(1) La Giunta provinciale può assumere spese e concedere finanziamenti per l'acquisto, la costruzione, il riattamento, l'ampliamento e la manutenzione di strutture, nonché per l'acquisto di arredamento e di attrezzature utili allo svolgimento delle attività di educazione permanente.
(2) La Giunta provinciale può condizionare l'assegnazione di finanziamenti ad enti privati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di immobili adibiti ad attività di educazione permanente, alla stipulazione con l'ente beneficiario di una convenzione che regoli la destinazione e l'uso degli immobili medesimi. La durata della convenzione non può essere inferiore a dieci e superiore a 30 anni con decorrenza dalla data, concordata fra le parti, di effettivo utilizzo dell'immobile per gli scopi indicati nella convenzione medesima. La convenzione va annotata nel libro fondiario, a richiesta del Presidente della giunta provinciale.
(3) L'alienazione di immobili acquistati, costruiti, riattati o ampliati con finanziamenti erogati ai sensi del comma 2 deve essere previamente autorizzata dalla Giunta provinciale. È in facoltà della Giunta provinciale subordinare l'autorizzazione alla restituzione dei finanziamenti erogati in proporzione alla durata dell'effettiva destinazione d'uso maturata.
(4) In caso di alienazione dell'immobile senza la preventiva autorizzazione, l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Provincia l'integrale finanziamento percepito, maggiorato degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.22)