(1) La chiusura temporanea di un esercizio pubblico va comunicata al sindaco territorialmente competente per iscritto, con l'indicazione della durata della stessa. Ove la chiusura temporanea superi la durata di 14 giorni va comunicata con anticipo di almeno sette giorni sulla decorrenza della stessa. In caso di chiusura temporanea, senza interruzioni di rilievo, superiore ad un anno, il sindaco dichiara la decadenza della licenza, ove la chiusura non sia dovuta a ristrutturazione dell'esercizio o ad altri gravi motivi; in tal caso non può superare il periodo di tre anni.
(2) La chiusura temporanea può essere vietata o limitata dal sindaco, ove non sia garantito il sufficiente approvvigionamento della popolazione residente e fluttuante. All'uopo, all'inizio di ogni anno, vanno sentite le organizzazioni locali di categoria.
(3) La chiusura temporanea dei campeggi e dei villaggi turistici aperti per la doppia stagione estivo-invernale o per l'intero arco dell'anno è consentita per un periodo di tre mesi all'anno, a scelta del conduttore, e deve essere indicata nelle guide specializzate, nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.