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a) Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 581)
Norme in materia di esercizi pubblici

1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 20 dicembre 1988, n. 57.

TITOLO I
Generalità

Art. 1 (Oggetto)      delibera sentenza

(1) La presente legge disciplina l’esercizio, svolto in forma professionale, dell’attività di somministrazione di bevande, dell’attività di somministrazione di pasti e bevande e dell’attività ricettiva, per gli aspetti non ancora regolamentati dalle seguenti leggi provinciali:

  1. legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, “Disciplina dell’agriturismo”;
  2. legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”, e successive modifiche;
  3. legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie”, e successive modifiche. 2)

(2)  L'attività in forma professionale di somministrazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande, e ricettiva deve essere esercitata nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge ed è soggetta all'obbligo di licenza. Le licenze di esercizio possono essere rilasciate unicamente per le tipologie individuate nel titolo II, previo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi posti nel titolo III, secondo le procedure stabilite nel titolo VI, e gli esercizi pubblici stessi vanno condotti secondo le modalità previste nel titolo V, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo VII.

(3)  Non è soggetta all'obbligo di licenza la somministrazione al pubblico di latte o latticini di produzione propria, di campioni gratuiti nell'espletamento di attività commerciali o nel corso di fiere o manifestazioni propagandistiche, la vendita di bevande analcooliche a mezzo di distributore automatico su aree non pubbliche, nonché la somministrazione di bevande analcooliche ai soci di circoli o associazioni nell'ambito della sede sociale.

(4)  Inoltre, non sono soggette all'obbligo di licenza le organizzazioni o istituzioni che svolgono attività promozionale a favore della gioventù ai sensi della legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13, in relazione all'attività di somministrazione di pasti e bevande e all'attività ricettiva in favore di giovani, se queste prestazioni, a giudizio della commissione per i pubblici esercizi, vengono fornite nell'ambito di preminente attività pedagogica; non è però consentita la somministrazione di bevande alcooliche. Quando la predetta commissione è chiamata a decidere in merito, essa è integrata con l'assessore comunale per i giovani o, in difetto, con un rappresentante del competente ufficio provinciale per il servizio giovani. Avverso la deliberazione della commissione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

(5)  3)

(6)  Gli esercizi di commercio al dettaglio di bottiglieria titolari di tabella VI sono autorizzati a somministrare al pubblico, per la degustazione, le bevande proposte in vendita. Non è richiesta per gli stessi l'iscrizione al registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi nè la licenza di pubblico esercizio. Quale orario di esercizio dev'essere rispettato l'orario comune dei negozi.4) 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006 - Öffentliche Sicherheit - Unterscheidung zwischen Gastgewerbe und öffentlichen Veranstaltungen - verwaltungspolizeiliche Befugnisse - Erteilung einer Tanzlizenz
2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.
3)
L'art. 1, comma 5, è stato abrogato dall'art. 75, comma 1, lettera d), della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12.
4)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 14 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13.

TITOLO II
Caratteristiche e definizioni

SEZIONE I
Esercizi di somministrazione di pasti e bevande

Art. 2 (Esercizi di somministrazione di bevande)   delibera sentenza

(1)  Sono esercizi di somministrazione di bevande i bar, i caffè, le osterie, i pub, le birrerie, le enoteche e simili. In detti esercizi è consentita la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di bevande analcoliche, alcoliche e, ove consentito dalla relativa licenza, superalcoliche, di gelati, toast, panini, prodotti di pasticceria, tranci di pizza pronti e prodotti analoghi. Inoltre possono essere venduti dolciumi e prodotti simili confezionati e sfusi.5) 

massimeDelibera 13 ottobre 2020, n. 790 - Criteri per interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato di esercizi pubblici
5)
Gli artt. 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 19 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8, e successivamente sostituiti dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 3 (Esercizi di somministrazione di pasti e bevande)     

(1)  Sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande i ristori, le trattorie, i ristoranti, i grill, le pizzerie, le rosticcerie, i bistro e simili.

(2)  Sono esercizi di somministrazione gli spacci interni e le mense aziendali.

(3)  I ristori sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di un limitato assortimento di semplici piatti freddi e caldi e di bevande analcoliche e alcoliche.

(4)  Le trattorie, i ristoranti, le pizzerie, le rosticcerie ed i bistro sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di pasti e di bevande analcoliche e alcoliche. Gli esercizi a cucina specializzata possono assumere la corrispondente denominazione di pizzeria, bistro e simili.

(5)  I ristoranti sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande che, per dotazione e gamma di offerta, rispondono ai requisiti posti dal regolamento di esecuzione.

(6)  Gli spacci interni sono esercizi per la somministrazione di pasti e bevande agli associati di circoli o associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo dell'organizzazione del tempo libero e ai loro familiari.

(7)  Le mense aziendali sono esercizi per la somministrazione di pasti e bevande al personale dipendente delle aziende stesse.5) 

5)
Gli artt. 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 19 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8, e successivamente sostituiti dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 4 (Esercizi di trattenimento)    delibera sentenza

(1)  Le sale da ballo, da biliardo, da giuochi o di attrazione, e gli altri esercizi autorizzati allo svolgimento di attività di trattenimento o di svago che intendano svolgere attività di somministrazione, possono esercitarla, previa apposita licenza, nelle forme e nei limiti di cui ai commi tre dell'articolo 2, o tre, quattro o cinque dell'articolo 3.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 18.08.2008 - Provvedimento di limitazione dell'orario di un locale da ballo - necessità di comunicazione di avvio del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999 - Pubblico esercizio - sala giochi in prossimità di edificio scolastico - diniego autorizzazione

SEZIONE II
Esercizi ricettivi

Art. 5 (Esercizi ricettivi a carattere alberghiero)    delibera sentenza

(1)  Sono esercizi a carattere alberghiero, i garni, le pensioni, gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, i residence.

(2)  I garni sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, la prima colazione, bevande, e eventualmente altri servizi accessori, in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili.

(3)  Le pensioni sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, la prima colazione, almeno un pasto principale, bevande, e eventualmente altri servizi accessori, in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o in parti autonome di stabili.

(4)  Gli alberghi sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e ristorazione in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili.

(5)  I motels sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e ristorazione in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili, nonché servizi di autorimessa, assistenza, riparazione e rifornimento carburanti per le autovetture.

(6)  I villaggi-albergo sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono servizi centralizzati agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili all'interno di un'unica area recintata e particolarmente attrezzata per il soggiorno e lo svago.

(7)  I residence sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e eventualmente servizi accessori in almeno cinque unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

(8)  Salva l'ipotesi del villaggio-albergo, viene definita casa madre lo stabile ove sono ubicati, oltre ai locali destinati ad alloggio per clienti, anche i principali servizi generali e accessori dell'esercizio. Sono definite dipendenze gli altri stabili, siti nelle immediate vicinanze, ove possono essere ubicate anche servizi accessori.

(9)  Gli alberghi forniscono il servizio di ristorazione anche ai non alloggiati.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 30.09.2000 - Procedimento amministrativo - dichiarazione d'intenti costituisce comunicazione d'avvio - Esercizio alberghiero - garnì - messa a disposizione esclusiva di una U.S.L.

Art. 6 (Esercizi ricettivi a carattere extralberghiero)

(1) Sono esercizi ricettivi a carattere extralberghiero i rifugi-albergo, i campeggi, i villaggi turistici, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le aree di sosta per autocaravan e gli alberghi diffusi. 6)

(2)  I rifugi-albergo sono gli esercizi ubicati in alta montagna, non qualificabili rifugi alpini ai sensi della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, che offrono ospitalità, ristoro, e eventualmente altri servizi accessori, prevalentemente agli alpinisti.

(3)  I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, con almeno venti piazzuole, su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

(4)  I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, eventualmente con strumenti per il tempo libero, su aree recintate per la sosta e il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

(5)  Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati unitariamente gestiti, in numero non inferiore a cinque, in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

(6)  Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestiti, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni e enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

(7)  Gli ostelli per la gioventù quali centri internazionali di incontro sono strutture per i giovani ai sensi della legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13. Essi sono gestiti in base alle direttive della International Youth Hostel Federation (IYHF) e agevolano, tramite la disponibilità di pernottamento e soggiorno a prezzi contenuti per singoli giovani viaggiatori, gruppi di giovani e scolaresche, la promozione di viaggi giovanili, l'organizzazione di settimane di formazione o workshop, nonché le vacanze o le attività ricreative di giovani e famiglie.7) 

(8)Le aree di sosta per autocaravan sono aree di parcheggio pubbliche che possono essere previste dai comuni e ove è consentita la sosta di meno di 20 autocaravan per un massimo di 72 ore. Dopo una sosta ininterrotta di 72 ore su una piazzola, l’autocaravan deve abbandonare l’area di sosta e può usufruire nuovamente di questa struttura dopo che siano trascorsi 3 giorni. Gli organi comunali preposti vigilano sull’osservanza del limite massimo di 72 ore di durata della sosta. Il comune può provvedere direttamente alla costruzione e alla gestione delle aree di sosta per autocaravan o affidarle a soggetti privati. Il comune fissa annualmente le tariffe per l’utilizzazione delle aree di sosta per autocaravan. Vanno osservate le disposizioni di cui all’articolo 44 e quelle sulla denuncia statistica. Coloro che alla data di entrata in vigore di detto comma hanno esercitato un’attività autorizzata simile a quella ivi indicata, possono continuare a esercitarla nella stessa misura, provvedendo a effettuare le comunicazioni ai fini statistici e di pubblica sicurezza delle persone occupanti autocaravan. 8)

(9)  Gli alberghi diffusi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, le cui camere o unità abitative sono dislocate in modo diffuso in stabili diversi di un centro storico e, organizzativamente, sono collegate ad un edificio principale. La distanza dall’edificio principale non può essere superiore a 300 metri. Le camere e le unità abitative vengono messe a disposizione, anche da proprietari diversi, secondo il patrimonio edilizio esistente e senza alcuna modifica del vincolo di destinazione d’uso urbanistico. Gli alberghi diffusi devono essere costituiti da almeno sette camere o unità abitative in almeno tre stabili diversi o parti di essi. Oltre all’alloggio deve essere fornita la prima colazione, che viene somministrata direttamente in camera o nell’unità abitativa oppure in una sala apposita nell’edificio principale. Possono inoltre essere offerti ulteriori pasti direttamente o tramite convenzione con altri esercizi pubblici. 9)

6)
L'art. 6, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8, e successivamente così modificato dall'art. 55, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
7)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
8)
L'art. 6, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8, successivamente così modificato dall‘art. 20, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e dall'art. 8, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
9)
L'art. 6, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8, e successivamente così modificato dall‘art. 20, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

SEZIONE III
Obbligo della licenza

Art. 7 (Obbligo della licenza)      delibera sentenza

(1)  Nessun esercizio di somministrazione o ricettivo di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 può essere condotto senza preventiva licenza e fornire prestazioni diverse da quelle dalla stessa autorizzate in conformità con le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione. Nella licenza va esplicitamente specificato se autorizza alla somministrazione di bevande analcooliche o alcooliche oppure anche di quelle superalcooliche.

(2)  Gli ospedali, le case di cura, gli asili infantili, le case di riposo, i centri educativi o formativi, i convitti per apprendisti e studenti, e gli altri istituti o convitti condotti per fini analoghi che, al di fuori dei rispettivi compiti istituzionali, intendano fornire alloggio o vitto e alloggio, devono preventivamente munirsi della corrispondente licenza di esercizio.

(3)  Per la somministrazione al pubblico o la vendita per asporto di salsicce al banco e per attività di somministrazione e vendita ad essa assimilabile per contenuto e finalità è richiesta la licenza prevista per i tipi di esercizio di cui al comma tre dell'articolo 3.

(4)  Le licenze di esercizio sono comprensive dell'autorizzazione alla rivendita di cartoline illustrate, cartine guida, biglietti di trasporto pubblico locale in provincia e di tutti gli articoli dove è presente il logo aziendale, all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, apparecchi per la riproduzione del suono e simili. Inoltre le aziende possono vendere libri di cucina e altri tipi di stampa, alla cui realizzazione hanno collaborato le aziende stesse o i loro dipendenti. Gli esercizi ricettivi sono inoltre autorizzati ad installare piscine natatorie, noleggiare attrezzature sportive, custodire autovetture e a effettuare altri servizi accessori, ad uso esclusivo della clientela.  Gli esercizi ricettivi sono anche autorizzati a mettere a disposizione tutto l’anno le proprie piscine natatorie per la ginnastica d’acqua terapeutica a favore delle persone affette da malattie reumatiche croniche clinicamente comprovate. Presupposto è che il gruppo di terapia venga seguito da personale qualificato all’uopo istruito, messo a disposizione da parte dei richiedenti. Gli esercizi ricettivi sono infine autorizzati a mettere a disposizione tutto l’anno le proprie piscine natatorie a favore di classi scolastiche, se accompagnate da un/una docente, che se ne assume la responsabilità. 10) 

(5)  L'esercizio di stabilimenti di bagni lacuali e fluviali o di piscine natatorie e di rimesse di autoveicoli o vetture non annessi ad esercizi ricettivi ai sensi del precedente comma quattro, è soggetto ad apposita licenza da rilasciarsi, prescindendo dall'accertamento dei requisiti disciplinati nelle sezioni III e IV del titolo III, nelle forme e nei limiti previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005 - Verwaltungsrekurs - Aufhebung des rechtswidrigen Aktes wegen unzureichender Begründung - kein Schadenersatzanspruch
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 396 vom 31.08.2004 - Erweiterung von Beherbergungsbetrieben im landwirtschaftlichen Grün - Unzulässigkeit einer zusätzlichen, späteren Erweiterung durch Splitting der Betriebslizenzen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999 - Pubblico esercizio - sala giochi in prossimità di edificio scolastico - diniego autorizzazione
10)
L'art. 7, comma 4, è stato  prima sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e successivamente così modificato dall'art. 30, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 8 (Delega ai sindaci delle funzioni amministrative)      delibera sentenza

(1)  Il rilascio delle licenze di esercizio e le altre funzioni amministrative previste dalla presente legge sono delegate al sindaco competente per territorio. La delega va esercitata in conformità con le direttive impartite dal Presidente della giunta provinciale.

(2)  Copia dei provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del comma uno è trasmessa, anche ai fini delle comunicazioni di cui al comma due dell'articolo 1 e comma due dell'articolo 3 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, al Presidente della giunta provinciale.

(3)  Il Presidente della giunta provinciale, per esigenze di pubblica sicurezza, può disporre la revoca dei provvedimenti adottati dal sindaco.

(4)  Contro i provvedimenti adottati dal sindaco è ammesso, ove non previsto diversamente, ricorso al Presidente della giunta provinciale.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009 - Sicurezza pubblica - esercizi pubblici - licenza rilasciata dal Sindaco - sospensione con decreto del questore per motivi di ordine pubblico

Art. 9 (Validità nel tempo delle licenze di esercizio)

(1)  Le licenze di esercizio sono di norma rilasciate a tempo indeterminato e con validità annuale, ma possono essere rilasciate anche per uno o più periodi dell’anno. 11)

(2)  Il rilascio di licenze temporanee è ammesso solo in occasione di particolari evenienze locali quali mercati, fiere e feste, nonché nel contesto di feste campestri e manifestazioni similari. Di regola è effettuato a favore di associazioni locali che perseguono scopi di pubblica utilità.

11)
L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 10 (Accampamenti e colonie per la gioventù)

(1)  Alle associazioni per la gioventù, agli enti religiosi e alle iniziative pedagogiche o terapeutiche può essere consentita, previo nullaosta, da rilasciarsi ove non sussistano problemi di carattere igienico e sia garantita la completa eliminazione dei rifiuti, la promozione e organizzazione di accampamenti estivi e colonie per la gioventù a scopo ricreativo, sociale, culturale, sportivo e climaterapeutico.

Art. 11 (Giochi leciti)      delibera sentenza

(1)  Fermo restando quanto disposto all'articolo 4 in ordine alle sale da biliardo, da giochi e di attrazione, nei pubblici esercizi possono essere tenuti e praticati i giochi non vietati ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.12) 13)

(1/bis)  Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione. 14) 13)

(1/ter)  Gli apparecchi da gioco ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1/bis devono essere rimossi entro due anni dall’entrata in vigore del comma 1/bis. 15)

(1/quater)  Sono inoltre considerati luoghi sensibili ai sensi del comma 1-bis tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza. 16)

(2)  L'organizzazione di feste danzanti, concerti e di manifestazioni analoghe è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici.

massimeDelibera 29 maggio 2018, n. 505 - Determinazione delle strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private operanti nell'accoglienza, assistenza e consulenza che sono ai sensi delle leggi provinciali n. 13/1992 e n. 58/1988 “luoghi sensibili”
massimeCorte costituzionale - sentenza 9 novembre 2011, n. 300 - Giochi d'azzardo - disposizioni provinciali contenti distanze minime tra sale giochi e d.c. zone sensibili come scuole e strutture sanitarie - leggittimità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 428 del 30.09.2004 - Pubblici esercizi - sala giochi - sospensione licenza - art. 110 TULPS - giurisdizione A.G.O.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999 - Pubblico esercizio - sala giochi in prossimità di edificio scolastico - diniego autorizzazione
12)
L'art. 11, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P 22 novembre 2010, n. 13.
13)
La Corte costituzionale con sentenza n. 300 del 10 novembre 2011 ha dichiarato legittimi gli articoli 1 e 2 della L.P. 22 novembre 2010, n.13, che hanno inserito l'art. 5/bis e modificato l'art. 12 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13, e che hanno modificato l'art. 11 comma 1 ed inserito l'art. 11, comma 1/bis nella L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.
14)
L'art. 11, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 22 novembre 2010, n. 13.
15)
L'art. 11, comma 1/ter, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 17.
16)
L'art. 11, comma 1/quater, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.  Vedi anche l'art. 20, comma 5, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 1217) 

17)
L'art. 12 è stato abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

TITOLO III
Requisiti per il rilascio di licenze di esercizi

SEZIONE I
Generalità

Art. 13 (Conduzione dell'esercizio)    delibera sentenza

(1)  Il titolare della licenza conduce direttamente l'esercizio, garantendone l'ordinato e regolare funzionamento, ferma la facoltà di nominare un preposto.

(2)  La nomina di preposto, obbligatoria in caso di assenza stabile o per periodi prolungati del titolare della licenza e quando la presente legge lo prevede, deve essere sottoposta all'approvazione del sindaco, che accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per la conduzione di pubblici esercizi.

(3)  L'approvazione del sindaco solleva il titolare della licenza dalla responsabilità per l'ordinato e regolare funzionamento dell'esercizio e può, in caso di particolare urgenza, essere rilasciata con riserva, se contestualmente con la richiesta viene provata la necessaria qualificazione professionale.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 212 vom 06.06.2007 - Gaststätten - Betriebserlaubnis - keine uneingeschränkte Ermessensentscheidung - Feststellung der subjektiven und objektiven Voraussetzungen

Art. 14 (Subingresso)

(1)  In caso di trasferimento dei diritti sull'uso dell'esercizio pubblico per atto tra vivi, il subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trapasso, può essere autorizzato alla conduzione provvisoria, sino alla definizione della domanda della licenza di esercizio, se, contestualmente alla presentazione della stessa, dimostra il possesso dei richiesti requisiti soggettivi.

(2)  In caso di trasferimento dei diritti sull'uso dell'esercizio a causa di morte, gli eredi, il curatore dell'eredità o l'esecutore testamentario possono, sino alla definizione del trasferimento e sulla base della licenza esistente, continuare l'esercizio, nominando, ove non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) dell'articolo 16, entro termini ragionevoli un preposto. La continuazione dell'esercizio è comunicata al sindaco nel termine di trenta giorni.

Art. 15 (Titolare della licenza)

(1)  La licenza di esercizio può essere rilasciata a persone fisiche e giuridiche.

(2)  In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), devono essere posseduti dal legale rappresentante e dall’eventuale altra persona preposta all’esercizio. In caso di impresa individuale i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’esercizio. 18)

(3)  Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’esercizio. 19)

18)
L'art. 15, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
19)
L'art. 15, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 16 (Requisiti per il rilascio di licenze)    delibera sentenza

(1)  Ai fini del rilascio di licenze di esercizio vanno verificate:

  1. la capacità di agire e affidabilità del richiedente;
  2. la qualificazione professionale del richiedente;
  3. 20)
  4. la disponibilità e idoneità di locali e superfici.
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 212 vom 06.06.2007 - Gaststätten - Betriebserlaubnis - keine uneingeschränkte Ermessensentscheidung - Feststellung der subjektiven und objektiven Voraussetzungen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 19.03.1997 - Somministrazione di pasti e bevande ed esercizi ricettivi - standards in materia di igiene e sanità - diniego della licenza per manifesta insussistenza di requisito prescritto dalla norma
20)
La lettera c) è stata abrogata dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

SEZIONE II
Capacità di agire e affidabilità del richiedente

Art. 17 (Capacità di agire e affidabilità del richiedente)

(1)  La licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto possono essere rilasciate solo a coloro che hanno la capacità di agire ai sensi del codice civile e offrono la necessaria affidabilità.

(2)  In caso di interdizione del titolare della licenza, la conduzione dell'esercizio, con autorizzazione giudiziaria, può essere consentita al tutore. Se questi non ha i necessari requisiti soggettivi, deve nominare un preposto.

Art. 18 (Motivi cogenti di diniego)   

(1)  La licenza di esercizio e l’approvazione della nomina a preposto non possono essere rilasciate a chi si trova nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche. 21) 

(1/bis) 22) 

(2)  La licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto devono essere revocate, qualora uno dei motivi di diniego sopraggiunga o venga a risultare dopo il rilascio delle stesse.

21)
L'art. 18, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi dall'art. 11, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
22)
L'art. 18, comma 1/bis è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi abrogato dall'art. 11, comma 7, lettera a), della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 19 23)

23)
L'art. 19 è stato abrogato dall'art. 11, comma 7, lettera b), della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

SEZIONE III
Qualificazione professionale

Art. 20 (Qualificazione professionale)

(1)  I richiedenti la licenza d'esercizio e coloro che vengono nominati a preposto devono dimostrare la propria qualificazione professionale nel settore della somministrazione degli alimenti e delle bevande, onde garantire la necessaria capacità ed esperienza nell'autonomo svolgimento delle specifiche attività. La qualificazione professionale è dimostrata nelle forme e nei limiti previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

(2)  Sono fatte salve comunque le iscrizioni al registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi conseguite fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(3) Ai conduttori di spacci interni, di mense aziendali, di case per ferie e di aree di sosta per autocaravan non è richiesta la qualificazione professionale. 24) 25)

24)
L'art. 20 sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
25)
L'art. 20, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma  4, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.

Art. 2126) 

26)
L'art. 21 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 22 (Requisiti per l'abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi)  

(1)  Il richiedente l'abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi deve: 27)

  1. dimostrare la frequenza, con esito positivo, di uno specifico corso professionale previsto nel regolamento di esecuzione, vertente anzitutto sulle materie d'esame di cui alla lettera b), o
  2. superare un esame mediante il quale la commissione di cui all'articolo 23 accerta l'idoneità alla conduzione di pubblici esercizi, avente per oggetto la legislazione sulla somministrazione di pasti e bevande, con particolare riferimento alla legislazione annonaria e igienico-sanitaria, alle sanzioni amministrative e alla merceologia, oppure
  3. dimostrare di avere esercitato specifiche attività settoriali per almeno due anni, anche non continuativi, nel corso degli ultimi cinque anni. 28)29)
27)
L'art. 22, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
28)
L'art. 22 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
29)
La lettera c) dell'art. 22, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 23 (Commissione per l'abilitazione alla co.nduzione di pubblici esercizi)

(1)  La verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a) e c), nonché l'effettuazione degli esami di cui alla lettera b) sono esercitate da una commissione nominata, per la durata di cinque anni, dalla Giunta provinciale e avente sede presso la Camera di commercio. Essa si compone di:

  1. una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Turismo;
  2. una persona designata dall'associazione imprenditoriale di categoria più rappresentativa;
  3. una persona designata dalla Camera di commercio.

(2)  Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un impiegato della Camera di commercio. Ai componenti la commissione sono corrisposti i compensi previsti per la partecipazione alle commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.

(3)  In sede di esame nonché di verifica dei requisiti professionali, la commissione decide validamente con la presenza di tutti i membri e a maggioranza dei presenti.

(4)  Avverso le decisioni della commissione può essere proposto ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.30) 

30)
L'art. 23 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 2431) 

31)
L'art. 24 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

SEZIONE IV
Accertamento del fabbisogno di pubblici esercizi

Art. 25-26-27-2832) 

32)
Gli artt. 25, 26, 27 e 28 sono stati abrogati dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

SEZIONE V
Disponibilità e idoneità dei locali

Art. 29 (Disponibilità dei locali di esercizio)

(1)  Il richiedente la licenza di esercizio che non può dimostrare la disponibilità dei locali e delle superfici, in quanto ancora di proprietà o disponibilità altrui o ancora da costruire, deve fornire l'esatta indicazione della via e del numero civico o la specifica individuazione della zona nella quale intende ubicare il pubblico esercizio. La disponibilità, in funzione del previsto tipo di esercizio, dei locali e delle altre superfici, deve essere dimostrata all'atto del rilascio della licenza.

(2)  Qualora la disponibilità dei locali e delle altre superfici sia a tempo determinato, la licenza di esercizio è rilasciata a tempo determinato; eventuali proroghe sono annotate dal sindaco competente.

Art. 30 (Idoneità dei locali)

(1)  La licenza di esercizio può essere rilasciata solo se i locali dell'esercizio nonché i locali di soggiorno del personale risultano conformi alla normativa vigente in materia, nonché idonei al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.33) 

(2)  La licenza di esercizio non può essere rilasciata, se i locali non sono conformi alla normativa vigente in materia per tutelare clientela e personale da pericoli per la vita o la salute.33) 

(3)  Sull'osservanza delle prescrizioni previste dal comma precedente, vigila l'autorità competente al rilascio della licenza edilizia.

33)
I commi 1 e 2 dell'art. 30 sono stati così sostituiti dall'art. 37, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 31 (Concessioni edilizie)

(1)  La concessione edilizia per la costruzione o per l'ampliamento di pubblici esercizi è rilasciata garantendo l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 30 nonché la realizzazione delle infrastrutture prescritte dalla legge.34) 

34)
L'art. 31, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 37, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 32 (Inquinamento da rumore)     delibera sentenza

(1)  L'inquinamento acustico prodotto dai pubblici esercizi deve essere mantenuto entro i livelli prescritti dalla normativa vigente in materia.

(2)  Ove l'inquinamento acustico superi i livelli prescritti dalla normativa vigente in materia, può essere disposta l'anticipazione dell'orario di chiusura; in caso di reiterazione può essere revocata la licenza d'esercizio.35) 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006 - Öffentliche Sicherheit - Unterscheidung zwischen Gastgewerbe und öffentlichen Veranstaltungen - verwaltungspolizeiliche Befugnisse - Erteilung einer Tanzlizenz
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 475 vom 24.11.2003 - Gaststätten - Abweichung von den allgemeinen Öffnungszeiten - Versorgungsbedürfnisse der Bevölkerung - Lärmbelästigung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003 - Gaststätten - öffentliche Ruhe - Mitteilung des Verfahrens mit Androhung von Maßnahmen
35)
L'art. 32 è stato così sostituito dall'art. 37, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

TITOLO IV
Classificazione e denominazione di pubblici esercizi

Art. 33 (Classificazione degli esercizi ricettivi)

(1) Gli esercizi ricettivi sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un numero di stelle da una a cinque. Dalla classificazione sono esclusi i rifugi-albergo, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e, le aree di sosta per autocaravan e gli alberghi diffusi. Le case e gli appartamenti per vacanze sono invece classificati ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. Alle singole tipologie di esercizi ricettivi è assegnato il seguente numero di stelle: 36)

  1. garni, pensioni, alberghi, motel e villaggi-alberghi: da una a cinque stelle;
  2. campeggi: da una a cinque stelle;
  3. residence: da due a cinque stelle;
  4. villaggi turistici: da due a quattro stelle.  37)

(2) La classificazione avviene in base ai requisiti obbligatori per la relativa classe di inquadramento, da determinarsi con regolamento di esecuzione, tenendo conto della dotazione, dei requisiti strutturali, dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti. Con decreto del Presidente della Provincia vengono stabilite le modalità con cui devono essere resi pubblici i criteri di classificazione prescritti per ciascuna classificazione esistente. 38)

(3)  Ai fini della classificazione si può prescindere soltanto dalla presenza di un requisito obbligatorio, eccetto i requisiti prescritti tassativamente con regolamento di esecuzione.

(4)  Gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando sono in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale. Gli esercizi contrassegnati con tre o quattro stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva "superior" in presenza dei requisiti all'uopo fissati dal regolamento di esecuzione alla presente legge. Gli alberghi e le pensioni con almeno 35 posti letto possono assumere la denominazione di "hotel" quando sono classificati con almeno due stelle. Per gli alberghi e le pensioni classificati con tre stelle non vale limitazione alcuna in ordine ai posti letto. I garni e i residence classificati con almeno tre stelle possono assumere la denominazione di "garni-hotel" ovvero di "residence-hotel" o "appartement-hotel".

(5)  Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze è effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali.

(6)  I campeggi che hanno non più di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico, sono contrassegnati con una stella. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o per l'intero arco dell'anno.

(7)  La classificazione è attribuita dal sindaco, sulla base di un parere vincolante dell'assessore provinciale al turismo, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, in ordine al quale costituisce condizione necessaria e indispensabile. In caso di esercizi ricettivi a carattere alberghiero che richiedono la classificazione con attribuzione di tre stelle "superior", quattro stelle, quattro stelle "superior" o cinque stelle, il parere vincolante dell'assessore provinciale al turismo è preceduto da un sopralluogo eseguito da una commissione indipendente, composta da una persona in rappresentanza della ripartizione provinciale competente e da una in rappresentanza dell'associazione di categoria più rappresentativa degli albergatori. Eventualmente può essere nominata come componente della commissione anche una persona esperta nel settore del turismo.39) 

(8)  Con deliberazione della Giunta provinciale può essere disposta una classificazione nuova a livello provinciale.40) 

(9)  Qualora dopo l'esecuzione di un ampliamento qualitativo e/o quantitativo ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e del rispettivo regolamento di esecuzione, entro 12 mesi dalla fine dei lavori i requisiti strutturali accertati per la classificazione ai sensi di questo articolo e del regolamento di esecuzione non corrispondano ai requisiti strutturali previsti per la classe di inquadramento indicata nel progetto per l'ampliamento qualitativo e/o quantitativo approvato, l'esercizio non può essere classificato, con conseguente sospensione della licenza d'esercizio. Qualora dopo l'esecuzione di un ampliamento qualitativo e/o quantitativo ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e dopo l'emissione della rispettiva licenza d'esercizio i requisiti strutturali accertati per la classificazione ai sensi di questo articolo e del regolamento di esecuzione non corrispondano più ai requisiti strutturali previsti per la classe di inquadramento indicata nel progetto per l'ampliamento qualitativo e/o quantitativo approvato, la classificazione perde validità, con conseguente sospensione della licenza d'esercizio. La sospensione della licenza termina con l'accertamento dei requisiti previsti per la classe di inquadramento indicata nel progetto per l'ampliamento qualitativo e/o quantitativo approvato e dopo l'attribuzione della rispettiva classificazione.40) 

36)
L'alinea dell'art. 33, comma 1, è stata così modificata dall'art. 55, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
37)
L'art. 33, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10, e poi dall'art. 2, comma 5, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.
38)
L'art. 33, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, n.10.
39)
L'art. 33, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 37, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
40)
L'art. 33 è stato modificato dall'art. 28 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 17 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, dall'art. 35 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6; il comma 9 è stato successivamente aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 34 (Classificazione degli esercizi di somministrazione)

(1)  Gli esercizi di somministrazione, esclusi gli spacci interni e le mense aziendali, sono classificati in cinque categorie, in relazione a ubicazione, caratteristiche strutturali, dotazione e gamma di prestazioni.

(2)  La classificazione è attribuita dal sindaco contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, secondo i criteri fissati dal regolamento di esecuzione alla presente legge.

Art. 35 (Validità della classificazione)

(1)  La classificazione, attribuita a tempo indeterminato, può essere modificata in ogni tempo, su richiesta o d'ufficio. Per la denuncia degli elementi necessari per la classificazione vanno usati i moduli predisposti dall'assessorato provinciale al turismo.

Art. 36 (Denominazione)  

(1)  Ogni esercizio pubblico assume una denominazione dalla quale traspare anche la tipologia. La denominazione aggiuntiva di "gelateria" o simile può essere assunta qualora i gelati offerti siano di provenienza artigianale ai sensi dell'ordinamento sull'artigianato.41) 

(2)  La denominazione deve essere approvata dall'autorità competente, che garantisce che non vi siano riferimenti non pertinenti a località e paesaggi o ad altri esercizi siti nell'area circostante.

(3)  La denominazione è esposta sull'ingresso all'esercizio o su altra parte esterna dello stesso.

41)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 19, comma 13, della L.P. 11 aprile 1990, n. 8.

TITOLO V
Conduzione dell'esercizio

Art. 37 (Mantenimento della quiete)  

(1)  Il conduttore, del pubblico esercizio garantisce la quiete nello stesso, richiedendo, ove necessario, l'intervento degli organi di polizia; a coloro che disturbano la quiete nell'esercizio può essere negato l'accesso o la presenza.

Art. 38 (Prestazioni)

(1)  Durante l'orario di apertura gli esercizi pubblici forniscono le usuali prestazioni a chiunque ne domandi e ne corrisponda il prezzo.

(2)  È vietata la somministrazione di bevande alcooliche a minori di anni diciotto, a coloro che appaiono affetti da malattia di mente o si trovino in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, o si trovino in stato di manifesta ubriachezza. La somministrazione di bevande alcooliche è negata altresì a coloro che disturbano la quiete dell'esercizio. 42)

42)
L'art. 38, comma 2, è stato così modificato dall'art. 55, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 39 (Orario di apertura e chiusura)   

(1)  Gli orari di apertura degli esercizi pubblici, che potranno essere differenziati in ragione delle specifiche esigenze delle singole tipologie, sono disciplinati con regolamento d’esecuzione; gli esercenti hanno facoltà di scegliere l’orario di apertura entro i limiti ivi indicati. Il regolamento d’esecuzione può limitare gli orari di apertura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, anche in relazione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici.

(2)  Gli esercenti devono rispettare l’orario prescelto. Durante l’orario di chiusura i locali di esercizio restano chiusi. Dopo la chiusura non possono essere più somministrati cibi e bevande, salvo che a favore della clientela alloggiata negli esercizi ricettivi. 43)

43)
L'art. 39 è stato così sostituito dall'art. 11, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 40   44) delibera sentenza

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 475 vom 24.11.2003 - Gaststätten - Abweichung von den allgemeinen Öffnungszeiten - Versorgungsbedürfnisse der Bevölkerung - Lärmbelästigung
44)
L'art. 40 è stato abrogato dall'art. 11, comma 7, lettera c), della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 41 45)

45)
L'art. 41 è stato prima sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10, e poi abrogato dall'art. 11, comma 7, lettera d), della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 42 (Chiusura temporanea)

(1)  La chiusura temporanea di un esercizio pubblico va comunicata al sindaco territorialmente competente per iscritto, con l'indicazione della durata della stessa. Ove la chiusura temporanea superi la durata di 14 giorni va comunicata con anticipo di almeno sette giorni sulla decorrenza della stessa. In caso di chiusura temporanea, senza interruzioni di rilievo, superiore ad un anno, il sindaco dichiara la decadenza della licenza, ove la chiusura non sia dovuta a ristrutturazione dell'esercizio o ad altri gravi motivi; in tal caso non può superare il periodo di tre anni.

(2)  La chiusura temporanea può essere vietata o limitata dal sindaco, ove non sia garantito il sufficiente approvvigionamento della popolazione residente e fluttuante. All'uopo, all'inizio di ogni anno, vanno sentite le organizzazioni locali di categoria.

(3)  La chiusura temporanea dei campeggi e dei villaggi turistici aperti per la doppia stagione estivo-invernale o per l'intero arco dell'anno è consentita per un periodo di tre mesi all'anno, a scelta del conduttore, e deve essere indicata nelle guide specializzate, nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.

Art. 43 (Pubblicità dei prezzi)   delibera sentenza

(1)  I conduttori di esercizi di somministrazione di pasti o bevande, esclusi gli spacci interni e le mense aziendali, sono tenuti a esporre o a distribuire all'interno dei locali le liste dei pasti e delle bevande, con l'indicazione dei prezzi praticati.

(2)  I conduttori di esercizi ricettivi, escluse le case per ferie, sono tenuti ad esporre in modo ben visibile, all’entrata o nell’atrio, il listino dei prezzi giornalieri minimi e massimi, in quanto previsti, praticati per i singoli servizi. L’indicazione dei prezzi deve essere comprensiva di ogni diritto o tassa. Su richiesta dell’amministrazione provinciale competente devono essere trasmesse tutte le informazioni sui prezzi. 46)

(3) 47)

(4) 48) 

massimeDelibera 3 settembre 2012, n. 1299 - Esercizi alberghieri - Proroga del termine per la denuncia annuale dei prezzi
46)
L'art. 43, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
47)
L'art. 43, comma 3, è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
48)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 14 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13, ed poi abrogato dall'art. 9, comma 2, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

Art. 44 (Identificazione degli alloggiati)  

(1)  I conduttori di esercizi ricettivi non possono fornire alloggio a clienti sprovvisti di idoneo documento di identificazione.

(2)  Per quanto concerne le modalità di registrazione e notifica delle persone alloggiate si applicano le relative norme statali vigenti.49) 

49)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 11 maggio 1995, n. 12.

Art. 45 (Controlli sanitari sul personale)

(1)  Negli esercizi pubblici non possono essere tenuti in servizio addetti il cui stato di salute può essere pregiudizievole per quello della clientela.

(2) 50)

50)
L'art. 45, comma 2, è stato abrogato dall'art. 11, comma 7, lettera e), della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 46 (Vigilanza sugli esercizi pubblici)

(1)  Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'attività degli esercizi pubblici sono svolte dalla polizia statale e locale, nonché dalle amministrazioni comunali e provinciale tramite personale dipendente all'uopo incaricato, rispettivamente dal sindaco competente e dal Presidente della giunta provinciale. La funzione di vigilanza sugli aspetti relativi all'igiene spetta altresì all'autorità sanitaria locale.

(2)  Gli incaricati della funzione di vigilanza di cui al comma uno possono accedere ai locali e alle superfici degli esercizi pubblici per effettuarvi controlli e esami, prendere visione della documentazione prevista dalla presente legge e richiedere le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della stessa e del relativo regolamento di esecuzione, garantendo l'ordinaria discrezione.

(3)  Nell'ambito dei loro compiti, gli incaricati delle funzioni di vigilanza dipendenti dall'amministrazione provinciale possono inoltre effettuare appositi accertamenti presso i competenti uffici comunali. Dei controlli è redatto atto verbale da inviare in copia al sindaco competente e al Presidente della giunta provinciale.

Art. 47 (Sospensione dell'attività dell'esercizio)      delibera sentenza

(1)  I difetti dei locali e delle dotazioni, atti a pregiudicare la salute o la vita della clientela o degli addetti, riscontrati nel corso della funzione di vigilanza e controllo sono comunicati al sindaco. Lo stesso vale nel caso in cui siano messi a disposizione giochi leciti in contrasto con quanto stabilito dall'art. 11. 51)

(2)  Il sindaco può, con provvedimento motivato, disporre in ogni momento la rimozione dei difetti contestati oppure dei giochi leciti in contrasto con l'articolo 11, sospendendo, in casi particolarmente gravi, l'attività dell'esercizio fino all'avvenuta rimozione dei difetti ovvero di questi giochi. 52)

(2/bis)  L’utilizzo dei “totem” in violazione dell’articolo 6/bis, comma 3, della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, comporta la sospensione dell’attività dell’esercizio da parte dell’autorità competente per un periodo da 15 giorni a tre mesi. 53)

(3)  Ove un pubblico esercizio sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o sia stato luogo di tumulti o gravi disordini, o costituisca, comunque, un pericolo per l'ordine, la moralità o la sicurezza pubblica, il sindaco può sospendere la licenza di esercizio fino a un massimo di tre mesi, oppure anticipare, in casi meno gravi o di reiterato o indebito disturbo del vicinato a causa dell'attività dell'esercizio stesso, l'orario di chiusura. Qualora i fatti che hanno determinato la sospensione si ripetano, può revocare la licenza di esercizio.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009 - Sicurezza pubblica - esercizi pubblici - licenza rilasciata dal Sindaco - sospensione con decreto del questore per motivi di ordine pubblico
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 428 del 30.09.2004 - Pubblici esercizi - sala giochi - sospensione licenza - art. 110 TULPS - giurisdizione A.G.O.
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003 - Gaststätten - öffentliche Ruhe - Mitteilung des Verfahrens mit Androhung von Maßnahmen
51)
L'art. 47, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 17.
52)
L'art. 47, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 17.
53)
L'art. 47, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 48 (Cessazione dell'attività)

(1)  La cessazione dell'attività di un esercizio pubblico va comunicata al comune competente entro trenta giorni, per iscritto.

TITOLO VI
Disposizioni procedurali

Art. 49 (Presentazione delle domande)  

(1)  Le domande relative alle licenze di esercizio, alla classificazione, e alle altre autorizzazioni previste dalla presente legge vanno dirette al sindaco competente per territorio.

(2)  Le domande, oltre alle generalità del richiedente, contengono l'esatta indicazione dell'oggetto della richiesta, in caso di nuova apertura anche della denominazione proposta, e sono corredate della planimetria dei locali e delle altre superfici, nonché di ogni altra documentazione atta a dimostrare, in funzione dell'oggetto della richiesta, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 50 (Istruttoria delle domande)

(1)  Le domande sono istruite effettuando i rilevamenti, richiedendo i pareri, le prese d'atto e informazioni e, ove necessario, proponendo le limitazioni e condizioni che, in funzione dell'oggetto della domanda, risultano necessarie ai fini dell'applicazione della presente legge.

(2)  Ultimata l'istruttoria, il sindaco provvede.

(3)  Il provvedimento del sindaco, contenente un'adeguata motivazione del mancato accoglimento della domanda oppure la specificazione di ogni dettaglio inerente la licenza di esercizio, la classificazione, o le altre autorizzazioni oggetto della domanda, nonché delle eventuali condizioni e limitazioni e l'invito a corrispondere, ove dovute, le tasse previste dalla legge regionale 27 dicembre 1985, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, è notificato al richiedente entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 51 (Ricorsi)

(1)  Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 40 e al comma 3 dell'articolo 50 o contro singole disposizioni degli stessi, il richiedente o altre persone interessate possono presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni.

(2)  Qualora la Giunta provinciale non decida entro 90 giorni, il ricorso è da considerarsi accolto. Qualora l'ufficio provinciale dovesse richiedere ulteriori informazioni al Comune o al ricorrente, i termini per la decisione si protraggono di ulteriori 60 giorni.

(3)  Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del Tribunale amministrativo regionale.54) 

54)
L'art. 51 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13.

Art. 52 (Rilascio della licenza)

(1)  La licenza di esercizio, la classificazione, e le altre autorizzazioni previste dalla presente legge sono rilasciate a seguito del provvedimento del sindaco di cui all'articolo 50 o della Giunta provinciale di cui all'articolo 51, previo accertamento dell'avvenuta corresponsione delle tasse previste alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, ove dovuta.

(2)  La licenza di esercizio, recante le generalità del titolare, la denominazione, l'ubicazione, la tipologia e le relative autorizzazioni, la classificazione, il limite massimo di capacità ricettiva, il periodo di apertura e le eventuali limitazioni e condizioni, deve essere esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio; negli esercizi a carattere alberghiero deve essere esposta inoltre, all'esterno, la tipologia e la classificazione, con apposito segno distintivo.

Art. 53 55)

55)
L'art. 53 è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

TITOLO VI-bis
Maestro/maestra professionale nel settore alberghiero 56)

Art. 53/bis (Formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero)       delibera sentenza

(1)  “Maestro/Maestra professionale nel settore alberghiero” è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:

  1. professioni del settore alberghiero per le quali è previsto l’esame di maestro;
  2. finalità dell’esame;
  3. ammissione all’esame;
  4. struttura e programmi dell’esame;
  5. commissioni d’esame;
  6. svolgimento dell’esame;
  7. valutazione e denominazione della qualificazione;
  8. riconoscimento di crediti formativi;
  9. corsi di preparazione.

(2)  Al fine di promuovere la formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero, la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.

(3)  L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera i) del comma 1 in materia di gestione aziendale. 57)

massimeDelibera 17 maggio 2022, n. 339 - Criteri per l’equiparazione di diplomi di maestro artigiano, di maestro professionale nel settore alberghiero e di diplomi di tecnico/tecnica del commercio conseguiti in un’altra provincia, regione o all’estero
massimeDelibera 7 dicembre 2021, n. 1056 - Elenco delle professioni artigiane e nel settore alberghiero per le quali è previsto l’esame di maestro
massimeDecreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 35 - Regolamento per la formazione di maestro artigiano, maestro professionale nel settore alberghiero e di tecnico del commercio
massimeDelibera 28 agosto 2018, n. 833 - Introduzione della qualificazione professionale “maestro professionale” nel repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e referenziazione al 6° livello del Quadro nazionale delle qualificazioni
57)
L'art. 53/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 34, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 34, comma 5, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 53/bis.1 (Equiparazione di diplomi di maestro professionale nel settore alberghiero)

(1)  Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente per la formazione di maestro/maestra professionale può disporre l’equiparazione di diplomi di maestro professionale nel settore alberghiero conseguiti in un’altra provincia, regione o all’estero a quelli rilasciati in base alla normativa provinciale vigente. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’equiparazione. 58)

58)
L‘art. 53/bis.1 è stato inserito dall‘art. 20, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 53/ter  59) 

59)
L'art. 53/ter è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera b), della L. P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 34, comma 5, della L.P. 24. settembre 2019, n. 8.

Art. 53/quater  60) 

60)
L'art. 53/quater è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera b), della L. P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 34, comma 5, della L.P. 24. settembre 2019, n. 8.

Art. 53/quinquies   61) 

61)
L'art. 53/quinquies è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera b), della L. P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 34, comma 5, della L.P. 24. settembre 2019, n. 8.

Art. 53/sexies  62) 

62)
L'art. 53/sexies è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera b), della L. P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 34, comma 5, della L.P. 24. settembre 2019, n. 8.

Art. 53/septies  63) 

63)
L'art. 53/septies è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera b), della L. P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 34, comma 5, della L.P. 24. settembre 2019, n. 8.

Art. 53/octies  64) 

64)
L'art. 53/octies è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera b), della L. P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 34, comma 5, della L.P. 24. settembre 2019, n. 8.

Art. 53/novies  65) 

65)
L'art. 53/novies è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera b), della L. P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 34, comma 5, della L.P. 24. settembre 2019, n. 8.

Art. 53/novies.1 (Associazione dei maestri professionali)

(1)  Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è insediata l’associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L’appartenenza alla stessa è facoltativa.

(2)  I compiti dell’associazione dei maestri professionali sono:

  1. promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;
  2. promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati;
  3. rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;
  4. gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all’associazione dei maestri professionali;
  5. informare gli iscritti all’associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attività e agli argomenti inerenti l’attività professionale;
  6. gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore economico la cui iscrizione avviene su richiesta.

(3)  Sono presupposti per l’iscrizione:

  1. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea, essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;  66)
  2. il possesso dei diritti civili;
  3. il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;
  4. avere la sede legale dell’impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;
  5. non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni sull’affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio.

(4)  L’associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice disciplinare, in ordine all’adesione di nuovi membri e all’esclusione di membri. 67)

66)
La lettera a) dell'art. 53/novies.1. comma 3, è stata così sostituita dall'art. 25, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
67)
L'art. 53/novies.1 è stato inserito dall'art. 34, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
56)
Il Titolo VI-bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente così modificato dall'art. 34, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

TITOLO VI-ter
Regolamento dell'attività nel settore del benessere68)

Art. 53/decies (Trainer del benessere)

(1)  Può svolgere l'attività del/della trainer del benessere chi è maggiorenne ed è in possesso del diploma di un corso di formazione professionale con formazione teorica e pratica ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.

(2)  Al trainer/Alla trainer del benessere è consentito anche eseguire, in strutture pubbliche o prevalentemente pubbliche e in pubblici esercizi ricettivi, massaggi non terapeutici del corpo umano, purchè esso/essa sia in possesso di una qualifica specifica di trainer del benessere, conseguibile attraverso un percorso formativo e un'esperienza professionale definiti nel dettaglio con deliberazione della Giunta provinciale. Tale percorso formativo deve corrispondere almeno alla rispettiva parte del programma di insegnamento per la formazione degli estetisti e delle estetiste.69) 

(3)  Ulteriori disposizioni per quanto riguarda il riconoscimento verranno stabilite con regolamento di esecuzione.69) 

69)
L'art. 53/decies è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9; il comma è stato successivamente sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
68)
Il Titolo VI-ter è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

TITOLO VII
Sanzioni

Art. 54 (Sanzioni)     

(1)  In caso di apertura o conduzione, senza la prescritta licenza, di uno degli esercizi disciplinati dalla presente legge, è disposta l'immediata chiusura dell'esercizio e applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 915 a un massimo di Euro 2.739.70) 

(2)  È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 195 a un massimo di Euro 915, chiunque:70) 

  1. non provvede o provvede solo in parte o in ritardo all'obbligo della comunicazione della clientela alloggiata;
  2. pratica prezzi superiori a quelli indicati nel listino o sui cartellini, fermo restando, in questa ipotesi, l'obbligo del rimborso dell'importo introitato in eccedenza;
  3. non rispetta l'orario di chiusura e di apertura.

(3)  È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 144 ad un massimo di Euro 552, chiunque:70) 

  1. attiva l'esercizio al di fuori del periodo di apertura fissato nella licenza;
  2. non si conforma all'obbligo della pubblicità dei prezzi;
  3. viola il divieto di cui all'articolo 38 sulla somministrazione di bevande alcooliche;
  4. trasferisce o amplia l'esercizio senza averne l'autorizzazione;
  5. nomina un preposto senza averne l'autorizzazione;
  6. 71)
  7. rifiuta le usuali prestazioni dell'esercizio senza giustificato motivo;
  8. 71)
  9. non espone la denominazione dell’esercizio ovvero il simbolo distintivo della classificazione o ne espone uno diverso o pubblicizza l’esercizio con una classificazione non corretta;72)
  10. non espone la licenza di esercizio; 
  11. non rimuove i difetti dei locali o delle dotazioni oppure i giochi leciti in contrasto con l'articolo 11, riscontrati ai sensi dell'articolo 47, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 47. 73)

(4)  È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 103 chiunque:70) 

  1. non comunica la cessione o la continuazione dell'esercizio;
  2. non comunica per tempo la chiusura temporanea;
  3. non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente gli accertamenti disposti allo stesso fine.

(5) 70) 

(5/bis)  Chiunque non rispetti il numero minimo di collaboratori richiesto per la rispettiva categoria di classificazione dell’esercizio ricettivo, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

  1. alla prima violazione viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro a 10.000,00 euro; viene concesso un periodo di un anno entro il quale deve essere raggiunto il numero di collaboratori richiesto nell’arco del periodo prescritto sulla base dei criteri di classificazione in vigore; la classificazione viene nel frattempo mantenuta;
  2. alla seconda violazione viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro a 10.000,00 euro per ogni collaboratore mancante; la classificazione viene mantenuta;
  3. alla terza violazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera b) viene raddoppiata e la classificazione revocata;
  4. l’assessore provinciale al turismo può disporre un procedimento in base al quale il titolare della licenza è obbligato a presentare annualmente all’ufficio provinciale competente la documentazione attestante il numero di collaboratori; salvo quanto disposto dall’articolo 56, comma 1, l’assessore provinciale al turismo può incaricare degli addetti ai controlli di cui al presente articolo.74)

(6)  Le sanzioni amministrative e pecuniarie previste ai commi precedenti sono da ritenersi aggiuntive a quelle di natura penale stabilite dallo Stato ove le violazioni costituiscano reato.

70)
L'art. 54, comma 5, è stato abrogato dall'art. 11, comma 7, lettera g), della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
71)
Le lettere f) e h), dell'art. 54, comma 3, sono state abrogate dall'art. 11, comma 7, lettera f), della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
72)
La lettera i) dell'art. 54, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 55, comma 5, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
73)
La lettera k) dell'art. 54, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 17.
74)
L'art. 54, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 4, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.

Art. 55 (Sanzioni accessorie)      delibera sentenza

(1)  In caso di accertamento delle infrazioni di cui al comma tre, lettere a) e d), dell'articolo 54, è applicata, come sanzione accessoria, la chiusura dell'esercizio; se si tratta di esercizio ricettivo va tenuto conto degli obblighi del conduttore verso la clientela alloggiata.

(2) 75)

(3)  Quando sono accertate le infrazioni di cui all’articolo 54, comma 2, lettera c), e al comma 3, lettere b), c), d), e), g), i) e j), in caso di recidiva entro un quinquennio, oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione della licenza fino al massimo di due mesi. 76)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003 - Gaststätten - öffentliche Ruhe - Mitteilung des Verfahrens mit Androhung von Maßnahmen
75)
L'art. 55, comma 2, è stato abrogato dalla lettera d), dell'art. 13, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
76)
L'art. 55, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 6, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 56 (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)  

(1)  L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è compito degli organi addetti alla funzione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 46.

(2)  Le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie previste agli articoli 54 e 55 della presente legge sono irrogate dal sindaco competente per territorio. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano all'amministrazione comunale. Si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

TITOLO VIII
Disposizioni finali

Art. 57 77) 

77)
Omissis.

Art. 58 (Disposizioni transitorie)  

(1)  Con l'entrata in vigore della presente legge, ai sindaci competenti per territorio saranno trasmessi i fascicoli in trattazione e elenchi descrittivi dei registri perché provvedano agli adempimenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. La consegna viene fatta constare da appositi verbali.

(2)  In attesa dell'entrata in vigore delle direttive comunali di adeguamento di cui all'articolo 27, il fabbisogno di pubblici esercizi di cui all'articolo 25 è determinato su conforme parere delle commissioni comunali.

(3)  Coloro che all'entrata in vigore della presente legge conducono un esercizio ricettivo per la cui conduzione è richiesta la qualificazione professionale di cui all'articolo 21, sono iscritti nella corrispondente sezione del registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi ai sensi dell'articolo predetto.

(4)  Coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti nel registro degli esercenti l'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sono iscritti d'ufficio nella corrispondente sezione del registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi ai sensi dell'articolo 21.

(5)  Coloro che all'entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività ai sensi dell'articolo 7, comma tre, possono ottenere la corrispondente licenza di esercizio anche in difetto del requisito di cui all'articolo 20.

(6)  L'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi di cui all'articolo 21 è subordinata al pagamento alla Camera di commercio di un diritto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

(7)  Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 53/bis è emanato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente comma. 78)

78)
L'art. 58, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 34, comma 4, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 59 (Norme che cessano di avere applicazione nella Provincia di Bolzano)

(1)  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale, in particolare:

  1. gli articoli 86, 87, 93, 99, 100, 102, 103 e 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 8 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
  2. la legge 14 ottobre 1974, n. 524;
  3. la legge 11 giugno 1971, n. 426, per la parte non riguardante le disposizioni di carattere giurisdizionale e quelle concernenti l'attività di commercio e successive modifiche e integrazioni;
  4. la legge 1 giugno 1971, n. 425;
  5. la legge 21 marzo 1958, n. 326;
  6. la legge regionale 5 maggio 1958, n. 10;
  7. la legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15;
  8. la legge provinciale 3 agosto 1983, n. 27.

(2)  La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 1989. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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