(1) Alle agenzie di educazione permanente la Giunta provinciale concede, su domanda, finanziamenti per far fronte agli oneri riferiti al seguente personale:
(2) Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto un importo pari al trattamento economico di un dipendente provinciale di analoga qualifica. 15)
(3) 16)
(4) 17)
(5) 18) 19)
(6) Il finanziamento del personale delle agenzie di educazione permanente ladine avviene al raggiungimento di almeno due terzi delle ore di attività di educazione permanente o giorni di frequenza all'anno previste per il corrispondente funzionario di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.20)
(7) I parametri per il calcolo delle ore di attività formativa sono fissati dalla Giunta provinciale. 21)