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a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 20

(1)  L'esercizio della caccia sui territori di cui all'articolo 4, senza specifica autorizzazione, costituisce esercizio della medesima in zona vietata e in periodo non consentito.

(2)  Resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti per la selvaggina abbattuta o catturata.