(1) È istituito il comitato provinciale tecnico per i laboratori privati di analisi, che svolge i compiti previsti dall'articolo 19 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, nei confronti dei laboratori privati di analisi.
(2) Il comitato è composto:
(3) Il comitato è validamente costituito alla presenza dei due terzi dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.