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a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 411)
Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.

Art. 13 (Finanziamento dei comitati per l'educazione permanente)  

(1)  La Provincia assegna annualmente ai comuni, nei quali esistono comitati per l'educazione permanente, fondi per la realizzazione dei loro programmi. Il finanziamento provinciale presuppone un finanziamento da parte del Comune.

(2)  Il finanziamento ai sensi del comma 1 avviene in base ad una quota per abitante del bacino di utenza del comitato per l'educazione permanente. La quota viene determinata annualmente dalla Giunta provinciale e può essere differenziata per località. In ogni caso il finanziamento della Provincia non può superare quello del Comune. 24)

(3) I competenti uffici provinciali coordinano il sistema dei comitati per l’educazione permanente. A tal fine i comitati per l’educazione permanente trasmettono agli uffici provinciali annualmente una documentazione che comprende una relazione riguardante le attività dell’anno passato e una previsione per l’anno a venire. Qualora i comitati per l’educazione permanente presentino una analoga documentazione anche all’amministrazione comunale, inoltrano agli uffici provinciali solo una relativa copia. 25)

(4) Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Provincia può concedere ulteriori finanziamenti ai sensi degli articoli 9 e 11.a favore dei comitati di educazione permanente e di organizzazioni che li supportano. 26)

(5) Per lo sviluppo e il supporto dei comitati per l’educazione permanente la Provincia può adottare e finanziare apposite iniziative. 27)  28)

24)
L'art. 13, comma 2, è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
25)
L'art. 13, comma 3, è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera a), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente riformulato dall'art. 14, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
26)
L'art. 13, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
27)
L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9. 
28)
L'art. 13, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente dall'art. 14, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
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