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a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 411)
Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche

1)
Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Diritto all'educazione permanente)

(1)  Ogni cittadino ha il diritto che gli vengano fornite opportunità di educazione permanente quali consolidamento e ampliamento delle sue cognizioni e capacità sul piano personale, civile, professionale e sociale, nell'ambito delle strutture disponibili.  L’educazione permanente si fonda sui principi e sulle linee guida del “lifelong learning” dell’UNESCO, dell’OCSE e dell’Unione europea. 2)

2)
L'art. 1, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 2 (Principi)

(1)  La presente legge disciplina la struttura, l'organizzazione, la promozione e il finanziamento dell'educazione permanente, nonché delle biblioteche di interesse pubblico in provincia di Bolzano.

(2)  L'educazione permanente, sia generale che formativo-professionale, viene disciplinata secondo criteri omogenei nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle agenzie educative, nonché nel rispetto della volontarietà della partecipazione.

(3)  Le biblioteche sono strutture di pubblica utilità che mettono a disposizione materiale bibliografico e informativo allo scopo di favorire la formazione di base e l'educazione permanente delle persone, nonché la libera formazione del pensiero.

(4)  Le biblioteche scelgono liberamente le dotazioni librarie e altro materiale di informazione.

Art. 3 (Definizione e compiti)  

(1)  L'educazione permanente rappresenta un settore autonomo nell'ambito del sistema globale di educazione.

(2) Per educazione permanente si intendono, con riferimento all’apprendimento lungo il corso della vita, tutte le tipologie di formazione organizzata, con esclusione dei corsi regolari di istruzione scolastica ed universitaria. 3)

(3)  Per attività di educazione permanente si intendono altresì tutti i progetti e le iniziative, nonché gli studi e le pubblicazioni tesi a perseguire le finalità della legge.

(4)  Alla realizzazione di quanto previsto ai precedenti commi, nel rispetto del principio di sussidiarietà, provvedono l'Amministrazione provinciale e quelle comunali, nonché agenzie educative pubbliche e private.

(5)  La Provincia cura la definizione del quadro normativo individuando i principi generali e indica i presupposti didattico-organizzativi per lo svolgimento dell'attività di educazione permanente. In tale contesto ne individua gli ambiti di intervento e le priorità.

(6)  Periodicamente la Provincia e i comuni per il loro territorio compiono delle verifiche sulla domanda e sulla realizzazione delle iniziative di educazione permanente.

(7)  La Provincia favorisce la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'educazione permanente sia attraverso iniziative dirette sia attraverso finanziamenti specifici.4) 

3)
L'art. 3, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
4)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 4   5)

5)
L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera a), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 5 (Agevolazioni e finanziamenti)             delibera sentenza

(1)  La Provincia sostiene spese e assegna finanziamenti nelle materie di cui all'articolo 8, punto 4, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in favore delle attività di educazione permanente e delle biblioteche, con appositi fondi. Allo stesso scopo può assegnare finanziamenti ai Comuni.

(2)  Gli enti beneficiari del finanziamento concesso dalla Provincia devono concorrere alle spese relative anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale.6) 

massimeDelibera 26 settembre 2023, n. 820 - Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino
massimeDelibera 24 gennaio 2023, n. 59 - Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per il gruppo linguistico italiano
massimeDelibera 30 dicembre 2022, n. 1029 - Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino
massimeDelibera 7 dicembre 2021, n. 1061 - Deroghe per gli anni 2022 e 2023 ai criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino
massimeDelibera 7 dicembre 2021, n. 1049 - Criteri per l’attribuzione di vantaggi economici per la promozione servizio giovani, educazione permanente e conoscenza del tedesco seconda lingua e lingue straniere e del sistema di biblioteche pubbliche del gruppo linguistico italiano (vedi anche delibera n. 59 del 24.01.2023) (modificata con delibera n. 721 del 29.08.2023)
massimeDelibera 19 maggio 2020, n. 348 - Covid-19 - Cultura italiana - anticipo termini per la presentazione di vantaggi economici al 31 luglio 2020
massimeDelibera 25 settembre 2018, n. 961 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino (modificata con delibera n. 81 del 02.02.2021 und Beschluss Nr. 1029 vom 30.12.2022) (vedi anche delibera n. 1061 del 07.12.2021, delibera n. 1029 vom 30.12.2022 e delibera n. 820 del 26.09.2023)
massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1415 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell'educazione permanente e delle biblioteche del gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 1261 del 04.12.2018, delibera n. 95 del 11.02.2020 e delibera n. 73 del 02.02.2021)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 06.06.2008 - Finanziamento di attività culturali - L.P. n. 41/1983 - ammissione ai contributi - presupposti
6)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

TITOLO II
L'educazione permanente

CAPO I
Organizzazione dell'educazione permanente

Art. 6 (Agenzie educative)    delibera sentenza

(1) Il sistema dell'educazione permanente si fonda sulle attività svolte dalle agenzie educative, e principalmente sulle attività svolte dalle agenzie di educazione permanente.

(2)  Sono agenzie di educazione permanente gli enti che:

  1. svolgono funzioni di programmazione e attuazione di attività di educazione permanente per almeno 1800 ore all'anno o, qualora trattasi di centri residenziali di educazione permanente, svolgono le medesime attività per almeno 1600 giorni di frequenza all'anno. Il numero dei giorni di frequenza è dato dal numero di giorni di lezione moltiplicato per il numero dei partecipanti;
  2. svolgono prevalentemente attività di educazione permanente;
  3. garantiscono attività aperte a tutti e rendono pubblici i loro programmi;
  4. hanno la loro sede o svolgono le loro attività in provincia di Bolzano;
  5. rendono accessibili alla Giunta provinciale i dati riguardanti l'attività, il finanziamento, i partecipanti e il personale docente e amministrativo;
  6. operano in modo continuativo sulla base di regolari programmi;
  7. garantiscono al personale e ai partecipanti possibilità di compartecipazione nella programmazione e nell’attuazione delle attività educative, al fine di adeguare le attività stesse alle effettive necessità;
  8. si sono già dimostratI efficienti oppure, in caso di nuova istituzione, danno garanzie di affidabilità;
  9. non hanno fini di lucro.

(3)  Anche le cooperative operanti nel settore dell’educazione permanente e iscritte nell’apposito registro provinciale possono accedere ai vantaggi economici previsti per le agenzie di cui al comma 2.

(4)  Sono considerate centri residenziali di educazione permanente quelle strutture solitamente destinate a ospitare attività di educazione permanente, che propongono un proprio programma di attività e offrono possibilità di vitto e alloggio ai partecipanti.

(5)  Sono considerati agenzie educative gli enti che svolgono attività di educazione permanente con i requisiti indicati alle lettere c), d), e), h) e i) del comma 2.

(6)  Sono considerati inoltre agenzie di educazione permanente gli enti ladini che programmano e svolgono annualmente almeno due terzi delle ore di attività o dei giorni di frequenza di cui al comma 2, lettera a), purché presentino i requisiti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2.

(7)  Le condizioni per la riduzione del numero delle ore di attività formativa e dei giorni di frequenza prescritti per il riconoscimento della qualifica di agenzia di educazione permanente sono fissate in appositi criteri, da emanarsi ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Inoltre, ai fini della succitata riduzione, devono essere garantiti precisi standard di qualità e ricorrere i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2. Con i predetti criteri sono stabiliti anche i parametri per il calcolo delle ore di attività formativa. 7)  8)

massimeDelibera N. 625 del 09.03.2009 - Finanziamento dell'educazione permanente, delle misure per la promozione della conoscenza delle lingue e dei provvedimenti in materia di bilinguismo sulla base di criteri qualitativi negli anni 2009-2010
7)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
8)
L'art. 6, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 7 (Comitati per l'educazione permanente)  

(1)  I comuni favoriscono la costituzione di comitati per l'educazione permanente tra i rappresentanti delle agenzie educative e delle associazioni locali nonché persone singole che non siano rappresentanti di associazioni. Possono anche essere costituiti comitati per l'educazione permanente a livello intercomunale. Ugualmente possono essere costituiti più comitati per l'educazione permanente in un solo comune.

(2)  Il comitato per l'educazione permanente è composto da non meno di cinque membri. Dev'essere garantita la rappresentanza del Consiglio comunale, del mondo scolastico locale e delle biblioteche.

(3)  I compiti del comitato per l'educazione sono:

  1. accertare le esigenze di educazione permanente nel territorio di competenza;
  2. coordinare le iniziative formative nel proprio territorio;
  3. soddisfare le esigenze di educazione permanente in collaborazione con le istituzioni competenti.

(4)  I compiti indicati al comma 3 possono essere estesi anche all'ambito delle iniziative culturali.

(5)  L'articolo 8 della legge provinciale 8 agosto 1989, n. 6, si applica anche ai comitati per l'educazione permanente.

(6)  I comitati per l'educazione permanente sono istituzioni di natura privata. Sono organizzazioni liberamente costituite senza scopo di lucro.9) 

9)
L'art. 7 è stato modificato dall'art. 5 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, e dall'art. 21 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 810) 

10)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 9 (Finanziamento delle attività di educazione permanente)            delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale può assumere spese e concedere finanziamenti per far fronte agli oneri di gestione delle attività di educazione permanente.11) 

(2)  I finanziamenti assumono le forme previste nell’articolo 2, commi 2, 3, 4, 8 e 9, nonché nell’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9. 12)

(3)  Possono essere concessi contributi e sussidi anche a singole persone per la propria formazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9. 13)

(3/bis)  I comuni possono cofinanziare iniziative di educazione permanente concedendo alle organizzazioni contributi per le loro attività, a condizione che il comune rientri nel bacino di utenza dell'organizzazione stessa. 14)

massimeDelibera 26 settembre 2023, n. 820 - Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino
massimeDelibera 30 dicembre 2022, n. 1029 - Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino
massimeDelibera 7 dicembre 2021, n. 1061 - Deroghe per gli anni 2022 e 2023 ai criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino
massimeDelibera 25 settembre 2018, n. 961 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino (modificata con delibera n. 81 del 02.02.2021 und Beschluss Nr. 1029 vom 30.12.2022) (vedi anche delibera n. 1061 del 07.12.2021, delibera n. 1029 vom 30.12.2022 e delibera n. 820 del 26.09.2023)
massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1415 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell'educazione permanente e delle biblioteche del gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 1261 del 04.12.2018, delibera n. 95 del 11.02.2020 e delibera n. 73 del 02.02.2021)
massimeDelibera 9 settembre 2013, n. 1322 - Modifica dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni economiche nel settore delle biblioteche per il gruppo linguistico tedesco e ladino, ai sensi della L.P. dd. 07/11/1983, n. 41 e successive modifiche: "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche"
massimeDelibera N. 3553 del 26.09.2005 - Finanziamento dei comitati per l'educazione permanenteDeterminazione della quota per abitante per l'anno 2006 ai sensi della legge provinciale n. 41/1983 e successive modifiche ed integrazioni
massimeDelibera N. 574 del 24.02.2003 - Finanziamento dell’educazione permanente, delle misure per la promozione della conoscenza delle lingue e dei provvedimenti in materia di bilinguismo sulla base di criteri qualitativi nell'anno 2003
11)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.
12)
L'art. 9, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
13)
L'art. 9, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
14)
L’art. 9, comma 3/bis, è stato aggiunto dall’art. 5, comma 1, della L.P. 19 agosto 2021, n. 9.

CAPO II
Finanziamento dell'educazione permanente

Art. 10 (Finanziamento del personale)

(1)  Alle agenzie di educazione permanente la Giunta provinciale concede, su domanda, finanziamenti per far fronte agli oneri riferiti al seguente personale:

  1. un addetto amministrativo al raggiungimento di 1800 ore annue di attività ovvero di 1600 giornate annue di frequenza;
  2. un collaboratore pedagogico al raggiungimento di 2400 ore annue di attività ovvero di 2000 giornate annue di frequenza;
  3. un ulteriore collaboratore pedagogico o un addetto amministrativo al raggiungimento di 4000 ore annue di attività ovvero di 3500 giornate annue di frequenza.

(2) Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto un importo pari al trattamento economico di un dipendente provinciale di analoga qualifica. 15)

(3)  16)

(4)  17)

(5)  18)  19)

(6)  Il finanziamento del personale delle agenzie di educazione permanente ladine avviene al raggiungimento di almeno due terzi delle ore di attività di educazione permanente o giorni di frequenza all'anno previste per il corrispondente funzionario di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.20) 

(7)  I parametri per il calcolo delle ore di attività formativa sono fissati dalla Giunta provinciale. 21)

15)
L'art. 10, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
16)
L'art. 10, comma 3, è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera a), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
17)
L'art. 10, comma 4, è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera a), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
18)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.
19)
L'art. 10, comma 5, è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera a), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
20)
L'art. 10,  comma 6,  è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.
21)
L'art. 10, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 6, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 11 (Investimenti)     delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale può assumere spese e concedere finanziamenti per l'acquisto, la costruzione, il riattamento, l'ampliamento e la manutenzione di strutture, nonché per l'acquisto di arredamento e di attrezzature utili allo svolgimento delle attività di educazione permanente.

(2)  La Giunta provinciale può condizionare l'assegnazione di finanziamenti ad enti privati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di immobili adibiti ad attività di educazione permanente, alla stipulazione con l'ente beneficiario di una convenzione che regoli la destinazione e l'uso degli immobili medesimi. La durata della convenzione non può essere inferiore a dieci e superiore a 30 anni con decorrenza dalla data, concordata fra le parti, di effettivo utilizzo dell'immobile per gli scopi indicati nella convenzione medesima. La convenzione va annotata nel libro fondiario, a richiesta del Presidente della giunta provinciale.

(3)  L'alienazione di immobili acquistati, costruiti, riattati o ampliati con finanziamenti erogati ai sensi del comma 2 deve essere previamente autorizzata dalla Giunta provinciale. È in facoltà della Giunta provinciale subordinare l'autorizzazione alla restituzione dei finanziamenti erogati in proporzione alla durata dell'effettiva destinazione d'uso maturata.

(4)  In caso di alienazione dell'immobile senza la preventiva autorizzazione, l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Provincia l'integrale finanziamento percepito, maggiorato degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.22) 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 469 vom 21.12.2006 - Investitionsbeiträge für Weiterbildungsmaßnahmen - Erwerb einer Liegenschaft seitens eines Vereins - Veräußerung der Liegenschaft - Rückzahlung des Beitrages
22)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 12    23)  delibera sentenza

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 06.06.2008 - Finanziamento di attività culturali - L.P. n. 41/1983 - ammissione ai contributi - presupposti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 336 del 06.07.2004 - Contributo per attività culturali - riduzione in base a documentazione contabile presentata
23)
L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera a), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 13 (Finanziamento dei comitati per l'educazione permanente)  

(1)  La Provincia assegna annualmente ai comuni, nei quali esistono comitati per l'educazione permanente, fondi per la realizzazione dei loro programmi. Il finanziamento provinciale presuppone un finanziamento da parte del Comune.

(2)  Il finanziamento ai sensi del comma 1 avviene in base ad una quota per abitante del bacino di utenza del comitato per l'educazione permanente. La quota viene determinata annualmente dalla Giunta provinciale e può essere differenziata per località. In ogni caso il finanziamento della Provincia non può superare quello del Comune. 24)

(3) I competenti uffici provinciali coordinano il sistema dei comitati per l’educazione permanente. A tal fine i comitati per l’educazione permanente trasmettono agli uffici provinciali annualmente una documentazione che comprende una relazione riguardante le attività dell’anno passato e una previsione per l’anno a venire. Qualora i comitati per l’educazione permanente presentino una analoga documentazione anche all’amministrazione comunale, inoltrano agli uffici provinciali solo una relativa copia. 25)

(4) Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Provincia può concedere ulteriori finanziamenti ai sensi degli articoli 9 e 11.a favore dei comitati di educazione permanente e di organizzazioni che li supportano. 26)

(5) Per lo sviluppo e il supporto dei comitati per l’educazione permanente la Provincia può adottare e finanziare apposite iniziative. 27)  28)

24)
L'art. 13, comma 2, è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
25)
L'art. 13, comma 3, è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera a), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente riformulato dall'art. 14, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
26)
L'art. 13, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
27)
L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9. 
28)
L'art. 13, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente dall'art. 14, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.

Art. 14 (Gestione diretta)

(1) Gli uffici provinciali competenti per l’educazione permanente possono, anche in aggiunta alle attività svolte dalle loro strutture, adottare misure, effettuare manifestazioni, attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio settore e sostenere le relative spese, in osservanza delle disposizioni in materia di appalti. Il finanziamento di tali attività può includere anche la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti nonché delle spese per le relative cerimonie. 29)  30)

29)
L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.
30)
L'art. 14, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 15  31) 

31)
L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 15/bis (Anticipazioni)

(1) Sui finanziamenti per le attività di educazione permanente erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni fino alla misura dell’80 per cento dell’ammontare dei singoli finanziamenti.

(2)  Allo scopo di garantire la continuità delle attività di educazione permanente possono essere concesse, su richiesta degli enti interessati, anticipazioni fino all’80 per cento dei finanziamenti ordinari complessivi concessi ai sensi degli articoli 9 e 10 nel corso dell’esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione. 32) 

32)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 14 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 15/ter  33) 

33)
L'art. 15/ter è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 16 (Coordinamento delle attività di educazione permanente)

(1)  Ai fini di una razionalizzazione degli interventi di educazione permanente attuati dai vari uffici provinciali e dalle agenzie educative gli uffici competenti per l'educazione permanente operano interventi di coordinamento dell'intero sistema.34) 

34)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 16 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 1735) 

TITOLO III
Le biblioteche pubbliche

CAPO I
Organizzazione delle biblioteche pubbliche

Art. 18 (Biblioteche pubbliche)    

(1)  Sono considerate biblioteche pubbliche ai fini della presente legge tutte le biblioteche che hanno carattere di interesse pubblico e che sono tenute dalla Provincia, da enti pubblici, da scuole, da parrocchie, da istituzioni private, da centri di educazione permanente, nonché da consorzi tra essi costituiti.

(2)  Le biblioteche di cui al precedente comma devono possedere i seguenti requisiti:

  1. essere aperte alla collettività;
  2. possedere un patrimonio librario e pubblicistico informativo, nonché eventuali attrezzature audiovisive rispondenti alle loro finalità;
  3. avere sede adeguata ed idoneo arredamento;
  4. ordinare il proprio patrimonio librario e pubblicistico-informativo secondo accreditati sistemi biblioteconomici;
  5. garantire adeguati orari all'utenza;
  6. avvalersi di personale tecnico qualificato;
  7. non avere fini di lucro.

(3)  Per le biblioteche scolastiche, convittuali e di comunità non è richiesto che siano aperte alla collettività.

(4)  Unitamente alle biblioteche provinciali costituiscono il sistema bibliotecario provinciale e seguenti categorie di biblioteche:

  1. biblioteche locali;
  2. biblioteche centro di sistema e biblioteche comprensoriali per le località ladine;
  3. biblioteche speciali.

(5)  Sono strutture bibliotecarie:

  1. la sede principale;
  2. le sedi succursali;
  3. i punti di prestito fissi o mobili.

(6)  Anche le sedi succursali devono rispondere ai requisiti elencati nel secondo comma del presente articolo.

(7)  Le biblioteche locali, le biblioteche centro di sistema e le biblioteche comprensoriali disciplinano la loro attività e il loro ordinamento interno sulla base di appositi regolamenti-tipo approvati dalla Giunta provinciale.

(8)  Nel regolamento di esecuzione verranno più dettagliatamente definiti i requisiti di cui al precedente secondo comma.36) 

36)
L'art. 18 è stato modificato dall'art. 17 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 18/bis (Vigilanza sulle biblioteche)

(1) I competenti uffici provinciali coordinano il sistema delle biblioteche pubbliche. In tale compito essi si attengono a linee guida basate su standard internazionali e assistono le biblioteche nella relativa applicazione. A tal fine possono effettuare anche sopralluoghi e verifiche, anche ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 37)

(2)  38)  39)

37)
L'art. 18/bis, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 10, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
38)
L'art. 18/bis è stato inserito dall'art. 18 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.
39)
L'art. 18/bis, comma 2, è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera a), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 19 (Biblioteche pubbliche locali)

(1)  Le biblioteche pubbliche, ivi inclusi loro sedi succursali e punti di prestito, che hanno come bacino di utenza naturale il territorio di un comune ovvero di comuni viciniori, sono considerate biblioteche pubbliche locali. Qualora manchino apposite strutture bibliotecarie, le rispettive amministrazioni comunali promuovono le iniziative per la loro istituzione.

(2)  Qualora nel Consiglio comunale siano rappresentati più gruppi linguistici possono essere istituite strutture bibliotecarie distinte.

(3)  In ogni comune con meno di 5000 abitanti appartenenti a un gruppo linguistico può essere agevolata per esso una sola biblioteca locale.

Art. 20 (Biblioteche centro di sistema)

(1)  Biblioteche pubbliche locali site in località centrali possono assumere la funzione di biblioteca centro di sistema.

(2)  Alle biblioteche centro di sistema spetta il compito, nell'ambito di un sistema bibliotecario a livello comunale o circondariale, di fornire alle biblioteche di confluenza la necessaria collaborazione e assistenza. In particolare dette biblioteche:

  1. forniscono materiale bibliografico specifico dalle proprie dotazioni o da quelle delle biblioteche provinciali;
  2. forniscono, fondi bibliografici integrativi;
  3. forniscono consulenza e garantiscono il coordinamento per l'ampliamento del patrimonio librario;
  4. curano il servizio di informazione bibliografica;
  5. raccolgono le pubblicazioni più rilevanti specificamente attinenti al territorio di competenza;
  6. forniscono servizi riguardanti l'organizzazione biblioteconomica e la catalogazione dei fondi bibliografici delle biblioteche del proprio territorio di competenza;
  7. collaborano nelle attività di pubblicizzazione.

(3)  La Giunta provinciale conferisce con propria deliberazione a biblioteche pubbliche locali, previo consenso delle stesse, le funzioni proprie delle biblioteche centro di sistema.

(4)  Con regolamento di esecuzione, sentiti i comuni interessati, nonché la consulta di cui al successivo articolo 25, viene emanato il piano di distribuzione territoriale delle biblioteche centro di sistema.

Art. 20/bis (Biblioteche comprensoriali per le località ladine)

(1)  In ciascuna delle valli Gardena e Badia è istituita una biblioteca comprensoriale. La Giunta provinciale conferisce ad una biblioteca di ciascuna valle, con propria deliberazione, le funzioni di biblioteca comprensoriale, previo consenso delle stesse.

(2)  Limitatamente al territorio della rispettiva valle, le biblioteche comprensoriali svolgono funzioni analoghe a quelle delle biblioteche centro di sistema.

(3)  La Giunta provinciale, sentiti i comuni interessati e la consulta provinciale per le biblioteche per il gruppo linguistico ladino ai sensi dell'articolo 25, approva il piano di distribuzione territoriale delle biblioteche comprensoriali.40) 

40)
L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 19 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 21 (Biblioteche speciali)

(1)  Sono considerate biblioteche pubbliche speciali le seguenti biblioteche:

  1. biblioteche scolastiche e convittuali;
  2. biblioteche settoriali e di studio;
  3. biblioteche di comunità.

(2)  Al fine di favorire una migliore utilizzazione delle strutture e delle dotazioni librarie, e fatte salve le competenze degli organi collegiali di cui alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, le biblioteche scolastiche possono assumere la funzione di biblioteca pubblica locale o di succursale della stessa. Le biblioteche scolastiche, qualora ricorrano i requisiti di cui al precedente articolo 18, secondo comma, possono altresì combinarsi con altre biblioteche pubbliche locali. In tali casi anche il patrimonio librario e informativo della biblioteca scolastica è a disposizione del pubblico.

Art. 22 (Sedi succursali, punti di prestito e sale di pubblica lettura)

(1)  Sezioni staccate delle biblioteche pubbliche sono considerate sedi succursali.

(2)  Costituiscono punti di prestito le strutture bibliotecarie che limitano il proprio servizio al prestito di fondi librari appartenenti a biblioteche o a loro succursali.

(3) 41) 

41)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 20 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 23 (Consiglio di biblioteca)

(1)  Presso ogni biblioteca locale, ogni biblioteca centro di sistema e ogni biblioteca comprensoriale viene costituito un consiglio di biblioteca.  Nel caso in cui l’ente gestore della biblioteca sia un comune con più di 50.000 abitanti, l’istituzione del consiglio di biblioteca è facoltativa. 42)

(2) Il consiglio di biblioteca, che viene nominato dall'ente gestore della biblioteca, è composto da cinque a undici membri. Di esso fanno parte in ogni caso, con riferimento al rispettivo bacino di utenza, un rappresentante del comune o di ciascuno dei comuni, e un rappresentante della scuola per ogni livello di istruzione presente, scelto dall'ente gestore sulla base dei nominativi proposti dai rispettivi consigli di circolo e di istituto. 43)

(3)  Nel caso in cui l'ente gestore della biblioteca sia il comune, fa parte come membro di diritto del consiglio il sindaco o un suo delegato.

(4)  I consigli di biblioteca delle biblioteche civiche di Bolzano e di Merano, nominati dai rispettivi comuni, sono composti da sette a 13 membri, di cui due rappresentanti della scuola proposti rispettivamente dalla sezione italiana e dalla sezione tedesca del consiglio scolastico provinciale e un rappresentante della cultura religiosa sulla base di una terna di nomi proposti dall'autorità ecclesiastica diocesana.

(5)  Su richiesta vincolante della maggioranza dei consiglieri comunali di un gruppo linguistico, ai sensi del secondo comma dell'articolo 19, i comuni di Bolzano e di Merano nominano consigli di biblioteca distinti per gruppi linguistici per le relative sezioni delle rispettive biblioteche civiche. In tal caso ciascun consiglio di biblioteca è composto da cinque a undici membri, di cui un rappresentante della scuola, proposto rispettivamente dalla sezione italiana e dalla sezione tedesca del consiglio scolastico provinciale, e un rappresentante della cultura religiosa sulla base di una terna di nomi proposta dall'autorità ecclesiastica diocesana.

(6)  L'ente gestore istituisce comunque il consiglio di biblioteca, prescindendo dalle designazioni, qualora queste non siano pervenute entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, nel rispetto peraltro degli interessi rappresentati.

(7)  Fanno inoltre parte del consiglio di biblioteca quali membri di diritto e a solo titolo consultivo, il bibliotecario responsabile, nonché i responsabili delle succursali e dei punti di prestito.

(8)  Il consiglio di biblioteca può cooptare fino a tre ulteriori membri esperti.

(9)  Il consiglio delle biblioteche centro di sistema e delle biblioteche comprensoriali coopta, inoltre, da tre a cinque rappresentanti delle biblioteche facenti parte del rispettivo bacino di utenza.

(10)  Qualora una biblioteca scolastica assuma le funzioni di biblioteca locale ovvero sia combinata con una biblioteca locale ai sensi dell'articolo 21, fanno parte di diritto del consiglio di biblioteca da uno a tre rappresentanti della scuola stessa designati dal rispettivo direttore didattico o preside.

(11)  Il consiglio di biblioteca può operare per sezioni distinte per gruppo linguistico, in ragione delle esigenze precipue del rispettivo gruppo presente nel bacino di utenza, in particolare per quanto si riferisce alle iniziative riguardanti la promozione della lettura, la scelta dei libri e media, nonché altre modalità di attuazione del servizio bibliotecario.

(12)  Al consiglio di biblioteca compete, su delega dell'ente gestore, l'organizzazione e la conduzione culturale della biblioteca.

(13)  In particolare il consiglio di biblioteca:

  1. elegge, nel proprio seno, il presidente;
  2. sottopone il bilancio preventivo e il conto consuntivo della biblioteca all’approvazione dell’ente gestore; 44)
  3. nei limiti del preventivo approvato, dispone le spese ed accerta le entrate connesse alla gestione amministrativa della biblioteca;
  4. propone all'ente gestore di istituire o sopprimere le succursali e i punti di prestito;
  5. adotta, previa approvazione dell'ente gestore, il regolamento di utenza;
  6. propone all’ente gestore gli orari di apertura; 45)
  7. determina i criteri per la scelta dei libri e delle altre dotazioni; 46)
  8. programma l'attività della biblioteca e promuove manifestazioni culturali per i propri fini istituzionali;
  9. esercita, su delega dell'ente gestore, il controllo generale sul funzionamento della biblioteca;
  10. richiede all'ente gestore l'instaurazione di collaborazioni professionali o di lavoro subordinato nei limiti dei piani finanziari approvati.

(14)  Il Presidente del consiglio di biblioteca:

  1. propone all'ente gestore le deliberazioni assunte dal consiglio di biblioteca;
  2. attua le direttive dell'ente gestore e del consiglio di biblioteca;
  3. adotta i provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli al consiglio per la ratifica nell'adunanza successiva;
  4. nomina, fra i membri del consiglio, un vicepresidente che lo rappresenti in caso di assenza o impedimento;
  5. cura, per conto dell'ente gestore, i rapporti con gli altri enti pubblici e privati con i quali la biblioteca potrà rapportarsi;
  6. agisce, ove l'ente gestore sia di diritto pubblico, quale funzionario delegato del medesimo per l'accertamento delle entrate e gli ordinativi di spesa. 47)
42)
L'art. 23, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 11, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
43)
L'art. 23, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
44)
La lettera b) dell'art. 23, comma 13, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 12, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
45)
La lettera f) dell'art. 23, comma 13, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 12, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
46)
La lettera g) dell'art. 23, comma 13, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 12, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
47)
L'art. 23 è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 24 (Il bibliotecario responsabile)   delibera sentenza

(1)  Presso ogni biblioteca è previsto un bibliotecario responsabile.

(2)  Il bibliotecario responsabile

  1. coordina i servizi di biblioteca;
  2. provvede direttamente ovvero dispone per l'attuazione delle decisioni del consiglio di biblioteca;
  3. provvede alla scelta e all'acquisto del materiale librario e informativo nel rispetto di quanto stabilito dal consiglio di biblioteca;
  4. provvede all'inventariazione, alla classificazione e alla catalogazione del materiale bibliografico e informativo;
  5. organizza i servizi di prestito e consulenza al pubblico;
  6. provvede ai compiti statistici sul funzionamento della biblioteca.

(3)  Esercita inoltre tutte le mansioni connesse al funzionamento della biblioteca e non espressamente attribuite al consiglio di biblioteca.

(4)  Per l'esercizio a tempo pieno delle funzioni di bibliotecario responsabile nelle biblioteche locali e nelle biblioteche comprensoriali delle località ladine è richiesto il diploma di istruzione superiore. Per il direttore di biblioteche centro di sistema è richiesto il diploma di Magister, il diploma di laurea o il diploma di bibliotecario qualificato.48) 

(5)  Nell'ambito delle biblioteche scolastiche in genere, nonché di quelle che hanno assunto le funzioni proprie delle biblioteche locali ovvero con esse combinate, il personale di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è utilizzato anche per tutti i servizi tecnico-amministrativi. Detti compiti fanno parte dei profili professionali del personale amministrativo scolastico.

(6)  Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo è richiesto in ogni caso la frequenza con esito positivo di un corso di specializzazione promosso, attuato o riconosciuto dalla Giunta provinciale.

(7)  Il bibliotecario responsabile e i suoi collaboratori sono tenuti ad aggiornarsi costantemente e a questo scopo partecipano ad adeguate iniziative organizzate o promosse da istituzioni specializzate ovvero dalla Provincia stessa.49) 

massimeBeschluss N. 2913 del 14.12.2009 - Ridefinizione dei criteri per i corsi di formazione di base dei/delle bibliotecari/e responsabili di biblioteche pubbliche che svolgono tale attività a titolo onorifico
48)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.
49)
Con l'art. 32 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, in questo articolo le parole "responsabile di biblioteca" sono sostituite dalle parole "bibliotecario responsabile".

Art. 2550) 

50)
L'art. 25 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

CAPO II
Finanziamento delle biblioteche

Art. 26 (Finanziamento di investimenti per le biblioteche)          delibera sentenza

(1)  La Provincia promuove, tramite l'assunzione di spese e la concessione di finanziamenti, l'acquisto o la costruzione, il riattamento, l'ampliamento e la manutenzione di immobili adibiti a sede di biblioteche, nonché l'acquisto di arredamenti, di attrezzature e di altri mezzi ed ausilii tecnici e di trasporto utili all'espletamento del servizio. Tra le spese ammesse a finanziamento sono ricompresi anche eventuali costi di progettazione.

(2)  La Giunta provinciale può condizionare l'erogazione di finanziamenti ad enti privati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale e l'ampliamento di immobili adibiti a sede di biblioteche, alla stipulazione con l'ente beneficiario di una convenzione che regoli la destinazione e l'uso delle strutture medesime. La durata della convenzione non può essere inferiore a dieci anni e superiore a 30 anni, con decorrenza dalla data concordata fra le parti di effettivo utilizzo dell'immobile per gli scopi indicati nella convenzione medesima. Su richiesta del Presidente della giunta provinciale la convenzione va annotata nel libro fondiario.

(3)  L'alienazione di immobili acquistati, costruiti, riattati o ampliati con finanziamenti erogati ai sensi del comma 2, deve essere previamente autorizzata dalla Giunta provinciale. È facoltà della Giunta provinciale subordinare l'autorizzazione alla restituzione dei finanziamenti erogati, in proporzione alla durata dell'effettiva destinazione d'uso maturata.

(4)  In caso di alienazione dell'immobile senza la preventiva autorizzazione, l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Provincia l'intero finanziamento percepito, maggiorato degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.51) 

massimeDelibera 26 settembre 2023, n. 820 - Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino
massimeDelibera 30 dicembre 2022, n. 1029 - Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino
massimeDelibera 7 dicembre 2021, n. 1061 - Deroghe per gli anni 2022 e 2023 ai criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino
massimeDelibera 25 settembre 2018, n. 961 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino (modificata con delibera n. 81 del 02.02.2021 und Beschluss Nr. 1029 vom 30.12.2022) (vedi anche delibera n. 1061 del 07.12.2021, delibera n. 1029 vom 30.12.2022 e delibera n. 820 del 26.09.2023)
massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1415 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell'educazione permanente e delle biblioteche del gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 1261 del 04.12.2018, delibera n. 95 del 11.02.2020 e delibera n. 73 del 02.02.2021)
massimeDelibera 9 settembre 2013, n. 1322 - Modifica dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni economiche nel settore delle biblioteche per il gruppo linguistico tedesco e ladino, ai sensi della L.P. dd. 07/11/1983, n. 41 e successive modifiche: "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche"
51)
L'art. 26 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 27 (Finanziamento per le attività e il funzionamento delle biblioteche)

(1)  La Giunta provinciale promuove l'attività e il funzionamento delle biblioteche tramite l'assunzione diretta di spese e la concessione di finanziamenti.

(2)  Spese e finanziamenti sono disposti per far fronte agli oneri relativi al personale, all'acquisto di libri e media, alle iniziative di promozione della lettura, agli acquisti di materiale, nonché di attrezzature e di arredamento integrativi e di modesta entità e a ogni altra spesa direttamente legata al funzionamento della biblioteca stessa.

(3) Alle biblioteche centro di sistema con un bacino d’utenza inferiore a 50.000 abitanti ed un orario di apertura settimanale di almeno 30 ore la Giunta provinciale concede, su domanda, un finanziamento per far fronte agli oneri di personale relativi al direttore di biblioteca e ad un assistente di biblioteca. Gli orari di apertura di queste biblioteche devono essere adeguati alle esigenze della popolazione. 52)

(4) Alle biblioteche centro di sistema con un bacino d’utenza di almeno 50.000 abitanti e un orario di apertura settimanale di almeno 40 ore la Giunta provinciale concede, in aggiunta al finanziamento di cui al comma 3, anche un finanziamento per far fronte agli oneri di personale relativi a un bibliotecario. 53)

(5)  Alle biblioteche comprensoriali per le località ladine, di cui all'articolo 20/bis, che abbiano un orario di apertura settimanale di almeno 30 ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, il finanziamento per far fronte agli oneri riferiti al bibliotecario responsabile e ad un coadiutore di biblioteca.

(6)  La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare le funzioni proprie delle biblioteche centro di sistema anche alle biblioteche locali con un bacino di utenza con meno di 25.000 abitanti, nonché di assegnare ad essi i finanziamenti di cui al comma 3.

(7)  Il bacino di utenza delle biblioteche centro di sistema e comprensoriali, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, viene definito dalla Giunta provinciale contestualmente al conferimento delle rispettive funzioni.

(8)  Alle biblioteche locali gestite da enti pubblici con un bibliotecario responsabile a tempo pieno oppure con uno o due bibliotecari a tempo parziale e con un orario di apertura settimanale di almeno venti ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, un finanziamento parziale per far fronte agli oneri riferiti al personale di cui sopra.54) 

(9)  Alle biblioteche locali gestite da due enti pubblici, che a seguito di un accordo si consorziano, con un bibliotecario responsabile a tempo pieno oppure con uno o due bibliotecari a tempo parziale e con un orario di apertura settimanale complessivo di almeno 26 ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, un finanziamento parziale per far fronte agli oneri riferiti al personale di cui sopra. 55)

52)
L'art. 27, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 13, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
53)
L'art. 27, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 13, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
54)
L'art. 27 è stato sostituito dall'art. 25 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9; il comma 3 è stato successivamente modificato dall'art. 3 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.
55)
L'art. 27, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 30, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 27/bis (Finanziamento del personale)

(1)  Ai fini della determinazione dei finanziamenti per il personale da corrispondere alle biblioteche centro di sistema, alle biblioteche comprensoriali per le località ladine e a biblioteche locali con bibliotecari a tempo pieno o a tempo parziale, viene stabilito quanto segue:

  1. per il finanziamento del coadiutore di biblioteca la Giunta provinciale corrisponde un importo pari agli oneri del trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della IVa qualifica funzionale;
  2. per il finanziamento del bibliotecario in biblioteche centro di sistema e in biblioteche comprensoriali per le località ladine, la Giunta provinciale corrisponde un importo pari agli oneri del trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della VIa qualifica funzionale;
  3. per il finanziamento del direttore di biblioteca, la Giunta provinciale corrisponde un importo pari agli oneri del trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della VIIa qualifica funzionale;
  4. per il finanziamento del direttore di biblioteca, la Giunta provinciale corrisponde inoltre un importo pari al 50 per cento dell'ammontare dell'indennità di direttore d'ufficio della Provincia autonoma di Bolzano alle biblioteche con bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti e negli altri casi un importo pari al 25 per cento dell'ammontare della stessa indennità;
  5. per il finanziamento del bibliotecario responsabile in biblioteche locali gestite da enti pubblici, operante a tempo pieno o a tempo parziale, la Giunta provinciale corrisponde un importo pari al 40 per cento degli oneri del trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della VIa qualifica funzionale, assunto analogamente a tempo pieno o a tempo parziale;
  6. l'entità del finanziamento non può comunque essere superiore alle spese preventivate dalla biblioteca per il relativo personale.

(2)  La Giunta provinciale è autorizzata ad adeguare i parametri di corrispondenza delle qualifiche di cui al comma 1, a seguito di eventuali modifiche dello stato giuridico ed economico del proprio personale.56) 

56)
L'art. 27/bis è stato inserito dall'art. 26 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 28 (Finanziamento di progetti, attività e manifestazioni)

(1)  La Giunta provinciale, analogamente a quanto previsto per le biblioteche agli articoli 26 e 27, può concedere finanziamenti per far fronte ai costi di gestione e di investimento a istituzioni, associazioni e comitati, che abbiano la finalità di promozione della lettura o l'assistenza alle biblioteche, al fine di sostenere progetti, attività e manifestazioni nello specifico settore. La Giunta provinciale può inoltre organizzare e gestire direttamente tali progetti, attività e manifestazioni.57) 

(2)  Fra le attività per le quali possono essere concessi vantaggi economici rientrano in particolare:

  1. la formazione e l'educazione permanente nell'ambito delle attività istituzionali delle biblioteche;
  2. la promozione alla lettura;
  3. le iniziative di organizzazione e l'assistenza di biblioteche pubbliche ivi incluse le biblioteche scolastiche;
  4. i servizi di preparazione e catalogazione di libri per biblioteche con riferimento anche a eventuali progetti di automazione. 58)

(3)  Possono essere sostenute solo le istituzioni, le associazioni e i comitati che soddisfano ai seguenti requisiti:

  1. abbiano la loro sede e svolgano la loro attività in provincia di Bolzano;
  2. rendano pubblici i rispettivi programmi di attività;
  3. mettano a disposizione della Giunta provinciale i dati riguardanti l'attività e i finanziamenti;
  4. non perseguano fini di lucro.

(3/bis)  Vantaggi economici possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell’apposito registro provinciale. 59)

(4)  La Giunta provinciale può concedere contributi o assegnare fondi a favore di associazioni e consorzi di biblioteche per la realizzazione di progetti pilota per l'organizzazione integrata del servizio bibliotecario sul territorio a sostegno del ruolo e delle funzioni delle biblioteche centro di sistema rispettivamente delle biblioteche comprensoriali. Le associazioni rispettivamente i consorzi hanno in particolare il compito di promuovere il coordinamento dei programmi delle biblioteche, il coordinamento degli acquisti del materiale librario e documentario, anche attraverso forme di acquisto centralizzato, la formazione di cataloghi collettivi, l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario, lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali proprie delle biblioteche, il rilevamento periodico sul funzionamento del servizio e sullo stato delle strutture. Dell'associazione o del consorzio di biblioteche deve far parte in ogni caso almeno una biblioteca centro di sistema rispettivamente una biblioteca comprensoriale. Dell'associazione o del consorzio possono far parte, previa autorizzazione della Giunta provinciale, anche le biblioteche scolastiche del territorio servito.60) 

57)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.
58)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 27 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, e dall'art. 8 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
59)
L'art. 28, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 29, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
60)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 27 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 29  61) 

61)
L'art. 29 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera a), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 29/bis (Piani annuali)

(1)  62)

(2)  63)

(3)  I finanziamenti sono disposti con decreto del competente assessore provinciale. I finanziamenti agli enti pubblici per attività di cui agli articoli 27 e 27/bis sono liquidati direttamente. I finanziamenti agli enti privati per attività di cui agli articoli 27, 27/bis e 28 sono liquidati previa presentazione di un elenco delle spese sostenute almeno corrispondente al totale delle spese ammesse. 64)

(4) Gli uffici provinciali competenti per le biblioteche possono, anche in aggiunta alle attività svolte dalle strutture bibliotecarie, adottare misure, effettuare manifestazioni, attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio settore e sostenere le relative spese, in osservanza delle disposizioni in materia di appalti. Il finanziamento di tali attività può includere anche la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti nonché delle spese per le relative cerimonie. 65)  66)

62)
L'art. 29/bis, comma 1, è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera a), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
63)
L'art. 29/bis, comma 2, è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera a), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
64)
L'art. 29/bis, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
65)
L'art. 29/bis è stato inserito dall'art. 29 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9. 
66)
L'art. 29/bis,  comma 4,  è stato prima sostituito dall'art. 11 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16, e successivamente dall'art. 1, comma 14, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 29/ter (Anticipazioni)

(1) Sui finanziamenti per le attività delle biblioteche erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni fino alla misura dell’80 per cento dell’ammontare dei singoli finanziamenti.

(2)  Allo scopo di garantire la continuità delle attività e del funzionamento delle biblioteche e degli enti di cui all’articolo 28, possono essere concesse, su richiesta degli enti interessati, anticipazioni fino all’80 per cento dei finanziamenti ordinari complessivi concessi nel corso dell’esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione. 67) 

67)
L'art. 29/ter è stato inserito dall'art. 30 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 15, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 29/quater (Rendicontazioni e liquidazioni)

(1) 68) 

(2)  La liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 26 avviene, qualora il beneficiario sia un ente privato, per quanto concerne gli acquisti, previa presentazione della documentazione contabile in originale fino alla concorrenza del contributo e, per quanto concerne i lavori, su presentazione della documentazione contabile originale o dello stato di avanzamento o finale dei lavori. Qualora il beneficiario sia un ente pubblico, la liquidazione avviene previa presentazione di un elenco delle spese sostenute fino alla concorrenza del contributo, corredato dai relativi mandati di pagamento.

(3)  Ai fini della liquidazione dei finanziamenti concessi per il personale alle biblioteche centro di sistema e alle biblioteche comprensoriali delle località ladine ai sensi degli articoli 27 e 27/bis, gli enti beneficiari sono tenuti a dimostrare di aver impiegato mezzi finanziari propri per l'acquisto di libri e media e per iniziative di promozione della lettura per un importo pari ad almeno un terzo dei costi relativi al personale a carico delle Provincia.68) 

(4)  È fatto divieto all'ente beneficiario di finanziamenti, disposti in base alla presente legge, di utilizzare la documentazione contabile esibita o indicata a giustificazione dei medesimi, per l'erogazione di qualsiasi altro finanziamento a carico di enti pubblici.68) 

68)
L'art. 29/quater è stato inserito dall'art. 31 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9; il comma 1 è stato successivamente abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4; il testo in lingua tedesca del comma 3 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Art. 3069) 

69)
Modifica la denominazione e la descrizione dei compiti degli uffici 25, 31 e 157 di cui all'allegato A della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

TITOLO IV
Uffici e personale

Art. 3170) 

70)
L'art. 31 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

TITOLO V
Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 3271) 

71)
L'art. 32 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

Art. 3372) 

72)
L'art. 33 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

Art. 34-3673) 

73)
Omissis.
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