(1) Sui finanziamenti per le attività di educazione permanente erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni fino alla misura dell’80 per cento dell’ammontare dei singoli finanziamenti.
(2) Allo scopo di garantire la continuità delle attività di educazione permanente possono essere concesse, su richiesta degli enti interessati, anticipazioni fino all’80 per cento dei finanziamenti ordinari complessivi concessi ai sensi degli articoli 9 e 10 nel corso dell’esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione. 32)