(1) Presso il Servizio di medicina legale dell'azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituita la commissione medica per l'accertamento medico legale sul nesso causale tra una vaccinazione, una trasfusione, la somministrazione di emoderivati nonché il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica o la morte di una persona. Essa è nominata dal Direttore generale dell'azienda sanitaria per tre anni, con competenza estesa all'intero territorio provinciale. La commissione è costituita come segue:
- dal dirigente sanitario - direttore del Servizio di medicina legale dell'azienda sanitaria, o da un medico legale da questo delegato, con funzioni di presidente;
- da altri due medici specialisti, di cui uno in malattie infettive e uno in neurologia, preferibilmente dipendenti di strutture del Servizio sanitario provinciale.
(2) Per ciascun componente della commissione è nominato un supplente.
(3) Avverso la decisione della commissione di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla commissione medica d’appello di cui all’articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, che all’uopo verrà integrata con un medico specialista in malattie infettive e con un medico igienista. Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica della decisione. 18)
(4) Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso la commissione d'appello di cui al comma 3 decide su di esso e notifica la decisione al ricorrente entro 30 giorni.
(5) Le commissioni mediche di cui ai commi 1 e 3 esercitano le competenze delle commissioni statali previste dall'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modifiche.
(6) Le modalità di funzionamento della commissione di primo grado e della commissione di ricorso, limitatamente alle competenze esercitate in base al presente articolo, sono stabilite dalla Giunta provinciale.19)