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a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 19

(1)  Il bestiame ammesso al pascolo nelle proprietà demaniali in base ai diritti di servitù, deve essere riconoscibile o contrassegnato dai singoli aventi diritto e avviato esclusivamente nei luoghi previsti nelle rispettive convenzioni. Gli sconfinamenti di bestiame nelle zone suaccennate, come pure il pascolo esercitato con bestiame non contrassegnato o non riconoscibile viene punito con il pagamento di una somma di Euro 4 per ogni capo bovino, equino, ovino o caprino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di Euro 23.23) 

23)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 13, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.