(1) Gli orari di apertura degli esercizi pubblici, che potranno essere differenziati in ragione delle specifiche esigenze delle singole tipologie, sono disciplinati con regolamento d’esecuzione; gli esercenti hanno facoltà di scegliere l’orario di apertura entro i limiti ivi indicati. Il regolamento d’esecuzione può limitare gli orari di apertura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, anche in relazione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici.
(2) Gli esercenti devono rispettare l’orario prescelto. Durante l’orario di chiusura i locali di esercizio restano chiusi. Dopo la chiusura non possono essere più somministrati cibi e bevande, salvo che a favore della clientela alloggiata negli esercizi ricettivi. 43)