(1) La Provincia assegna annualmente ai comuni, nei quali esistono comitati per l'educazione permanente, fondi per la realizzazione dei loro programmi. Il finanziamento provinciale presuppone un finanziamento da parte del Comune.
(2) Il finanziamento ai sensi del comma 1 avviene in base ad una quota per abitante del bacino di utenza del comitato per l'educazione permanente. La quota viene determinata annualmente dalla Giunta provinciale e può essere differenziata per località. In ogni caso il finanziamento della Provincia non può superare quello del Comune. 24)
(3) I competenti uffici provinciali coordinano il sistema dei comitati per l’educazione permanente. A tal fine i comitati per l’educazione permanente trasmettono agli uffici provinciali annualmente una documentazione che comprende una relazione riguardante le attività dell’anno passato e una previsione per l’anno a venire. Qualora i comitati per l’educazione permanente presentino una analoga documentazione anche all’amministrazione comunale, inoltrano agli uffici provinciali solo una relativa copia. 25)
(4) Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Provincia può concedere ulteriori finanziamenti ai sensi degli articoli 9 e 11.a favore dei comitati di educazione permanente e di organizzazioni che li supportano. 26)
(5) Per lo sviluppo e il supporto dei comitati per l’educazione permanente la Provincia può adottare e finanziare apposite iniziative. 27) 28)