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a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 22 (Applicazione delle sanzioni amministrative)

(1)  Fatte salve le specifiche competenze del Direttore dell'Azienda, il Direttore della Ripartizione provinciale foreste è organo competente ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.25) 

25)
L'art. 22 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.