in base all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, dal servizio veterinario provinciale.9) 

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2)
Vedi l'art. 30, comma 2.
3)
La lettera c) è stata modificata dall'art. 5 della L.P. 14 maggio 1992, n. 14.
4)
La lettera h) è stata aggiunta dall'art. 24, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
5)
La lettera i) è stata aggiunta dall'art. 10, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
6)
La lettera j) è stata aggiunta dall'art. 11, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.
7)
La lettera b) è stata modificata dall'art. 13 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.
8)
I commi 2/bis e 2/ter sono stati inseriti dall'art. 57 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
9)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 26 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
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