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g) Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 11)
Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1992, n. 4.

Art. 6 (Commissioni provinciali sanitarie)                  delibera sentenza

(1)  È istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi in materia di idoneità alla pratica sportiva agonistica, composta da:

  1. un medico specialista o docente universitario in medicina dello sport, con funzioni di presidente;
  2. un medico specialista in medicina interna o disciplina equipollente;
  3. un medico specialista in cardiologia;
  4. un medico specialista in ortopedia;
  5. un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni addetto alle unità sanitarie locali.

(2)  È istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi in materia di medicina legale composta da:

  1. un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con funzioni di presidente;
  2. un medico specialista o esperto in medicina legale e delle assicurazioni;
  3. un medico specialista in una branca clinica.

(2/bis)  La commissione provinciale per l'esame dei ricorsi in materia di medicina legale di cui al comma 2 decide sui ricorsi riguardanti gli accertamenti effettuati dalle unità sanitarie locali nelle materie elencate nell'articolo 23.12) 

(3)  È istituita la Commissione provinciale per la decisione dei ricorsi contro le determinazioni della Commissione medica multizonale per l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida dei motoveicoli e autoveicoli presentati dalle persone di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.13) 

(3/bis)  La Commissione è composta da tre medici in possesso di diploma di specializzazione, di cui uno in medicina legale, che la presiede, ed uno in oculistica. Per le decisioni riguardanti i mutilati e i minorati fisici la commissione è integrata da un medico appartenente ai servizi della riabilitazione e da un ingegnere della Ripartizione provinciale traffico e trasporti.14) 

(3/ter)  Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'accertamento di prima istanza o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.14) 

(3/quater)  La decisione va comunicata alla Commissione medica multizonale, all'Ufficio provinciale patenti e abilitazioni di guida e al ricorrente in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.14) 

(4)  Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono validamente costituite alla presenza di tutti i componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti.

(5)  I diritti per gli accertamenti della commissione provinciale di cui al comma 3 e multizonale di cui alla legge provinciale n. 37/1988, secondo la vigente tariffa, sono versati rispettivamente alla Provincia e alla unità sanitaria locale Centro-Sud.

(6)  Per ciascun componente delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, con esclusione del presidente della commissione di cui al comma 1, e per ciascun componente della commissione ricorsi di cui all'articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è nominato un supplente.

(7)  Per l'espletamento delle attività previste dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è istituita la Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, composta da:

  1. il direttore dell'Ufficio provinciale Igiene pubblica, con funzione di presidente;
  2. un responsabile del servizio di Igiene e sanità pubblica in rappresentanza delle aziende sanitarie della provincia;
  3. il responsabile del servizio multizonale di fisica sanitaria, in quanto laureato in fisica ed esperto qualificato ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
  4. un medico del servizio multizonale di medicina del lavoro;
  5. un medico specializzato in radiologia;
  6. il comandante o un ispettore provinciale del servizio antiincendio;
  7. il direttore del Laboratorio provinciale di chimica fisica;
  8. un rappresentante dell'Ispettorato provinciale del lavoro. 15)

(8)  La commissione di cui al comma 7 è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.16) 

(9)  La mancata presentazione dell'interessato, per due volte consecutive senza giustificato motivo scritto, alla visita disposta dalle commissioni provinciali sanitarie è da intendersi quale esplicita rinuncia al ricorso medesimo e pertanto l'ufficio competente procede all'archiviazione definitiva della pratica.17) 

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 8 marzo 2009, n. 121 - Patente di guida - uso di sostanze alcoliche - poteri della commissione medica multizonale: può subordinare la validità della patente a controlli ravvicinati
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 13.03.2008 - Patente di guida - pregressa dipendenza per abuso di alcol - condizioni di idoneità devono avere carattere permanente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 27.02.2008 - Patente di guida - giudizio della commissione medica - sindacabilità da parte del giudice amministrativo: limiti - uso di sostanze psicoattive - rigorosa valutazione del rischio di recidiva
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 354 del 05.12.2007 - Revoca della patente di guida - guida in stato di ebbrezza - rischio di recidiva - giudizio commissione medica - discrezionalità tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 71 del 27.02.2007 - Patente di guida - revisione conseguente alla totale perdita del punteggio - è atto dovuto - atti sanzionatori presupposti - verbale di contestazione - giurisdizione del giudice di pace
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 27.02.2006 - Patente di guida - revisione - improponibilità dell'opposizione al giudice ordinario - irrilevanza di formula di stile - decurtazione dei punti della patente -giurisdizione del giudice di pace - revisione - atto dovuto - perdita totale del punteggio - ministeri dell'Interno e dei Trasporti sono controinteressati
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005 - Führerschein - Suspendierung und Widerruf aufgrund einer negativen amtsärztlichen Bescheinigung -richterliche Überprüfung wegen Begründungsmangel nicht ausgeschlossen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 367 del 30.07.2004 - Patente di guida - revisione - motivazione deve essere esauriente - nessun automatismo collegato ad incidente stradale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 338 del 08.07.2004 - Patente di guida - revisione - motivazione - generico riferimento a parere commissione tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 317 del 30.06.2004 - Patente di guida - revisione - insufficienza di un generico riferimento a parere commissione tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 308 del 25.06.2004 - Patente di guida - dipendenza da alcool o stupefacenti - giudizio di inidoneità per rischio di recidiva
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 267 vom 17.05.2004 - Straßenverkehr - Führerschein - Anordnung der Revisionsprüfung - Begründungspflicht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 502 del 29.11.2003 - Invalidità civile - determinazione di handicap - controversie - giurisdizione del giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 29.09.2003 - Circolazione stradale - patente di guida - revisione - occorre motivazione esauriente - ipotesi di incidente stradale - collegamento automatico con provvedimento di revisione - insussistenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 20.05.2003 - Patente di guida - revisione - necessità di motivazione adeguata
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 20.05.2003 - Patente di guida - revisione a seguito di incidente stradale - occorre esauriente motivazione
12)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.
13)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 59 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
14)
I commi 3/bis, 3/ter e 3/quater sono stati inseriti dall'art. 59 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
15)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 22 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22, e successivamente sostituito dall'art. 57 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
16)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 22 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.
17)
Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 59 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
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