(1) Durante l'orario di apertura gli esercizi pubblici forniscono le usuali prestazioni a chiunque ne domandi e ne corrisponda il prezzo.
(2) È vietata la somministrazione di bevande alcooliche a minori di anni diciotto, a coloro che appaiono affetti da malattia di mente o si trovino in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, o si trovino in stato di manifesta ubriachezza. La somministrazione di bevande alcooliche è negata altresì a coloro che disturbano la quiete dell'esercizio. 42)