(1) Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'attività degli esercizi pubblici sono svolte dalla polizia statale e locale, nonché dalle amministrazioni comunali e provinciale tramite personale dipendente all'uopo incaricato, rispettivamente dal sindaco competente e dal Presidente della giunta provinciale. La funzione di vigilanza sugli aspetti relativi all'igiene spetta altresì all'autorità sanitaria locale.
(2) Gli incaricati della funzione di vigilanza di cui al comma uno possono accedere ai locali e alle superfici degli esercizi pubblici per effettuarvi controlli e esami, prendere visione della documentazione prevista dalla presente legge e richiedere le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della stessa e del relativo regolamento di esecuzione, garantendo l'ordinaria discrezione.
(3) Nell'ambito dei loro compiti, gli incaricati delle funzioni di vigilanza dipendenti dall'amministrazione provinciale possono inoltre effettuare appositi accertamenti presso i competenti uffici comunali. Dei controlli è redatto atto verbale da inviare in copia al sindaco competente e al Presidente della giunta provinciale.