(1) I conduttori di esercizi di somministrazione di pasti o bevande, esclusi gli spacci interni e le mense aziendali, sono tenuti a esporre o a distribuire all'interno dei locali le liste dei pasti e delle bevande, con l'indicazione dei prezzi praticati.
(2) I conduttori di esercizi ricettivi, escluse le case per ferie, sono tenuti ad esporre in modo ben visibile, all’entrata o nell’atrio, il listino dei prezzi giornalieri minimi e massimi, in quanto previsti, praticati per i singoli servizi. L’indicazione dei prezzi deve essere comprensiva di ogni diritto o tassa. Su richiesta dell’amministrazione provinciale competente devono essere trasmesse tutte le informazioni sui prezzi. 46)
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