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a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 18/ter (Parcheggio abusivo)

(1)  Chiunque parcheggi un automezzo su aree in amministrazione dell'Azienda senza corrispondere l'importo fissato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera p), soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 51.22) 

22)
L'articolo 18/ter è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente sostituito dall'art. 27 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4. L'importo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera i) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.