(1) Gli uffici provinciali competenti per l’educazione permanente possono, anche in aggiunta alle attività svolte dalle loro strutture, adottare misure, effettuare manifestazioni, attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio settore e sostenere le relative spese, in osservanza delle disposizioni in materia di appalti. Il finanziamento di tali attività può includere anche la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti nonché delle spese per le relative cerimonie. 29) 30)