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g) Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 11)
Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1992, n. 4.

Art. 6/bis (Commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n 210)   delibera sentenza

(1)  Presso il Servizio di medicina legale dell'azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituita la commissione medica per l'accertamento medico legale sul nesso causale tra una vaccinazione, una trasfusione, la somministrazione di emoderivati nonché il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica o la morte di una persona. Essa è nominata dal Direttore generale dell'azienda sanitaria per tre anni, con competenza estesa all'intero territorio provinciale. La commissione è costituita come segue:

  1. dal dirigente sanitario - direttore del Servizio di medicina legale dell'azienda sanitaria, o da un medico legale da questo delegato, con funzioni di presidente;
  2. da altri due medici specialisti, di cui uno in malattie infettive e uno in neurologia, preferibilmente dipendenti di strutture del Servizio sanitario provinciale.

(2)  Per ciascun componente della commissione è nominato un supplente.

(3) Avverso la decisione della commissione di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla commissione medica d’appello di cui all’articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, che all’uopo verrà integrata con un medico specialista in malattie infettive e con un medico igienista. Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica della decisione. 18)

(4)  Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso la commissione d'appello di cui al comma 3 decide su di esso e notifica la decisione al ricorrente entro 30 giorni.

(5)  Le commissioni mediche di cui ai commi 1 e 3 esercitano le competenze delle commissioni statali previste dall'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modifiche.

(6)  Le modalità di funzionamento della commissione di primo grado e della commissione di ricorso, limitatamente alle competenze esercitate in base al presente articolo, sono stabilite dalla Giunta provinciale.19) 

massimeDelibera N. 2049 del 13.08.2009 - Direttive in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
18)
L'art. 6/bis, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
19)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
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