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a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

TITOLO I
Ordinamento, compiti e finalità dell'Azienda provinciale foreste e demanio

Art. 1 2)

2)
L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 2  3) 

3)
L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 3 4)

4)
L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 4 5)

5)
L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

TITOLO II
Organi e uffici dell'Azienda

Art. 5  6)

6)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 6  7)

7)
L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 7  8) 

8)
L'art. 7 è stato modificato dall'art. 12 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26, e dall'art. 28 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, e successivamente abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 8  9) 

9)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 9  10)

10)
L'art. 9 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 10  11)

11)
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 11 12)

12)
L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

TITOLO III
Gestione dell'Azienda

Art. 12  13)

13)
L'art. 12 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 13 14)

14)
L'art. 13 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 14  15) 

15)
L'art. 14 è stato prima sostituito dall'art. 20, comma 6, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e successivamente abrogato dall'art. 26, comma 1 del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 15  16) 

16)
L'art. 15 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 16  17) 

17)
L'art. 16 è stato prima sostituito dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 17  18) 

18)
L'art. 17 è stato prima sostituito dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

TITOLO IV

Art. 18

(1)  Senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale è vietato sulla proprietà demaniale, delimitata con l'apposizione di cartelli di cui alla tabella B) allegata alla presente legge, il campeggio e l'attendamento.

(2)  La violazione di ogni singola norma è punita con una sanzione amministrativa pari a Euro 51.19) 

19)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 26 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4. L'importo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera h) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 18/bis

(1)  Il transito con cavalli per fini diversi da quelli agricoli e forestali sui terreni dati in gestione all'Azienda ai sensi dell'articolo 3 è vietato senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda stessa.

(2)  Per la violazione della prescrizione di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 31 per cavallo.20)

(3)  Qualora il transito di cui al comma 1 avvenga su organizzazione di una scuola di equitazione, del fatto risponde l'istruttore o chi abbia guidato l'escursione e soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 186 maggiorata di Euro 31 per cavallo.21) 

20)
L'importo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 12, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
21)
L'articolo 18/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23. Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 12, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 18/ter (Parcheggio abusivo)

(1)  Chiunque parcheggi un automezzo su aree in amministrazione dell'Azienda senza corrispondere l'importo fissato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera p), soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 51.22) 

22)
L'articolo 18/ter è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente sostituito dall'art. 27 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4. L'importo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera i) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 19

(1)  Il bestiame ammesso al pascolo nelle proprietà demaniali in base ai diritti di servitù, deve essere riconoscibile o contrassegnato dai singoli aventi diritto e avviato esclusivamente nei luoghi previsti nelle rispettive convenzioni. Gli sconfinamenti di bestiame nelle zone suaccennate, come pure il pascolo esercitato con bestiame non contrassegnato o non riconoscibile viene punito con il pagamento di una somma di Euro 4 per ogni capo bovino, equino, ovino o caprino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di Euro 23.23) 

23)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 13, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 20

(1)  L'esercizio della caccia sui territori di cui all'articolo 4, senza specifica autorizzazione, costituisce esercizio della medesima in zona vietata e in periodo non consentito.

(2)  Resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti per la selvaggina abbattuta o catturata.

Art. 21 (Vigilanza)

(1)  Sono incaricati a curare l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18, 18/bis, 18/ter, 19 e 20, gli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della giunta provinciale, gli organi di polizia forestale e gli agenti giurati incaricati di svolgere compiti di sorveglianza nella proprietà demaniale.24) 

24)
L'art. 21 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 22 (Applicazione delle sanzioni amministrative)

(1)  Fatte salve le specifiche competenze del Direttore dell'Azienda, il Direttore della Ripartizione provinciale foreste è organo competente ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.25) 

25)
L'art. 22 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 23 26)

26)
L'art. 23 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 23/bis 27) 

27)
L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19, e successivamente abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

TITOLO V
Personale dell'Azienda

Art. 24 28) 

28)
L'art. 24 è stato abrogato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

TITOLO VI
Norme transitorie

Art. 25 29)

29)
L'art. 25 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 26 30)

30)
L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 27 31)

31)
L'art. 27 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 28 32)

32)
L'art. 28 è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 29

(1)  La legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, viene sostituita dalla presente.

(2)  Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 5 gennaio 1933, n. 30, e suo regolamento di esecuzione e in materia di bilancio e contabilità le disposizioni della legge provinciale 28 aprile 1980, n. 8.

Art. 30 33) 

33)
Omissis.

Art. 30/bis  34) 

34)
L'art. 30/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 30/ter  35)

35)
L'art. 30/ter è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 5 febbraio 2016, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 27 dicembre 2016, n. 36.

Art. 31

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabella A

AUTONOME PROVINZ BOZEN - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

 

LANDESFORST- UND -DOMÄNENVERWALTUNG

AZIENDA PROV.LE FORESTE E DEMANIO

____________

 

WILDSCHUTZGEBIET

ZONA DI PROTEZIONE FAUNISTICA

L.G.

 

L.P.

Tabella B

AUTONOME PROVINZ BOZEN - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

 

LANDESFORST- UND -DOMÄNENVERWALTUNG

AZIENDA PROV.LE FORESTE E DEMANIO

____________

 

CAMPINGVERBOT

DIVIETO DI CAMPEGGIO

L.G.

 

L.P.